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Cittadinanza Russa E Residenza Fiscale
Autore Messaggio
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Messaggio Cittadinanza Russa E Residenza Fiscale 
 
Salve a tutti, vorrei porre un quesito all'avvocato che credo possa essere di interesse per molti.
Vivo attualmente in Russia con permesso di soggiorno (вид на жительство) che ho ottenuto perche'mia moglie e' russa.
Ora per essere residenti fiscali in Russia bisogna 1- essere iscritti all'AIRE, 2- soggiornare in Russia almeno 183 giorni all'anno. Ebbene con un permesso di soggiorno e' molto facile dimostrare quanto tempo si e' soggiornato in Russia poiche' ad ogni ingresso e uscita in Russia viene messo un timbro sul passaporto con la data di entrata o uscita. Ma se prendo la cittadinanza russa, i timbri di entrata/uscita non vengono piu' messi nel passaporto, e in questo caso come faccio a dimostrare che sono residente fiscale in Russia? Quello che temo e' di poter avere complicazioni nei confronti del fisco se non sono in grado di dimostrare la mia posizione.
Saluto e ringrazio
Ben
 



 
benito_red Invia Messaggio Privato
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Messaggio Re: Cittadinanza Russa E Residenza Fiscale 
 
Ciao benito_red,
premettendo che pur non rientrando la Federazione Russia nei paesi a fiscalità rivilegiata, l’Agenzia delle Entrate può effettuare dei controlli sui soggetti iscritti all’AIRE per verificare la loro effettiva residenza all’estero.
Sebbene, in caso di verifica sia la stessa Amministrazione finanziaria italiana ad essere tenuta a provare la tua effettiva residenza fiscale in Italia, per chiudere rapidamente e senza sorprese l’eventuale accertamento sarebbe opportuno precostituirsi un fascicolo documentale atto a dimostrare, conformemente alla disciplina dell’articolo 2, comma 2, del DPR n. 917/86, l’effettività del trasferimento all’estero e l’interruzione di significativi rapporti con lo Stato italiano.
Allo scopo sarà possibile utilizzare ogni mezzo di prova di natura documentale idonea ad attestare la sussistenza sia della reale residenza che dell’effettivo domicilio estero, da intendersi quale centro degli interessi vitali di un soggetto, desumibile alla stregua di tutti gli elementi di fatto che, direttamente o indirettamente, denunciano la presenza in un certo luogo del complesso di rapporti di natura patrimoniale ed economica ma anche morali, sociali e familiari.
A tal pro l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta della Circolare n. 304/E/1997 emessa dal Ministero delle Finanze, ha individuato una serie di criteri valutativi non esaustivi quali:

•    La sussistenza della dimora abituale nel Paese estero;
•    La sussistenza della dimora abituale nel Paese estero del coniuge e dei figli;
•    La residenza nel Paese estero del coniuge e dei figli;
•    L’iscrizione e l’effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici di formazione del Paese estero;
•    Lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero;
•    L’iscrizione ad associazioni o circoli sportivi o ricreativi nel Paese estero da parte del soggetto trasferito o dei familiari;
•    L’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità;
•    La stipula di contratti di acquisto o locazione di immobili residenziali, adeguati ai bisogni abitativi nel Paese di immigrazione;
•    L’esistenza di fatture o ricevute di erogazione di acqua, gas, luce, telefono e di altri canoni tariffari, pagati nel Paese estero;
•    La titolarità nel Paese estero di un conto corrente e la movimentazione dello stesso;
•    La titolarità di partecipazioni o strumenti finanziari del Paese estero;
•    La movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro o di altre attività finanziarie nel Paese estero;
•    L’eventuale iscrizione nelle liste elettorali del Paese di immigrazione;
•    In presenza di immobili sia in Italia che all’estero, la rilevazione dalle utenze di consumi minimi nel nostro Paese e consistenti all’estero;
•    L’assunzione di incarichi in società estere;
•    La titolarità nel Paese estero della proprietà di auto o altri mobili registrati;
•    La titolarità nel Paese estero dell’assicurazione auto e di parcheggi per i residenti;
•    La corresponsione dell’abbonamento TV e di una tassa assimilabile all’Imu nel Paese di immigrazione.
La valutazione che in concreto l’Amministrazione finanziaria andrà quindi ad eseguire, sarà afferente la prevalenza: nel senso che si dovrà valutare se prevalgano gli elementi di collegamento degli interessi vitali con lo Stato estero di cui si assume essere effettivamente residenti, oppure prevalgono gli elementi di collegamento con l’Italia.

Saluti

Avv. Marco De Angelis
Foro di Roma –
 



 
avv_deangelis Invia Messaggio Privato Invia Email
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Messaggio Re: Cittadinanza Russa E Residenza Fiscale 
 
ringrazio infinitamente per la risposta. Visto la complessita' dei criteri valutativi peraltro non probanti, penso che mi terro' il permesso di soggiorno rinunciando alla richiesta di cittadinanza russa.
Grazie ancora
Ben
 



 
benito_red Invia Messaggio Privato
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