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La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - Servizi
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Messaggio La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - Servizi 
 
[b:37c770035c]RIMBORSO SPESE SANITARIE OSPEDALIZZAZIONE STRANIERI INDIGENTI [/b:37c770035c]

Erogazione del servizio:
La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo cura l'istruttoria delle richieste di rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle Unità  Sanitarie Locali per il ricovero ospedaliero urgente di cittadini stranieri indigenti.

Requisiti: non è ammissibile presentare la richiesta di rimborso nei seguenti casi:


· ricovero avvenuto senza urgenza;
· ricovero di sedicente straniero in possesso di cittadinanza italiana;
· ricovero di straniero in buone condizioni economiche;
· ricovero di lavoratore straniero in transito in regola con le assicurazioni sanitarie previste dallo Stato d'origine;
· ricovero di lavoratore autonomo o dipendente residente, tenuto all'obbligo dell'assicurazione sanitaria previdenziale prevista dalla legislazione italiana;
· ricovero di straniero coinvolto in incidente stradale la cui responsabilità  sia imputabile a terzi perseguibili civilmente;
[color=red:37c770035c]· ricovero di studente straniero con specifico permesso di soggiorno concesso per motivi di studio il cui rilascio prevede necessariamente una copertura assicurativa sanitaria; [/color:37c770035c]
· ricovero di straniero iscritto al Servizio Sanitario Nazionale;
· ricovero di straniero provvisto di copertura assicurativa sanitaria del proprio paese;
· ricovero di straniero cittadino CEE;
· ricovero di straniero iscritto regolarmente al collocamento in possesso di permesso di soggiorno;
· ricovero di straniero in possesso dello status di rifugiato rilasciato dalla Commissione Paritetica di Eleggibilità  tra il Governo italiano e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati;
[color=red:37c770035c]· ricovero di straniero giunto in Italia su invito di cittadino italiano o straniero residente o di organizzazione o ente tenuti al pagamento dell'eventuale spesa sanitaria ai sensi dell'art.3 comma 6 della Legge 39 del 1990; [/color:37c770035c]
[color=red:37c770035c]· ricovero di straniero congiunto di cittadino italiano tenuto al mantenimento e al pagamento delle spese di ricovero ai sensi del codice civile; [/color:37c770035c]
· ricovero di straniero di cui non è comprovato lo stato di indigenza;
· ricovero di straniero avvenuto in vigenza dell'art.13 del D.L. 18.11.1995 n.489, ovvero per maternità  responsabile e gravidanza, profilassi malattie infettive e diffuse.


Documentazione necessaria:
Certificato di accettazione e di dimissione dall'ospedale (STR1 e STR2) in duplice copia;

· fattura ospedaliera o estratto conto in duplice copia;
· tabella nosologica del ricoverato (1 sola copia) se la degenza non supera i 30 giorni. Se la degenza supera i 30 giorni occorre produrre la cartella clinica al posto della tabella nosologica; se la degenza supera i 60 giorni, occorre la relazione medica che dichiari la necessità  del prolungamento del ricovero e la data presunta di dimissione;
· dichiarazione dell'ente ospedaliero sull'importo della tariffa di degenza in relazione alla delibera emanata dalla Giunta Regionale in cui vengono determinate le tariffe;
· dichiarazione dell'ente ospedaliero circa l'inesistenza dell'obbligo al ricovero gratuito per lo straniero;
· attestazione di cittadinanza: o la fotocopia autentica del passaporto, o il permesso di soggiorno, o attestazioni di identità  personale rilasciate dagli organi di Pubblica Sicurezza o attestazioni di identità  personale rilasciate dalla Autorità  consolare;
· dichiarazione del presidio ospedaliero che lo straniero non è iscritto al Servizio Sanitario Nazionale e che dai documenti in possesso della U.S.L. risulta sprovvisto di copertura assicurativa e sanitaria da parte di enti pubblici o privati del proprio paese d'origine;
· dichiarazione di indigenza da parte dell'assistito (con firma leggibile) o se impossibilitato dichiarazione del presidio ospedaliero certificante la presunta indigenza;
· dichiarazione dell'ente ospedaliero che il ricovero non rientra in uno dei casi in cui non è ammissibile il pagamento da parte del Ministero dell'Interno.
Tutta la suddetta documentazione va prodotta in originale o in copia autenticata.
Costo del servizio: Nessuna contribuzione è dovuta.
Normativa di riferimento
Legge 17.7.1890 n.6972; Regolamento attuativo n.99 del 5.2.1891, art.114.

***
[b:37c770035c]LEGALIZZAZIONE FIRME [/b:37c770035c]

Erogazione del servizio:
La "legalizzazione" consiste nell'attestazione della qualità  legale del pubblico ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento, nonchè dell'autenticità  della firma stessa.
Vengono legalizzati i documenti rilasciati da rappresentanze diplomatiche e consolari in Italia affinchè abbiano valore sul territorio nazionale e i documenti e atti prodotti in Italia affinchè abbiano valore all'estero.
La procedura di legalizzazione è immediata: l'Ufficio controlla che la firma apposta sul documento da legalizzare sia depositata in un apposito registro custodito in Prefettura.

Documentazione necessaria:
Solo l'atto da legalizzare e gli eventuali allegati.
Costo del servizio : nessuna contribuzione è dovuta.

Normativa di riferimento:
- Legge 4.1.1968 n. 15, art. 17 e 18
- Convenzione dell'Aja del 5.10.1961
 
***
[b:37c770035c]EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE [/b:37c770035c]

Cosa fare presso gli uffici postali

Le richieste di regolarizzazione dovranno essere presentate presso uno qualsiasi degli oltre 14000 sportelli delle Poste Italiane entro il termine di due mesi  a decorrere dal 10 settembre 2002, data di entrata in vigore della legge 189 del 2002, fino al 10 novembre 2002

1) Recarsi presso un ufficio postale e richiedere il kit gratuito per la dichiarazione di emersione di lavoro irregolare  ricordando che :
 a) va utilizzata la busta bianca se si tratta di extracomunitari addetti al lavoro domestico (colf) o di assistenza (badanti);
 b) va utilizzata la busta azzurra se si tratta di extracomunitari che prestano altri tipi di lavoro subordinato, nei casi previsti dalla legge
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2) Seguire le istruzioni contenute nel kit, compilando il modulo in stampatello, riempiendo ogni casella con un solo carattere, lasciando una casella  vuota tra un nome e l'altro

3) Pagare, utilizzando il bollettino di conto corrente postale predisposto nel kit, il prescritto contributo previdenziale  (290 euro per colf e badanti; 700 euro per gli altri lavoratori subordinati)

4) Inserire il modulo debitamente compilato e l'attestato di pagamento del conto corrente postale nell'apposita busta, sulla quale va indicata la prefettura-UTG-Sportello polifunzionale di destinazione (di residenza del datore di lavoro, o della sede legale dell'impresa o del luogo  dove si svolge la prestazione lavorativa)

5) Consegnare la busta chiusa, contenente il modulo, il conto corrente pagato e l'eventuale certificato medico del familiare assistito, all'ufficio postale, pagando le spese di presentazione della domanda di regolarizzazione (40 euro per colf e badanti; 100 euro per gli altri lavoratori subordinati)

6) Ricevere dall'addetto dell'ufficio postale l'apposita cedola-ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione dell'istanza di regolarizzazione

7) Attendere l'invito, da parte della Prefettura-UTG, a presentarsi presso l'apposito sportello polifunzionale per la stipula del contratto di lavoro e per il rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore straniero.

Guida alla compilazione dei moduli per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari

***
[b:37c770035c]CONCESSIONE CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI A ITALIANI [/b:37c770035c]

Erogazione del servizio:
La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo provvede all'istruttoria della domanda, inviandola al Ministero dell'Interno ed al Ministero degli Affari Esteri, entro 30 giorni dal ricevimento ed, in pari data, fa richiesta agli organi di Polizia del rapporto informativo: che viene quindi inoltrato agli Organi Centrali, munito del proprio parere. Successivamente il Ministero provvede ad emanare il provvedimento di concessione. Il decreto viene trasmesso alla Prefettura che provvede a consegnarlo all'interessato tramite il Comune di residenza dell'interessato.
Il cittadino straniero, al quale è stata concessa la cittadinanza italiana, ha 6 mesi di tempo - dalla notifica - per prestare giuramento presso il Comune.
Requisiti:
Il richiedente deve essere coniugato a cittadino italiano da almeno 6 mesi. Nonchè deve avere la residenza legale in un comune della provincia da almeno 6 mesi. Se lo stesso ha contratto matrimonio da più di 3 anni, la residenza in Italia può essere di durata inferiore ai 6 mesi.

Documentazione necessaria:
La domanda indirizzata al Ministero dell'Interno, per tramite della Prefettura - U.T.G., deve essere prodotta in 5 copie, di cui una in bollo da L. 20.000.
La domanda va redatta secondo l'allegato Modello A
Documenti richiesti: 1. estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità  ovvero, in caso di documentata impossibilità , attestazione rilasciata dalla Autorità  diplomatica o consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, con la quale si indicano le esatte generalità  (prenome, cognome, data e luogo di nascita), nonchè paternità  e maternità  dell'istante. Detta documentazione deve essere tradotta e legalizzata secondo la vigente normativa in materia.
2. i rifugiati politici, in luogo della documentazione indicata al punto 1, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà  reso dinanzi alla competente Autorità  Giudiziaria, analogamente a quanto disposto dall'art. 97 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, in materia di stato civile.
3. certificato storico di residenza (in bollo da L. 20.000=) (*)
4. certificato di stato di famiglia (in bollo da L. 20.000=) (*)
5. certificato generale del casellario giudiziale (in bollo da L. 20.000=) (*)
6. certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penali (**)
7. certificato di cittadinanza italiana del coniuge (in bollo da L. 20.000=) (***)
Nota:
(*) Documenti autocertificabili
(**) Documento autocertificabile solo per i comunitari
(***) Documento autocertificabile, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  (modello allegato). La firma deve essere apposta dinanzi all'addetto che riceve l'istanza.

N.B.: Tutti i certificati prodotti in bollo e la stessa istanza, devono essere accompagnati da 4 fotocopie semplici (nè in bollo, nè autenticate) per ciascuno di essi. L'istanza deve essere in bollo e firmata presso l'Ufficio accettante (richiesto documento).
Documenti richiesti d'Ufficio a cura dell'Autorità  che riceve l'istanza

8. estratto dai registri di matrimonio del Comune italiano presso il quale è stato trascritto il relativo atto (non certificato o copia dell'atto di matrimonio)
9. certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio in relazione alla località  di residenza del richiedente

Normativa di riferimento:
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/2/92)
- Definizione del procedimento -art. 3 D.P.R. 362/94 - (per quanto previsto dagli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente Regolamento è di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda -due anni-).

[color=blue:37c770035c]Modulistica: http://www.interno.it/assets/files/...-113-232-16.rtf [/color:37c770035c]

***
[b:37c770035c]CONCESSIONE CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA [/b:37c770035c]

Erogazione del servizio:
La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo provvede all'istruttoria della domanda, inviandola al Ministero dell'Interno ed al Ministero degli Affari Esteri, entro 30 giorni dal ricevimento ed, in pari data, fa richiesta agli organi di Polizia del rapporto informativo, che viene quindi inoltrato agli Organi Centrali, munito del proprio parere. Successivamente il Ministero provvede ad emanare il provvedimento di concessione. Il decreto viene trasmesso alla Prefettura che provvede a consegnarlo all'interessato tramite il Comune di residenza.
Il cittadino straniero, al quale è stata concessa la cittadinanza italiana, ha 6 mesi di tempo - dalla notifica - per prestare giuramento presso il Comune.
Requisiti:
La cittadinanza può essere concessa:
1. allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni. L'art. 4, comma 1, lettera c), della legge 91/92 prevede, inoltre, che il cittadino straniero, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di 2° grado, sono stati cittadini per nascita, può divenire cittadino italiano se al raggiungimento della maggiore età , risiede legalmente da almeno 2 anni nel territorio italiano e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di volere acquistare la cittadinanza italiana
2. allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione.
3. allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.
4. al cittadino di uno Stato membro della Comunità  Europea se risiede legalmente da almeno 4 anni nel territorio italiano.
5. all'apolide e ai rifugiati politici che risiedono legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano.
6. allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano, senza soluzioni di continuità .

Documentazione necessaria:
La domanda - indirizzata al Presidente della Repubblica - va presentata alla Prefettura - U.T.G. in 5 copie, di cui una in bollo da L. 20.000 corredata dai documenti sottoelencati, che vanno presentati i 5 copie (1 originale e 4 fotocopie).
La domanda va redatta secondo l'allegato modello B
Documenti richiesti:
1. estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità  ovvero, in caso di documentata impossibilità , attestazione rilasciata dalla Autorità  diplomatica o consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, con la quale si indicano le esatte generalità  (prenome, cognome, data e luogo di nascita), nonchè paternità  e maternità  dell'istante
2. i rifugiati politici, in luogo della documentazione indicata al punto 1, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà  reso nanti alla competente Autorità  Giudiziaria, analogamente a quanto disposto dall'art. 97 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, in materia di stato civile.
3. certificato storico di residenza (in bollo da L. 20.000=) (*)
4. certificato di stato di famiglia (in bollo da L. 20.000=) (*)
5. certificato generale del casellario giudiziale (in bollo da L. 20.000=) (*)
6. copia autenticata del mod. 740 o 101 ovvero certificazione rilasciata dal competente Ufficio delle Imposte dirette circa le dichiarazioni dei redditi prodotte nel triennio immediatamente antecedente la presentazione della domanda. Riguardo all'autenticazione si fa presente che stanti i principi statuiti dall'art. 4 della legge n. 15/68 la copia del modello 740 dovrà  essere autenticata dall'Ufficio delle Imposte dirette presso il quale è stato presentato l'originale del modello stesso (*)
7. certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti penali (**)
8. dichiarazione personale di rinuncia alla protezione dell'Autorità  diplomatico-consolare italiana nei confronti dell'Autorità  del Paese di origine, come da modello.
9. dichiarazione personale autorizzatoria per le competenti Autorità  del Paese di origine a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto che fossero richieste dalle Autorità  Diplomatiche italiane accreditate presso la stato di appartenenza, come da modello
10. Eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  relativa alla discendenza da cittadino italiano (Modello B)

Nota:
(*) Documenti autocertificabili
(**) Documento autocertificabile solo per i comunitari

Documenti richiesti d'Ufficio a cura dell'Autorità  che riceve l'istanza

1. certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio in relazione alla località  di residenza del richiedente
2. dati relativi al soggiorno dell'interessato (forniti dagli Organi di Polizia)

N.B.: I documenti di cui ai punti n. 1 e 6 dovranno essere opportunamente legalizzati secondo quanto disposto dall'art. 17 della legge 4/1/68, n. 15 fatti salvi quelli rilasciati da Svizzera, Turchia, Finlandia, Croazia, Slovenia, Macedonia, Liechtenstein, Norvegia, San marino, Slovacchia, Repubblica Ceca, Austria, e tutti i Paesi facenti parte dell'Unione Europea.

Normativa di riferimento:
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/2/92)
- Definizione del procedimento -art. 3 D.P.R. 362/94 - (per quanto previsto dagli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento è di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda -due anni-).
 
[color=blue:37c770035c]Modulistica: http://www.interno.it/assets/files/...-113-232-38.rtf[/color:37c770035c]

***
[b:37c770035c]RUOLI ESATTORIALI [/b:37c770035c]

Erogazione del servizio :
I verbali redatti dagli organi di Polizia di Stato se non pagati nei termini, diventano titolo esecutivo ai fini della esazione delle somme tramite cartella esattoriale per una cifra che corrisponde al doppio di quella indicata nel verbale, con le relative maggiorazioni previste dalla legge per ogni semestre a decorrere dalla notificazione del verbale, oltre le spese di procedimento.

Istanza di discarico :

Contro le relative iscrizioni a ruolo, è possibile proporre istanza di discarico al Prefetto per specifici motivi, quali : pagamento del verbale effettuato nel termine di legge, prescrizione, difetto della notifica del verbale stesso, ecc. Inoltre, per quanto concerne gli ulteriori motivi di merito, contro la cartella esattoriale è ammesso ricorso all'Autorità  Giudiziaria territorialmente competente, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Normativa di riferimento:
· Nuovo Codice della Strada;
· Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione D.P.R.   19.4.1994, n. 575;
· Decreto Legislativo 10.09.1993, n. 360;
· Legge 24.11.1981, n. 689
 
***
[b:37c770035c]RICORSI ANAGRAFICI [/b:37c770035c]

Erogazione del servizio:
Il Prefetto della Provincia in cui ha sede il Comune è competente a curare l'istruttoria e decidere sul ricorso gerarchico avverso il provvedimento con il quale l'Ufficiale di anagrafe di un Comune:


1. Respinge l'istanza di iscrizione o cancellazione di un soggetto o di un nucleo familiare nell'anagrafe della popolazione residente;
2. Provvede d'ufficio alla iscrizione nell'anagrafe o trasferisce la residenza;
3. Rifiuta il rilascio di un certificato anagrafico o rilascia un certificato contenente errori.
La richiesta viene trasmessa al Comune o ai Comuni interessati, per le necessarie controdeduzioni e ai locali Uffici di Pubblica Sicurezza, allo scopo di accertare, in modo obiettivo, l'effettiva residenza del ricorrente.
In caso di accertata irregolarità  nel procedimento seguito dal Comune, il Prefetto emana il decreto di accoglimento del ricorso o di sospensione degli effetti del provvedimento del comune. Diversamente il ricorso viene respinto.
Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità  entro 120 giorni dalla notifica.

Documentazione richiesta:
· Domanda in carta da bollo al Prefetto della Provincia in cui ha sede il Comune, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento dell'Ufficiale d'Anagrafe (non è prevista modulistica);
· Allegare eventuali documenti atti a dimostrare l'effettiva residenza del ricorrente.

Normativa di riferimento:
· Legge 24/12/1954, n. 1228
· D.P.R. 30/5/1989 n. 223 (Regolamento anagrafico)

***
[b:37c770035c]RICORSI CONTRO VERBALI DI INFRAZIONE AL C.D.S. [/b:37c770035c]

Erogazione del servizio:
Il ricorso contro i verbali redatti dai vari organi accertatori può essere presentato dal conducente o dal responsabile in solido del veicolo oggetto della violazione entro 60 giorni dalla contestazione della violazione ovvero dalla notifica del verbale.
Può essere concessa la rateizzazione delle sanzioni pecuniarie inflitte o da infliggere con l'ingiunzione su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate (art. 26 L. 689/81) per sanzioni di importo superiore a £. 1.000.000.
Il Prefetto decide in merito al ricorso presentato dall'interessato, dopo aver esaminato il verbale, gli atti e le controdeduzioni prodotti dall'organo che ha accertato la violazione.
Con il ricorso può essere richiesta l'audizione personale.
In caso di rigetto del ricorso, il Prefetto emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della cifra indicata nel verbale.
In caso di accoglimento del ricorso, è emessa ordinanza di archiviazione degli atti.
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, l'interessato può proporre opposizione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (che sono elevati a 60 se l'interessato risiede all'estero), al Giudice di Pace del luogo dove è stata commessa la violazione.
Durata del procedimento: Il Prefetto deve decidere entro 180 giorni ma il diritto da parte dello Stato a riscuotere somme dovute per le violazioni si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione stessa.

Documentazione necessaria:
Il ricorso, in carta semplice, deve essere presentato (entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione dell'infrazione) all'ufficio a cui appartiene l'organo accertatore, corredato dall'eventuale documentazione ritenuta idonea.

Normativa di riferimento:
- Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, artt. 203 e 204 (Nuovo Codice della Strada)
- D.P.R. 16.12.1992 n. 495


[b:37c770035c]U R P - Ufficio Relazioni con il Pubblico [/b:37c770035c](per provincia)
http://www.interno.it/news/pages/articolo.php?idarticolo=18256

 
[size=18:37c770035c][b:37c770035c][color=red:37c770035c]ALTRI COMPITI ... COME FARE PER ...
fonte: http://www.interno.it/comefareper/index.php[/color:37c770035c][/b:37c770035c][/size:37c770035c]
 




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