1 – Non ho capito se e quanto tempo debba intercorrere tra la scadenza del visto finlandese e la richiesta del visto turistico per l’Italia. In realtà non ho proprio capito la logica che segue la normativa.
Come prevede la normativa schengen (vedere sito ufficiale ministero degli esteri)
2 – Avendo usato il visto finlandese a “pene di segugio” è possibile che il regolare visto turistico per l’Italia venga rifiutato?
Può essere rifiutato non solo dall'italia ma da altri stati..i furbi, giustamente, non li perdonano.
La leggi parlano chiaro e lo riporto in parole povere :
IL VISTO DEVE ESSERE RICHIESTO ALL'AMBASCIATA DELLA NAZIONE CHE E' RITENUTA ESSERE META PRINCIPALE.
SOLO NEL CASO IN CUI L'AMBASCIATA DELLA NAZIONE RITENUTA META PRINCIPALE NON SIA PRESENTE SUL TERRITORIO DI UNA NAZIONE, IL VISTO PUO' ESSERE RICHIESTO A QUELLA O QUELLE AMBASCIATE CHE IN QUEL TERRITORIO SONO PRESENTI (es. la tua donna è del burundi, nel burundi non esiste ambascitata italiana ma esiste quella austriaca, il visto può essere richiesto a questa ambasciata anche se l'austria non è ritenuta meta principale, ma in questo caso e solo in questo caso può sostituire quella italiana.)
SPERO PER L'ULTIMA VOLTA DI ESSERE STATO CHIARO....PAGANINI SI E' ROTTO DI RIPETERE LE STESSE COSE.
3 – Premetto che vorrei evitare assolutamente di continuare a fare fesserie e riterrei questa solo un’extrema ratio se non riusciamo a fare le cose in regola come si deve, ma…. è impossibile che le diano un nuovo visto finlandese, vero?
Prima o poi le arriverà il diniego
Lo chiedo solo perché ho letto da qualche parte qui nel forum che non avendo il timbro di rientro in finlandia l’ambasciata finlandese potrebbe non sapere quanto tempo ha passato lì, e mi sembrava di aver capito che se si và a fare una scampagnata con la macchina in finlandia potrebbe rimettere a posto le cose anche se non ho ben capito in che modo.
Non sappiamo come l'ambasciata finlandese ragiona...rivolgersi all'ambasciata finlandese per chiarimenti e o delucidazioni in merito
Onestamente non ci stò più capendo una mazza, e siccome a maggio vado a spb e volevo andare al consolato italiano per cominciare a vedere ciò che possiamo fare e come farlo vorrei evitare di darmi le martellate sui maroni da solo andandogli a dire cose che non dovrei.
Al consolato ci vai solo per fare i visti o perchè hai perso i documenti!
Solo in questi due casi ti danno ascolto....in caso contrario...perdi solo del tempo. e poi cosa devi chiarire???
Le leggi schengen parlano chiaro e tali leggi, che solo il presidente della repubblica e il ministro maroni non capiscono in quanto le reputano non chiare, le trovi scritte a caratteri cubitali sul sito del ministero degli esteri italiano e delle varie ambasciate italiane nel mondo, compreso tutta la documentazione richiesta per ottenere qualsiasi tipologia di visto con i vari documenti da stampare e da presentare compilati possibilmente in stampatello.
Scusate la lunghezza…ma più passa il tempo più percepisco la sensazione di un cappio che mi si stà stringendo alla gola...spero solo di essermi spiegato...grazie per l'aiuto!
Purtroppo non sono in grado di aiutarti. Mi sono rotto i maroni di fare il salvatore delle anime perse.
L'unico cosa che posso dire è che gli italiani sono i numeri uno a complicarsi la vita.

Come suggeritomi dal buon Speck ho dato una rapida letta a quanto presente sul sito del Ministero degli Esteri, ed in particolare al “REGOLAMENTO (CE) N. 810/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti” che mi sembra costituire la normativa di riferimento più aggiornata in tal senso.
Tale regolamento disciplina tipologie, modalità e principi secondo i quali vengono rilasciati i visti per i cittadini di “Stati Terzi”, ossia non appartenenti alla UE.
Ho estratto alcuni punti che ritengo utili alla nostra discussione, o quantomeno sui quali mi piacerebbe avere il vostro parere in merito all’interpretazione, vostra personale ma anche, ancora meglio, delle autorità preposte, basata magari sulle esperienze personali di chi c’è già passato.
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PROCEDURE E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEI VISTI
CAPO I
Autorità interessate dalle procedure connesse alle domande
Articolo 5
Stato membro competente per l’esame delle domande e per
le decisioni sul merito
1. Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda
di visto uniforme e per la decisione sul merito è:
a) lo Stato membro il cui territorio costituisce l’unica destinazione
del viaggio o dei viaggi;
b) se il viaggio comprende più di una destinazione, lo Stato
membro il cui territorio costituisce la destinazione principale
dei viaggi in termini di durata o di finalità del soggiorno;
oppure
c) qualora non possa essere determinata la destinazione principale,
lo Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il
richiedente intende entrare nel territorio degli Stati membri.
Bene, è certamente vero (non che avessi dubbi eh!) ciò che dice Speck citando il punto “b” di questo articolo 5.1. E’ anche vero però che esiste un punto “c” che lascia qualche spiraglio, sottile evidentemente, anche perché immagino si tratti per visti brevi per turismo, tra l’altro difficilmente dimostrabile, ma comunque uno spiraglio. Bene, potrebbe essere plausibile pensare che una persona faccia il visto Finlandese perché saltuariamente si reca in Finlandia, ma poi le cose cambino, e la meta principale diventi un’altra, beh, direi che potrebbe rientrare nel punto “c” in questione. E’ chiaro che è una cazzata nel 99% dei casi ed infatti la cito solo “pour parler”, però nel caso di specie sarebbe addirittura vero, e tra l’altro è partita dalla Finlandia, cioè esattamente “lo Stato membro attraverso le cui frontiere esterne il richiedente intende entrare nel territorio degli Stati membri”.
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CAPO II
Domanda di visto
Articolo 9
Modalità pratiche per la presentazione delle domande
1. Le domande vanno presentate non prima di tre mesi
dall’inizio del viaggio previsto. I titolari di un visto per ingressi
multipli possono presentare la domanda prima della scadenza
del visto valido per un periodo di almeno sei mesi.
Immagino che il visto finlandese sia esattamente un “visto per ingressi multipli” e quindi se interpreto bene è assolutamente possibile presentare al consolato italiano una domanda per visto turistico anche antecedentemente la scadenza di quello finlandese.
Articolo 21
Verifica delle condizioni d’ingresso e valutazione del
rischio
4. Se del caso, il consolato verifica la durata dei soggiorni
precedenti e previsti per accertare che il richiedente non abbia
superato la durata massima del soggiorno autorizzato nel territorio
degli Stati membri, indipendentemente da eventuali soggiorni
autorizzati in base a un visto nazionale per soggiorno di
lunga durata o da un titolo di soggiorno rilasciato da un altro
Stato membro.
Io la interpreto così: se tua avevi 3 mesi in un semestre, e te li sei sparati diciamo nei primi 4 mesi, non puoi considerare il tuo visto semestrale “scaduto” e pertanto non puoi richiederne un altro all’interno di quello stesso semestre, devi aspettare 2 mesi (la naturale scadenza del semestre) per poter soggiornare di nuovo in area UE. (vedere anche quanto scritto sotto articolo 32.1 a)
9. Un precedente rifiuto del visto non comporta il rifiuto
automatico di una nuova domanda. Una nuova domanda è
valutata sulla base di tutte le informazioni disponibili.
Mi sembrava di aver letto sul forum differentemente, da questo sembrerebbe che un rifiuto di visto non pregiudichi assolutamente nulla nel fare una nuova domanda, né in tempistica né in modalità (fatta salva comunque la possibilità di impugnare il rifiuto al TAR, improbabile, ma opzione possibile).
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CAPO IV
Rilascio del visto
Articolo 31
Informazione delle autorità centrali degli altri Stati membri
1. Uno Stato membro può chiedere che le proprie autorità
centrali siano informate sui visti rilasciati dai consolati di altri
Stati membri ai cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche
categorie di tali cittadini, salvo in caso di visti di transito aeroportuale.
Senza commenti, giusto per informazione.
Articolo 32
Rifiuto di un visto
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 25, paragrafo
1, il visto è rifiutato:
a) quando il richiedente:
iv) ha già soggiornato per tre mesi, nell’arco del periodo di
sei mesi in corso, sul territorio degli Stati membri in
virtù di un visto uniforme o di un visto con validità
territoriale limitata;
Già detto sopra all’articolo 21.4
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CAPO V
Modifica di un visto già rilasciato
Articolo 34
Annullamento e revoca
3. Un visto può essere revocato su richiesta del suo titolare.
Le autorità competenti dello Stato membro di rilascio del visto
sono informate di tale revoca.
Avevo letto di qualcuno che chiedeva di questa cosa, direi che si può fare.
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Attaccato questo “pippone nomativo” volevo solo aggiungere che è vero, noi Italiani siamo perfetti per incasinarci da soli la vita, salvo poi ricorrere a 1.000 espedienti per venirne fuori, anche se a volte non è per paraculaggine, ma solo per ignoranza o superficialità, nel caso di specie di questo si tratta, anche se “ignorantia legis non excusat”
PS per alandd: magari per sposarci è un po’ presto eh…