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Pagamento Cure Mediche
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Messaggio Pagamento Cure Mediche 
 
Buongiorno,

mia suocera Bielorussia soggiorna da me (italiano) sotto mio invito con visto turistico. Il giorno prima di tornare in Bielorussia e’ caduta e si e’ fatta una brutta frattura alla caviglia. E’ stata operata è ricoverata in ospedale x una settimana. Non ha assicurazione medica e lei in Bielorussia percepisce 100 euro al mese di pensione. Quindi indigente al pagamento delle cure mediche. Ho il terrore che l’ospedale possa rivalersi su di me per il pagamento. Grazie avvocato se mi vorra’ rispondere
Daniele
 



 
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Messaggio Re: Pagamento Cure Mediche 
 
Salve Daniele,
il nostro ordinamento prevede che gli stranieri temporaneamente presenti per un periodo non superiore a 90 giorni (es.
turisti), possano usufruire delle prestazioni sanitarie urgenti e di elezione senza obbligo di iscrizione al SSN dietro pagamento delle relative tariffe regionali, salvo i casi di indigenza e accordi internazionali bilaterali.
In ragione di ciò motivo al momento della richiesta del visto viene richiesto al cittadino extracomunitario richiedente, o a colui che lo ospita, polizza assicurativa per cure mediche e ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia, per il periodo di soggiorno, con una copertura minima di 30 mila euro, valida per il territorio nazionale ed estesa allo Spazio Schengen.

In assenza di sottoscrizione della polizza si deve precisare che colui che intende ospitare un cittadino extracomunitario proveniente da uno paesi per i quali è richiesto un visto di ingresso, deve dichiarare la propria disponiblità a assumersi l'onere dell'alloggiamento, del sostentamento, comprese eventuali spese mediche, e del rientro della persona ospitata.

In questo caso, il garante che non abbia sottoscritto polizze assicurative o fideiussioni bancarie a garanzia dei mezzi di sussistenza dell'ospite, potrà essere chiamato a rispondere direttamente delle spese sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale secondo le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. (art. 25 T.U. immigrazione).

Cordiali Saluti

Avv. Marco De Angelis
(marcodeangelis@inwind.it)
 



 
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