Salve Daniele.
Senza entrare nel merito della questione sul tipo di permesso di soggiorno suggerito dalla Questura, in quanto non presente ai vostri colloqui e non conoscendo la documentazione, sanitaria e non, prodotta allo sportello, ritengo che il rientro in Italia potrebbe comportare problemi alla frontiera bielorussa, non in ragione delle tempistiche di presentazione della richiesta di pds per coesione familiare (nel caso di specie la legge prevede che la conversione di pds in quello per coesione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo originariamente posseduto dal familiare richiedente), ma per la circostanza che al valico di frontiera sarà necessario presentare oltre al passaporto anche il visto a suo tempo ottenuto per l’ingresso dal quale si desumano i motivi del soggiorno (motivo di lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare). Quindi, considerato che il precedente visto era di tipo turistico e non un visto per ricongiungimento, per evitare che possano emergere problemi al momento del rientro in Italia, sarebbe utile informarsi, data la particolarità della situazione, presso gli uffici consolari dell'eventuale necessità di ottenere nuovo visto di ingresso in Italia.
Riguardo al possibile utilizzo giustificatorio della documentazione sanitaria, questa sarebbe stata utile, se idonea a provare le condizioni di salute con specifica valutazione del rischio di compromissione o aggravamento di queste ultime nel caso di trasporto della persona infortunata, qualora al tempo della scadenza del visto turistico se ne fosse richiesta la proroga ai sensi dell'art. 13 T.U. Immigrazione in ragione di seri motivi di carattere umanitario, come nei casi di un incidente o di una malattia che costringano l'interessato al ricovero o comunque all'impossibilità di viaggiare (dall’ottobre 2018 è stato introdotto il permesso per motivi di salute ex art. 19, comma 2, lett. d-bis d.lgs. 286/98, introdotto dal d.l. 113/18).
Per ottenere un pds per coesione familiare, se posseduti tutti i requisiti, non ci saranno differenze tra un visto nazionale (VN tipo D) o un visto Schengen (VSU tipo C2), in quanto comunque l'istituto deroga alla regola generale in base al quale per il rilascio del permesso di soggiorno è necessario essere in possesso di un visto regolare d'ingresso con la stessa motivazione per cui si richiede il permesso di soggiorno, per cui è sufficiente che il richiedente sia regolarmente soggiornante anche se entrato in Italia come turista.
Cordiali Saluti
Avv. Marco De Angelis