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Bambino Portato In Russia - Chiarimento Legale
Autore Messaggio
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Messaggio Bambino Portato In Russia - Chiarimento Legale 
 
Buongiorno
sono un ragazzo sposato con una donna russa, con la quale abbiamo avuto un bambino, che ora ha 1 anno.
Mia moglie sta facendo le carte per far ottenere il passaporto russo e cittadinanza russa a mio figlio, in modo che, quando andrà a trovare i parenti in Russia, mio figlio non sarà costretto a fare fastidiosi visti.
La mia domanda è questa:
1) Se mio figlio ottiene la cittadinanza russa, gli rimane quella italiana? cioè avrà doppia cittadinanza?
2) Per emigrare dall'Italia alla Russia, mio figlio ha bisogno anche del mio benestare, con firma del sottoscritto. Ma se un domani mio figlio non dovesse ritornare in Italia (non voglio pensar male, ma ho la suocera che è una iena) io sono tutelato legalmente ad eseguire un'azione legale per riportare mio figlio in Italia? cioè non vorrei che mio figlio, ottenuto il passaporto russo e il mio benestare ad espatriare (per andare a trovare i parenti, non per viverci), possa stare in Russia per sempre (cosa che io non voglio assolutamente).
Quest'ultima domanda vale anche in caso di eventuale (spero di no) separazione con la moglie?
Grazie
 



 
grappanui Invia Messaggio Privato
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Messaggio Re: Bambino Portato In Russia - Chiarimento Legale 
 
Salve  “grappanui”

Una volta acquisita la cittadinanza russa ed il passaporto della Federazione il bambino avrà doppia cittadinanza e potrà recarsi in Russia accompagnato anche da uno solo dei genitori senza necessità di visto e senza un formale permesso da parte dell’altro, avendo questi già accordato il proprio benestare alla concessione della seconda cittadinanza e del relativo passaporto.
Qualora dovessero verificarsi situazioni di conflitto tra i coniugi e si sospetta che possa verificarsi una sottrazione di minore internazionale o se la sottrazione dovesse essere già stata attuata, rimando alla puntuale scheda presente su sito del Ministero della Giustizia:  https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_5_8.wp?tab=d


Cordiali Saluti
Avv. Marco De Angelis
 



 
avv_deangelis Invia Messaggio Privato Invia Email
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Messaggio Re: Bambino Portato In Russia - Chiarimento Legale 
 
Grazie avvocato per le risposte.
Una curiosità... ammettendo che venga rilasciato il passaporto al bambino (quindi avrebbe doppio passaporto), e in caso di conflitto con il coniuge, o addirittura separazione,  visto e considerato che il bambino potrebbe andare in Russia senza problemi, chi stabilisce che vi sarà una sottrazione di minore?
Mi spiego meglio: se io e mia moglie stabiliamo che il bambino vada in Russia a trovare i nonni o a fare una vacanza con la sola mamma, con l'accordo che il bambino dovrà ritornare in Italia dopo 30 giorni, ma dopo il 30esimo giorno non torna, si può considerare sottrazione di minore?
Grazie
 



 
grappanui Invia Messaggio Privato
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Messaggio Re: Bambino Portato In Russia - Chiarimento Legale 
 
Salve.
Nel caso specifico bisognerebbe valutare tutte le circostanze fattuali che hanno portato al mancato rientro in Italia del minore.
In ogni caso qualora si ipotizzi che il minore sia stato oggetto di sottrazione, considerato che la Federazione Russa ha sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 1980, l’organo italiano competente a trattare la questione è l’Autorità centrale presso il Ministero della Giustizia di Roma, Dipartimento per la Giustizia Minorile, in quanto la procedura per ottenere il ritorno di un minore sottratto illecitamente è normalmente promossa dall’autorità centrale dello Stato in cui il minore aveva la residenza abituale prima della sottrazione, su richiesta della persona che lamenta la sottrazione.
Si tenga presente che "la Convenzione non stabilisce entro quanto tempo dopo la sottrazione debba essere avviata la procedura per chiedere il ritorno del minore nello Stato di residenza abituale. Il decorso del tempo non è però irrilevante. Infatti, se la domanda per il ritorno è proposta all’autorità giudiziaria entro un anno dalla sottrazione, il giudice è tenuto a ordinare il ritorno del minore, se non ritiene integrate alcune specifiche ipotesi di rifiuto (articolo 13 della Convenzione dell’Aia del 1980). Se invece la domanda è presentata quando è passato più di un anno dalla sottrazione del minore, il giudice dello Stato di rifugio può non ordinare il ritorno, se accerta che il minore si è nel frattempo integrato nel nuovo ambiente".
Allo scopo e data la delicatezza della materia, rimando direttamente alla relativa pagina del sito Ministero della Giustizia: https://www.giustizia.it/giustizia/...mg_12_4_4_4#r1f
Cordiali Saluti
Avv. Marco De Angelis
 



 
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