Il visto uniforme può essere (articolo 11):
- Un visto di viaggio valido per uno o più ingressi, che autorizza un soggiorno ininterrotto o soggiorni successivi la cui durata totale non ecceda i tre mesi per semestre, a decorrere dalla data del primo ingresso.
- Un visto valido un anno che autorizza un soggiorno di tre mesi per semestre e più ingressi alle persone che offrono le garanzie necessarie e che presentano un interesse particolare per una delle Parti contraenti. È inoltre possibile, in via eccezionale, rilasciare a determinate categorie di persone visti con un periodo di validità superiore ad un anno (con un massimo di cinque anni) e che autorizzino più ingressi.
1.2. Dicitura "DA .... A ..."
Scopo della dicitura è indicare il periodo durante il quale il titolare può effettuare il soggiorno cui dà diritto il visto.
Dopo la preposizione "DA" va indicata la data del primo giorno in cui è autorizzato l'ingresso del titolare del visto nel territorio per cui il visto è valido. Questa data comporterà:
- Due cifre per segnalare il numero del giorno: la prima cifra è uno zero quando il numero si compone di unità.
- Trattino di separazione orizzontale.
- Due cifre per segnalare il mese: la prima cifra è uno zero quando il numero corrispondente al mese si compone di unità.
- Trattino di separazione orizzontale.
- Due cifre per indicare l'anno, corrispondenti alle ultime due cifre dell'anno.
- Esempio: 15-04-94 = 15 aprile 1994.
Dopo la preposizione "A" si indicherà la data dell'ultimo giorno del periodo di soggiorno autorizzato. L'uscita del titolare del visto dal territorio per cui il visto è valido dovrà avvenire entro la mezzanotte di quel giorno.
Tale data sarà indicata con lo stesso sistema della data del primo giorno.
1.3. Dicitura "NUMERO DI INGRESSI"
Scopo della dicitura è indicare il numero di ingressi che il titolare del visto può effettuare all'interno del territorio per cui il visto è valido e quindi "il numero dei soggiorni possibili, suddividendo i giorni autorizzati" nella dicitura 1.4.
Gli ingressi possono essere uno, due o molteplici senza doverne precisare il numero. Il numero di ingressi è indicato sulla vignetta a destra della dicitura, scrivendo "01" o "02" nel caso di uno o due ingressi, e l'abbreviazione "MULT" nel caso in cui si autorizzino più di due ingressi.
Il visto di transito può consentire uno o due ingressi, indicati rispettivamente con le cifre "01" e "02". Soltanto in casi eccezionali, si potranno autorizzare più di due ingressi con una stessa vignetta visto, apponendo l'abbreviazione "MULT".
L'effettuazione di un numero uguale di uscite e di ingressi autorizzati implica la scadenza del visto, anche qualora il titolare non abbia usufruito di tutti i giorni di soggiorno autorizzati.
1.4. Dicitura "DURATA DEL SOGGIORNO ... GIORNI"
Questa dicitura è volta a determinare il numero dei giorni in cui il titolare del visto è autorizzato a soggiornare nel territorio per cui il visto è valido [7] sia per un periodo di soggiorno continuo, sia suddividendo tale numero in vari periodi di soggiorno, entro le date menzionate alla dicitura 1.2 e rispettando il numero di ingressi autorizzati di cui al punto 1.3.
Nello spazio vuoto tra la dicitura "DURATA DEL SOGGIORNO" e la parola "GIORNI" si indicherà il numero di giorni autorizzati utilizzando due cifre, la prima delle quali è uno zero quando il numero dei giorni autorizzati si compone di unità.
Il numero massimo di giorni che si potrà indicare è 90 per semestre.
2.4. Irricevibilità della domanda
Qualora la Rappresentanza diplomatica o consolare di una Parte contraente non accetti o rifiuti una richiesta di visto, la procedura e le possibili vie di ricorso saranno disciplinate dalla legislazione nazionale di tale Parte contraente.
Qualora un visto sia rifiutato e le disposizioni giuridiche nazionali prevedano la motivazione del rifiuto, tale motivazione deve essere formulata conformemente al seguente testo:
"In conformità del disposto congiunto dell'articolo 15 e dell'articolo 5 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990, la Sua domanda di visto è stata respinta poiché non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, 1o comma, lettere a), c), d), e) (indicare la dicitura utile), secondo cui (testo della o delle pertinenti condizioni preliminari).".
Tale testo può eventualmente essere integrato con informazioni più dettagliate o contenere altre informazioni a seconda degli obblighi previsti in materia dalle legislazioni nazionali.
Qualora una Rappresentanza diplomatica o consolare, che opera in rappresentanza di uno Stato partner, si veda costretta a non proseguire l'esame di una domanda di visto, il richiedente dovrà essere informato di tale rinuncia e dovrà altresì essere informato che può rivolgersi alla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato competente dell'esame della domanda.
Pero vi consiglerei di leggervi tutta questa pagina
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