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Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, N. 286 (Testo Unico Sull'immigrazione)
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Messaggio Decreto Legislativo 25 Luglio 1998, N. 286 (Testo Unico Sull'immigrazione) 
 
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
(Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, Supplemento Ordinario)
Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalla seguente normativa:
o D.L.vo n. 380/1998
o D.L.vo n. 113/1999
o D.L. 4 aprile 2002, n. 51
o Legge n. 189/2002
o Legge n. 289/2002
o D.L.vo n. 87/2003
o D.L. n. 241/2004
o D.L. n. 144/2005
o D.L.vo 8 gennaio 2007, n. 3
o D.L.vo 8 gennaio 2007, n. 5
o D.L. 15 febbraio 2007, n. 10
o D.L.vo 10 agosto 2007, n. 154
o D.L.vo 9 gennaio 2008, n. 17
o Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92
o Legge 15 luglio 2009, n. 94
o Decreto Legge n. 201/2011
o Corte Costituzionale, sentenza n. 331 del 12 dicembre 2011
* CTRL + clic per aprire il collegamento alla legge
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante delega al Governo per
l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli
stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della citata legge 6
marzo 1998, n. 40, con le modifiche a tal fine necessarie, le disposizioni vigenti in materia di
stranieri contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, non compatibili con le disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998, le
disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8
agosto 1995, n. 335, compatibili con le disposizioni della medesima legge n. 40;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno
1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 15 giugno 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 luglio 1998 e del 24
luglio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la solidarietà sociale, del
Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia,
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro della
sanità, con il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto:
TITOLO I
Princìpi generali
Articolo 1
Àmbito di applicazione.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)
1. Il presente testo unico, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si
applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non
in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo
1998, n. 40.
3. Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza
diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal
presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali più
favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del presente testo unico
costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di
competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle
norme vigenti per lo stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato regolamento di
attuazione, è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40 .
7. Prima dell'emanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento
per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.
Articolo 2
Diritti e doveri dello straniero.
(legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)
1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i
diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni
internazionali in vigore e dai princìpi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile
attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il
presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le
convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri
e le modalità previste dal regolamento di attuazione.
3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975,
ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente
soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti
rispetto ai lavoratori italiani.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale.
5. Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
6. Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e
l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario,
ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per
quella indicata dall'interessato.
7. La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto
internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione della
giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in
Italia ha diritto di prendere contatto con le autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò
agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità giudiziaria, l'autorità di
pubblica sicurezza e ogni altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini
previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare più vicina del
Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei
confronti di costui provvedimenti in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio
dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso dello straniero o di
ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza
documenti e oggetti appartenenti allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi
previsti dalla legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che
abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato riconosciuto lo status di
rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti sono state adottate misure di protezione temporanea
per motivi umanitari.
8. Gli accordi internazionali stipulati per le finalità di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire
situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di
cooperazione per prevenire o limitare le immigrazioni clandestine.
9. Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi
previsti dalla normativa vigente.
Articolo 2-bis (1)
Comitato per il coordinamento e il monitoraggio.
1. È istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente testo
unico, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri o da un
Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è composto dai Ministri interessati ai
temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un presidente di regione o
di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome.
3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di lavoro
presso il Ministero dell'interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali,
per le pari opportunità, per il coordinamento delle politiche comunitarie, per l'innovazione e le
tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, delle attività produttive,
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa,
dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, per i beni e le attività
culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo
e da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame, possono essere
invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle
disposizioni del presente testo unico, nonché degli enti e delle associazioni nazionali e delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche
comunitarie, sono definite le modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le
strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
(1) Articolo inserito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
Articolo 3
Politiche migratorie.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, gli enti e le
associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, predispone ogni tre anni salva la necessità di un termine più breve il documento
programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che
è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari
esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il
documento programmatico è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del
Presidente della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
Ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti
attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico. (1)
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in
cooperazione con gli Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le
istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di
immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì
le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio
dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio
dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e
l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità
culturali delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni
possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis,
comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30
novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali
individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio
dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea
eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti
possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati
entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria,
con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente. (2)
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e
gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obbiettivo di rimuovere
gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti
agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla
lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro
dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano
rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le
associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli
interventi da attuare a livello locale.
6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attività di raccolta di dati a fini statistici sul
fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate
alle politiche migratorie. (3)
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di
cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6
marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al
comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 è trasmesso al Parlamento per
l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro trenta
giorni. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere.
(1) Comma così modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
(2) Comma così sostituito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
(3) Comma inserito dal D.lgs. 13 aprile 1999, n. 113.
TITOLO II
Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato
Capo I
Disposizioni sull'ingresso e il soggiorno
Articolo 4
Ingresso nel territorio dello Stato.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)
1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o
documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi
di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera
appositamente istituiti.
2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato
di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono
equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi,
sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente
al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero
una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese,
spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in
Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio
del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui
comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine
pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto
presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di
documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto
comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della
domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso
nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera. (1)
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi
assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio
allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo
scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la
durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per
il ritorno nel Paese di provenienza.
I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla
base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1.
Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una
minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, adottata (2) a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti
gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone
da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in
attività illecite. (3)
Impedisce l’ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno
dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n.
633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale. (4)
Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è
ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la
soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. (5)
4. L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90
giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso
di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori
a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da
autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e
ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.
5. Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti
Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei
Paesi i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da
accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri
espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di
divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non
ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali.
7. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con
il regolamento di attuazione.
(1) Comma così sostituito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
(2) Parole inserite dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(3) Periodo così sostituito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
(4) Periodo inserito dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(5) Periodo inserito dal D.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5.
Art. 4-bis. (1)
Accordo di integrazione.
1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con integrazione quel processo finalizzato a
promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla
Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale
della società.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento,
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero,
contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi
dell’articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere
specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.
La stipula dell’Accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del
permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di
soggiorno e l’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le
modalità di cui all’articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di
soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per
motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di
soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea, nonchè dello straniero titolare di
altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
3. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(1) Articolo inserito dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
Articolo 5 (1)
Permesso di soggiorno.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)
1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi
dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in
corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di
soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente
all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di
attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo
ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle
disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può provvedere speciali modalità di rilascio
relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro
Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura,
ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.
2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di
un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, che stabilisce altresì
le modalità del versamento nonchè le modalità di attuazione della disposizione di cui all’articolo 14-
bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso
di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari. (2)
3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto
d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle
convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
[b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che
richiedono tale estensione;]
c) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione
debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
[d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per
ricongiungimenti familiari;]
e) superiore alle necessità specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente
testo unico o dal regolamento di attuazione.
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto
di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per
lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare
lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso
pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito
nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è
rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le
disposizioni del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di
soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente
rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo
26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un
periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per
motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro
autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al
Ministero dell'interno e all'INPS nonché all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma
9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione
è data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo
29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di
soggiorno non può essere superiore a due anni.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui
dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni
previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. (3)
Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il
permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio
iniziale.
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici.
5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato
rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per
l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma
9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si
tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di
revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto
al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene
anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di
legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonchè, per lo straniero già presente sul
territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. (4)
5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di
uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle
frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di
revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche
di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3. (5)
5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di
cui all’articolo 29, comma 1-ter. (6)
6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di
convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le
condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in
particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno
Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la
loro presenza al questore con le modalità e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata
idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la
dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere
disposta l'espulsione amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante
utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da
approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002,
riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di
Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti
modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici,
dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. (7)
8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un
contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di
determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un
contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o
alterati (8), è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un
atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata
se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.
9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è
stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo
unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza
di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.
9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga
rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può
legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività
lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche
al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del
permesso di soggiorno.
L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal
lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel
regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della
scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza
dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione
della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso. (9)
(1) Articolo così modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
(2) Comma inserito dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(3) Periodo così modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(4) Periodo inserito dal D.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5.
(5) Comma inserito dal D.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 e da ultimo modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(6) Comma inserito dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(7) Comma così modificato dal D.L. 27 luglio 2005, n. 144.
(8) Parole inserite dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(9) comma inserito dal comma 3, dell'articolo 40, del Decreto Legge n. 201/2011
Articolo 5-bis (1)
Contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non
appartenente all'Unione europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che
rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del
lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non
contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall'articolo 22 presso
lo sportello unico per l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di
lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di
attuazione.
(1) Articolo inserito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
Articolo 6
Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2, e 148)
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari
per essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e
formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del
contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza
dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle
quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di
attuazione. (1)
2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere
temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli
attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, (2) i documenti inerenti al soggiorno di cui
all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del
rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero
comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza
giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e
del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello
Stato è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000. (3)
4. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi è sottoposto a
rilievi fotodattiloscopici e segnaletici. (1)
5. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di
pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti
comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al
sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato.
6. Salvo quanto è stabilito nelle leggi militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in
comuni o in località che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto è
comunicato agli stranieri per mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di
pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo
della forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate
alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di
attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abitualmente anche in caso di
documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione
o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono
comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali
variazioni del proprio domicilio abituale.
9. Il documento di identificazione per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato
con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente
disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui all'articolo 5 e al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente.
(1) Comma così modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
(2) Parole inserite dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(3) Comma così modificato dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
Articolo 7
Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente
o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la
proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a
darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza .
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o
apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta
ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo
per il quale la comunicazione è dovuta.
2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro. (1)
(1) Comma inserito dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
Articolo 8
Disposizioni particolari.
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 149)
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo
diplomatico e consolare.
Articolo 9 (1)
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di
validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno
sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri
indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito
dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente
per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo, per sè e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.
2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è
rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.
2-bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al
superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui
modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. (2)
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:
a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il
permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono
ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione;
e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni
diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del
1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli
Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.
4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli
stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si
tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n.
327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge
13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti
dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonchè, limitatamente ai delitti non colposi,
dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di
rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della
durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello
straniero.
5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di soggiorno per i
motivi indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.
6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui
al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi
consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta
interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati
motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato:
a) se è stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4;
d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato
membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso
di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.
8. Lo straniero al quale è stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del
comma 7, può riacquistarlo, con le stesse modalità di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo
di cui al comma 1, è ridotto a tre anni.
9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di
soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico.
10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
l'espulsione può essere disposta:
a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
b) nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate all'articolo 1 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, ovvero all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia
stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo
1990, n. 55.
11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche
dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze
dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel
territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.
12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il
titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può:
a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio
nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle
che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività
di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis;
c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad
erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a
disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva
residenza dello straniero sul territorio nazionale;
d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
13. È autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato
membro dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo di cui al comma 1 che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello
Stato.
(1) Articolo così sostituito dal D.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3.
(2) Comma inserito dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
Articolo 9-bis (1)
Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
rilasciato da altro Stato membro
1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato
da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità, può chiedere di soggiornare sul
territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:
a) esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli
articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26. Le certificazioni di cui all'articolo 26 sono rilasciate dallo Sportello
unico per l'immigrazione;
b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della vigente normativa;
c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di
sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla
legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per
il periodo del soggiorno.
2. Allo straniero di cui al comma 1 è rilasciato un permesso di soggiorno secondo le modalità
previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione.
3. Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza,
è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e
6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari del soggiornante di lungo periodo nel
medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.
4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 5,
comma 7, con esclusione del quarto periodo.
5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 è consentito l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione di
visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del
nulla osta di cui all'articolo 22.
6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 è rifiutato e, se rilasciato, è revocato, agli stranieri
pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto
anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti
dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonchè, limitatamente ai delitti non colposi,
dall'articolo 381 del medesimo codice. Nell'adottare il provvedimento si tiene conto dell'età
dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze
dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel
territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.
7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi
dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro
dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti
per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, l'espulsione è adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di
soggiorno e l'allontanamento è effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea.
8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, è rilasciato,
entro novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo. Dell'avvenuto rilascio è informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
(1) Articolo inserito dal D.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3.
Capo II
Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione
Articolo 10
Respingimento.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i
requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei
confronti degli stranieri:
a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendoli ai controlli di frontiera, sono fermati
all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per
necessità di pubblico soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o
che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo
immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il
documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica
anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto
trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione
gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato. (1)
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di
rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.
(1) Comma così sostituito dal D.lgs. 7 aprile 2003, n. 87.
Art. 10-bis (1)
Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel
territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonchè di quelle di cui
all’articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro.
Al reato di cui al presente comma non si applica l’articolo 162 del codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento
di respingimento ai sensi dell’articolo 10, comma 1.
3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. Ai fini dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è
richiesto il rilascio del nulla osta di cui all’articolo 13, comma 3, da parte dell’autorità giudiziaria
competente all’accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l’avvenuta esecuzione
dell’espulsione ovvero del respingimento di cui all’articolo 10, comma 2, all’autorità giudiziaria
competente all’accertamento del reato.
5. Il giudice, acquisita la notizia dell’esecuzione dell’espulsione o del respingimento ai sensi
dell’articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall’articolo 13, comma 14, si
applica l’articolo 345 del codice di procedura penale.
6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del
riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 6, del
presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
(1) Articolo inserito dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
Articolo 11 (1)
Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9)
1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per
il potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle procedure, delle
misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con i sistemi informativi
di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle
disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la
sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla
frontiera marittima e terrestre italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresì apposite misure di
coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le
autorità europee competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi dell'Accordo di
Schengen, ratificato ai sensi della legge 30 settembre 1993, n. 388.
2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data
comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. Nell'àmbito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle
province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera
marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della
vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i
questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e militari ed i
responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendendo all'attuazione delle direttive emanate in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti,
d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio
dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti previsti dal
presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione
clandestina. A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo
gratuito alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente
individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di
beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro
competente.
5. Per le finalità di cui al comma 4, il Ministro dell'interno predispone uno o più programmi
pluriennali di interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e logistici
necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in sostituzione di quelli
ceduti ai Paesi interessati, ovvero per fornire l'assistenza e altri servizi accessori. Se si tratta di
beni, apparecchiature o servizi forniti da altre amministrazioni, i programmi sono adottati di
concerto con il Ministro competente.
5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di
contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni
2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del
contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano.
6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e
assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso in Italia per un
soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile,
all'interno della zona di transito.
(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 19 ottob
 




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