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La Storia del Forum

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Il Riconoscimento in Italia dei titoli esteri
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Messaggio Il Riconoscimento in Italia dei titoli esteri 
 
Iscrizione all'università


Immatricolazioni, per l'anno accademico 2002/2003, a corsi di laurea di durata triennale ed a corsi di laurea specialistica a ciclo unico presso le universita' italiane statali (università , istituti universitari, politecnici) e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale, di cittadini: -non comunitari residenti all'estero; -non comunitari legalmente soggiornanti in italia; -comunitari ovunque residenti; -italiani in possesso di titolo di studio estero

http://www.miur.it/0002Univer/0023S...s/index_cf2.htm

Equipollenza tra i titoli accademici finali esteri e i corrispondenti titoli accademici finali italiani

I titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale in Italia (art.170 del R.D. n.1592/1933). Gli artt. 170 e 332 dello stesso decreto prevedono, per i detentori di titoli accademici stranieri la possibilità  di richiederne l'equivalenza con i corrispondenti titoli italiani

In virtù dell'autonomia riconosciuta alle Università , alle autorità  accademiche è data la facoltà  di valutare, se i titoli conseguiti all'estero possono avere corrispondenza nel nostro sistema di istruzione superiore.

La domanda deve essere indirizzata al RETTORE di un ATENEO nel cui Statuto figura un corso di studi comparabile con quello completato all'estero.

I documenti da allegare sono:

originale del titolo finale di scuola secondaria superiore(o certificato sostitutivo), che sia valido per l'ammissione all'università  del Paese in cui esso è stato conseguito;

traduzione ufficiale in italiano del certificato o diploma di cui alla lettera a);

dichiarazione di valore sullo stesso titolo di cui alla lettera a), rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana nel Paese al cui ordinamento didattico si riferisce il titolo stesso;

titolo accademico - in originale - di cui si richiede il riconoscimento, anch'esso accompagnato dalla traduzione ufficiale in italiano e da dichiarazione di valore, rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana nel Paese al cui ordinamento universitario il titolo fa riferimento;

certificato - in originale - con il dettaglio dei corsi seguiti e degli esami sostenuti all'estero per conseguire il titolo accademico straniero di cui alla lettera d);

traduzione ufficiale in italiano del certificato di cui alla lettera e);

programmi di studio (su carta intestata dell'università  straniera o avvalorati con timbro della università  stessa),di tutte le discipline incluse nel curriculum straniero, con relativa traduzione in italiano; l'autenticità  di tali programmi, come pure di tutta la documentazione precedente deve essere confermata dalla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana in loco;

generalmente, anche 2 fotografie formato tessera, di cui una autenticata.

Le autorità  accademiche possono:

dichiarare l'equivalenza, a tutti gli effetti del titolo accademico estero con quello corrispondente dell'Università  italiana; oppure.

garantire il riconoscimento parziale di singoli esami, con la conseguente necessità  per l'interessato di iscriversi ad un anno intermedio del corso di studi italiano per completare gli esami, ed, eventualmente, preparare e discutere la tesi finale.

L'iter di equivalenza/riconoscimento si conclude con l'emanazione di un decreto rettorale che rende esecutiva la delibera del Senato Accademico.

Il riconoscimento dei titoli accademici stranieri può aver luogo anche in base a specifici accordi culturali bilaterali stipulati con altri Paesi o convenzioni.

I cittadini Comunitari residenti in Italia, dopo aver fatto perfezionare la loro documentazione dalla Rappresentanza Italiana competente, potranno presentare la loro domanda di riconoscimento direttamente alla Segreteria dell'Università  Italiana prescelta (termine di presentazione 5 novembre con possibilità  di dilazione fino al 31 dicembre - di ogni anno).

I cittadini Comunitari residenti all'estero e gli Extra Comunitari residenti all'estero o residenti in Italia, ma sprovvisti di regolare permesso di soggiorno, dovranno presentare la domanda di riconoscimento, corredata di tutta la documentazione richiesta, alla Rappresentanza Diplomatica competente per territorio nel Paese al cui ordinamento universitario si riferisce il titolo straniero; la Rappresentanza Diplomatica, verificata la correttezza formale delle richieste, provvede poi al loro inoltro alle università  italiane (termine di presentazione il 31 agosto di ogni anno).

Organi competenti a fornire informazioni dettagliate sui documenti da allegare alla domanda e sulle caratteristiche formali sono le autorità  diplomatiche italiane all'estero, e, in Italia, le Segreterie Studenti o gli Uffici per gli Studenti Stranieri presso le singole università .

Le Ambasciate che rappresentano presso le varie nazioni straniere il nostro Ministero degli Affari Esteri, in materia di titoli stranieri fanno riferimento al seguente ufficio ministeriale: MAE - Direzione Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale - Ufficio VI - P.le della Farnesina, 1 - 00194 ROMA -

Per quanto riguarda i cittadini italiani che vogliono ottenere il riconoscimento del proprio titolo all'estero ovvero, anche soltanto di un periodo di studi, si consiglia di rivolgersi alla Sezione Culturale dell'Ambasciata in Italia del paese o dei paesi cui si è interessati.



Accesso agli studi universitari di 2° e 3° livello

Riconoscimento dei titoli finali esteri per la prosecuzione degli studi nelle università  italiane

Ammissione con titolo estero ai Dottorati di ricerca in Italia

Il riconoscimento dell'idoneità  dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è deliberata dall'università  interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti
(Normativa di riferimento: articolo 6, comma 6 del Decreto Ministeriale [MURST] 3 novembre 1999, n. 509 - Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei)

Iscrizione alle scuole di specializzazione non mediche ed ai corsi di perfezionamento.

[list]a) Cittadini comunitari ovunque residenti e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998.
I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all'Università  prescelta, attenendosi alle modalità  ed ai termini autonomamente stabiliti da ciascun Ateneo ed allegando la documentazione prescritta, debitamente corredata di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio e, ove necessario, munita di dichiarazione di valore.
I candidati i cui documenti non siano stati già  perfezionati e che siano impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi, devono inviare i documenti con idoneo mezzo postale (raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata o altro mezzo che fornisca simili garanzie) alle predette Rappresentanze che, dopo averne curato la regolarizzazione, li restituiscono al mittente, a mezzo assicurata e tramite l'Ufficio Corrieri del M.A.E., con la dicitura "posta in transito".
I candidati stranieri in possesso di una laurea "propedeutica o affine" alla Scuola prescelta, possono domandare l'iscrizione che, tuttavia, resta subordinata al riconoscimento accademico del titolo ai soli fini dell'iscrizione ed al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti.
I cittadini stranieri forniti di laurea conseguita in Italia debbono soddisfare il requisito dell'abilitazione professionale, laddove richiesto.

b) Cittadini non comunitari residenti all'estero
I candidati residenti all'estero presentano, entro il 25 agosto 2000, la domanda e la prescritta documentazione alle Rappresentanze Diplomatiche italiane, le quali provvedono ad inviarle alle Università  entro il successivo 15 settembre.
I candidati stranieri in possesso di una laurea "propedeutica o affine" alla Scuola prescelta, possono domandare l'iscrizione che, tuttavia, resta subordinata al riconoscimento accademico del titolo ai soli fini dell'iscrizione ed al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti.
I cittadini stranieri forniti di laurea conseguita in Italia debbono soddisfare il requisito dell'abilitazione professionale, laddove richiesto.[/list]
Iscrizione ai corsi singoli

I cittadini comunitari ovunque residenti ed i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia di cui all'art.39, comma 5 del decreto legislativo n. 286/1998 che intendono frequentare uno o più corsi singoli o "stage" possono iscriversi presentando il libretto universitario o altro documento dell'Ateneo estero tradotto e legalizzato.
I cittadini non comunitari residenti all'estero che intendono frequentare uno o più corsi singoli o "stage" possono iscriversi presentando la domanda alle rappresentanze Diplomatiche italiane entro il 31 agosto 2000; le medesime Rappresentanze dovranno far pervenire alle istituzioni universitarie la documentazione e la domanda entro il 29 settembre 2000, stante l'inizio dei corsi in alcune sedi universitarie, a decorrere dall'inizio del mese di ottobre 2000.

Iscrizione alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria

Per l'iscrizione alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondarie sono accettati i titoli universitari conseguiti in un Paese dell'Unione Europea che diano accesso nel Paese stesso alle attività  di formazione insegnanti per l'area disciplinare corrispondente.
(Normativa di riferimento: Decreto Ministeriale [MURST]26 maggio 1998 - Criteri generali per la disciplina da parte delle università  degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e de (finisce proprio così troverò il seguito)


Riconoscimento dei dottorati di ricerca conseguiti all'estero

I titoli di Dottorato, conseguiti in un Paese straniero a seguito di studi e ricerche a livello universitario avanzato, possono essere legalmente riconosciuti come equipollenti a un Dottorato di Ricerca italiano applicando l' art. 74 del DPR 11 luglio 1980, n. 382.
Il riconoscimento viene attualmente effettuato in presenza delle seguenti condizioni:

1. nazionalità  italiana o comunitaria del detentore del Dottorato straniero;

2. possesso previo di una Laurea italiana (o di un titolo universitario straniero di cui sia stata già  ottenuta l'equipollenza con una Laurea italiana );

3. documentazione ufficiale che il Dottorato straniero è stato conferito dopo minimo 3 anni di studi e ricerche.

Autorità  competente per il riconoscimento è il Ministero dell'Università  e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) - Servizio per l'Autonomia Universitaria e gli Studenti (SAUS) - Uff. X - (P.le Kennedy, 20 - 00144 Roma - Tel. 06/ 59911 (centralino).
 
La richiesta di riconoscimento deve essere redatta su carta da bollo, indirizzata all'ufficio citato, e accompagnata dalla seguente documentazione (da verificarsi con il medesimo ufficio):

-certificato di nascita;

-certificato di cittadinanza;

-Diploma di Laurea in originale o in copia autenticata (in alternativa, documento dell'avvenuta equipollenza di titolo accademico straniero con Laurea italiana);

-titolo di ricerca (Dottorato) conseguito all'estero - in originale o in copia autenticata -, tradotto, legalizzato e accompagnato da Dichiarazione di Valore della Rappresentanza diplomatica o Consolare italiana all'estero competente per territorio;

-tesi o lavoro scientifico con cui si è conseguito il titolo di ricerca, insieme al relativo curriculum studiorum (non è consentito, in alternativa alla tesi, spedire pubblicazioni scientifiche che ne sono derivate);

-eventuali attestati del tutor o del supervisore della ricerca, o del responsabile dei corsi di Dottorato;

-quanto altro si reputi utile per una più completa valutazione da parte del CUN (Consiglio Universitario Nazionale), che per legge deve esprimersi sull'equipollenza richiesta.


Riconoscimento dei titoli professionali


http://www.miur.it/0002Univer/0052C...0Ricono_cf2.htm


Riconoscimento dei titoli esteri per la partecipazione a concorsi nella Pubblica amministrazione

Accesso dei cittadini comunitari alla Pubblica Amministrazione e riconoscimento dei loro titoli

D.Lgs. 3 febbraio 1993 n.29: http://www.miur.it/0006Menu_C/0012D...4Razion_cf2.htm

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 38: http://www.miur.it/0002Univer/0052C...6Decret_cf2.htm
 




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[size=18:3761e3d566][color=red:3761e3d566][b:3761e3d566]Dichiarazione di valore dei titoli di studio[/b:3761e3d566][/color:3761e3d566][/size:3761e3d566]
  

[b:3761e3d566]Procedura per la presentazione dei documenti di studio per la richiesta della dichiarazione di valore[/b:3761e3d566]:

  

1.      Tutti i titoli di studio, rilasciati dagli enti di pubblica istruzione della Federazione Russa, devono essere legalizzati mediante Apostille. Tale procedura si effettua presso il Ministero della Pubblica Istruzione della Federazione Russa all'indirizzo:

Mosca, Uliza Shabolovka, 33

Servizio di Legalizzazione dei Titoli di Studio

Tel. 095/ 236 50 67

  

2.      Tutti i titoli di studio vanno presentati in originale al Consolato Generale muniti della loro traduzione dattiloscritta in lingua italiana. La traduzione è a carico dell'interessato e può essere effettuata dal richiedente, da un'agenzia di traduzioni, da un traduttore privato. Il Consolato Generale si riserva il diritto di respingere la traduzione qualora il suo contenuto non corrisponda al testo originale in lingua russa.

La traslitterazione in caratteri latini del nome e del cognome del titolare dei documenti di studio deve corrispondere a quella figurante sul suo passaporto valido per l'estero, sulla sua carta di identità  italiana oppure sul suo permesso di soggiorno.

  

3.      Al momento della presentazione dei documenti originali al Consolato Generale è necessario allegare alla domanda le loro fotocopie "semplici" (non notarili).

  

Il periodo di rilascio delle dichiarazioni di valore è di massima, di 3 giorni.

In conformità  con le vigenti tariffe consolari, il rilascio delle dichiarazioni di valore per motivi di studio è gratuito, mentre quello per motivi di lavoro è a pagamento.

  

Si attira l'attenzione sul fatto che il Consolato Generale d'Italia in San Pietroburgo è competente per il rilascio di dichiarazioni di valore relative a titoli di studio conseguiti sul territorio di San Pietroburgo e della Regione di Leningrado, della Regione di Pskov, della Repubblica di Karelia, delle Regioni di Murmansk. Per i titoli di studio, rilasciati in altre regioni della Federazione Russa, è competente la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata d'Italia in Mosca.

  

Per il rilascio delle dichiarazioni di valore inerenti ai titoli di studio rilasciati sul territorio delle ex Repubbliche sovietiche si prega di contattare le Ambasciate d'Italia in quegli Stati.
 




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