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Riconoscimento In Italia Di Laurea Conseguita In Russia.
Autore Messaggio
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Messaggio Riconoscimento In Italia Di Laurea Conseguita In Russia. 
 
Gentile Dott. Mendozza,
desideravo porle il seguente quesito:
come puo' la mia fidanzata far riconoscere in Italia la propria laurea conseguita in Russia ?
Grazie per la sua cortese attenzione e riscontro.
 



 
miki2016 Invia Messaggio Privato
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Messaggio Re: Riconoscimento In Italia Di Laurea Conseguita In Russia. 
 
L'Avv. Mendozza non è più operativo sul Forum da diverso tempo.

Qualcuno degli utenti con esperienza in materia saprà comunque darti qualche dritta utile.
 




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Messaggio Re: Riconoscimento In Italia Di Laurea Conseguita In Russia. 
 
A meno che essa debba accedere a concorsi pubblici (richiedenti una laurea da bando di gara o per punteggio), professioni richiedenti una laurea qualificante o carriere accademiche (o proseguimento) serve davvero?

Al che la mia controdomanda è: a cosa le serve? (perché ad ogni fatto corrisponde un percorso diverso)
 




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"Otium cum dignitate." - Marcus Tullius Cicero
 
Matt Invia Messaggio Privato
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Messaggio Re: Riconoscimento In Italia Di Laurea Conseguita In Russia. 
 
miki2016 ha scritto: [Visualizza Messaggio]

come puo' la mia fidanzata far riconoscere in Italia la propria laurea conseguita in Russia ?
Grazie per la sua cortese attenzione e riscontro.


Egregio "miki2016",
concordo in pieno con quanto scritto dall'ottimamente preparato Matt: qualora fossi io il richiedente, al fine di ottenere una risposta completa ed esaustiva cercherei di sollevare qualunque quesito fornendo il maggior numero di dettagli di cui si è a conoscenza (naturalmente ove ciò sia possibile e consentito), sia in merito al potenziale soggetto interessato che in merito al concreto scopo del quesito stesso.

In questo modo, qualora una persona preparata in materia avesse un po' di tempo da dedicare e fosse intenzionata a rispondere al quesito sollevato, potrebbe rispondere a quest'ultimo con cognizione di causa.

Cari saluti, Valerio
 



 
Valerio Invia Messaggio Privato
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Messaggio Re: Riconoscimento In Italia Di Laurea Conseguita In Russia. 
 
Esimi colleghi di forum, ritorniamo ad un piu' consueto tu?
Grazie per la collaborazione!

Paka Rago
 




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rago Invia Messaggio Privato Invia Email HomePage Skype
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Messaggio Re: Riconoscimento In Italia Di Laurea Conseguita In Russia. 
 
Gentili amici,
innanzitutto grazie per il vostro immediato riscontro, e perdonate la mia domanda postata in modo approssimativo.
Permettetemi di illustrarvi meglio:
io e la mia fidanzata sposeremo in Russia nel mese prossimo per poi andare a vivere insieme in Italia.
Per quanto sopra,  nel mese scorso, ha gia' dato le proprie dimissione al proprio datore di lavoro, ma il mese prossimo, una volta trasferita in Italia, vorrebbe cercare un nuovo lavoro con il proprio titolo di studio (laurea) conseguito in Russia.
Piu' che concorsi pubblici Statali, che non esluderebbe a priori (ma che comunque  se non si ha una raccomandazione piu' che importante non arrivera' mai da nessuna parte ) vorrebbe puntare piu' su un  lavoro subordinato privato o alternativamente facendo domande a compagnie aeree Italiane o Estere.
Per questo motivo vorrebbe adoperarsi adesso in Russia per far riconoscere poi in Italia le sue due lauree (Legge ed Ingegneria).
Spero di essere stato un po' piu' esaustivo, ed in caso contrario vi prego di chiedermi esattamente le informazione a voi necessarie per poter avere delle precise indcazioni di come procedere.
Grazie ancora per la vostra attenzione e prezioso aiuto.
 



 
miki2016 Invia Messaggio Privato
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Messaggio Re: Riconoscimento In Italia Di Laurea Conseguita In Russia. 
 
Il riconoscimento della laurea può essere un affare alquanto spinoso; ti posto due testimonianze che ho avuto modo di saggiare personalmente : MIA MOGLIE - due lauree (chimica e lingue) una professione d'interprete in russia e la voglia di farsi riconoscere qui il percorso di studio. E' andata con il proprio piano di studi (tradotto e, mi pare, apostillato) nella facoltà cui interessava farsi riconoscere l'attestato e la risposta è stata che molti esami non li avrebbero convalidati e che quindi avrebbe dovuto ricominciare più o meno dal secondo anno. UNA MIA AMICA - Pediatra di professione in Russia, una volta sposata in italia le hanno riconosciuto i primi 3 anni di medicina, ha ripreso a studiare, poi ha avuto fortuna ed è riuscita ad entrare in specialistica ed ora è Pediatra anche in italia (dopo un percorso di N anni...)
Nel primo caso mia moglie ha poi trovato lavoro grazie si alle sue conoscenze universitarie, ma senza titolo di laurea; nel secondo caso la mia amica lavora in un ospedale del nord italia. Quindi direi che sicuramente ti devi informare presso l'università della tua città e loro ti sapranno dire se e quanto le sarà riconosciuto e l'eventuale percorso che deve affrontare...Poi sta a voi valutare, anche in base a tutta una serie di fattori (se il tuo lavoro vi permette d'andare avanti, l'eventualità di un figlio tanto per citarne un paio) se ne vale la pena o è meglio cercare qualcosa di diverso
Credo, ma parlo da profano, che la laurea in legge russa credo sia veramente complicato farla riconoscere qui....
 



 
Marco1973 Invia Messaggio Privato MSN Live Skype
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Messaggio Re: Riconoscimento In Italia Di Laurea Conseguita In Russia. 
 
Guarda, la prima cosa che mi viene da dirti è auguri, nel senso che ti anticipo subito che l'impresa non sarà facilissima. La seconda è che quasi sicuramente non ha i titoli o i requisiti per partecipare ad un concorso pubblico (in primis la cittadinanza). In secondo luogo, per lavorare nel settore privato, non c'è bisogno che il titolo venga riconosciuto in Italia, se le sue esperienze lavorative (primissimo elemento di valutazione) e quelle di studio, oltre probabilmente la conoscenza della lingua che in alcuni settori potrebbe essere decisiva, sono ritenute utili per il posto vacante, allora verrà assunta. Non so se lo hai capito, ma oggi un titolo di laurea non ti dà nessuna certezza di trovare un lavoro. Per questo ti dico che il riconoscimento di per sé non è essenziale. Consiglierei invece, considerato i suoi studi, le sue esperienze e le sue ambizioni lavorative, di iniziare a vedere quali aziende, settori ed attività che potrebbero essere interessate al suo profilo.
 




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ABAK Invia Messaggio Privato HomePage Skype
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Messaggio Re: Riconoscimento In Italia Di Laurea Conseguita In Russia. 
 
rago ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Esimi colleghi di forum, ritorniamo ad un piu' consueto tu?
Grazie per la collaborazione!

Paka Rago



Ben detto caro Rago torniamo a darci del TU e più amichevole e anche più carino a leggersi....
 




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Butterfly77 Invia Messaggio Privato HomePage Skype
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Messaggio Re: Riconoscimento In Italia Di Laurea Conseguita In Russia. 
 
Ho seguito sommariamente la vicenda, ma a me sbra di ricordare che recentemente, pochi mesi fà due o tre, una nuova convenzione tra Italia e Russia sul riconoscimento dei titoli di studio la quale rende più semplice il riconoscimento. Bisogna verificare sui siti istituzionali.
 



 
Maxovich Invia Messaggio Privato Skype
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Messaggio Re: Riconoscimento In Italia Di Laurea Conseguita In Russia. 
 
miki2016 ha scritto: [Visualizza Messaggio]

Per questo motivo vorrebbe adoperarsi adesso in Russia per far riconoscere poi in Italia le sue due lauree (Legge ed Ingegneria).


SPARTANISSIMA!
Come ha fatto?

ABAK ha scritto: [Visualizza Messaggio]
per lavorare nel settore privato, non c'è bisogno che il titolo venga riconosciuto in Italia, se le sue esperienze lavorative (primissimo elemento di valutazione) e quelle di studio, oltre probabilmente la conoscenza della lingua che in alcuni settori potrebbe essere decisiva, sono ritenute utili per il posto vacante, allora verrà assunta. Non so se lo hai capito, ma oggi un titolo di laurea non ti dà nessuna certezza di trovare un lavoro. Per questo ti dico che il riconoscimento di per sé non è essenziale. Consiglierei invece, considerato i suoi studi, le sue esperienze e le sue ambizioni lavorative, di iniziare a vedere quali aziende, settori ed attività che potrebbero essere interessate al suo profilo.


Vorrei aggiungere che alle compagnie private non interessa che il titolo di studio sia riconosciuto in Italia (un MBA alla Harvard Business School, per esempio, avrà mai bisogno di riconoscimento?)
Ovviamente se ha bisogno di essere ingegnere nella data compagnia aerea per firmare progetti di costruzione di ali, allora dovrà contattare l'ordine territorialmente competente per richiedere l'equipollenza del titolo o quali esami integrare alla propria magistrale.
Idem per giurisprudenza, dove però il percorso è molto più lungo e complesso, in quanto la maggior parte di esami obbligatori è necessariamente di diritto interno.
 




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"Otium cum dignitate." - Marcus Tullius Cicero
 
Matt Invia Messaggio Privato
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Messaggio Re: Riconoscimento In Italia Di Laurea Conseguita In Russia. 
 
Accordo tra Italia e Russia per il riconoscimento reciproco dei titoli di studio

Legge, 07/12/2015 n° 214, G.U. 07/01/2016

LEGGE 7 dicembre 2015, n. 214
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009. (15G00227)
(GU n.4 del 7-1-2016) Vigente al: 8-1-2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 1.580 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui all'articolo 5 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 dicembre 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione Russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione Russa
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione Russa, di seguito denominati «Parti»,

Riconoscendo l'importanza dell'istruzione per lo sviluppo della societa',

Mossi dal desiderio di ampliare la mobilita' accademica e di sviluppare contatti diretti tra istituzioni formative dei due Paesi,

Desiderando contribuire all'ulteriore consolidamento di uno spazio formativo europeo comune,

Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
1. Il presente Accordo regola il riconoscimento reciproco dei titoli di studio, rilasciati dalle Universita', Istituti universitari, Politecnici e Scuole Artistiche e Musicali Superiori legalmente riconosciuti della Repubblica italiana (di seguito denominati «Universita' ed Istituti di livello universitario»), e dei titoli di studio redatti in conformita' al modello statale rilasciati dalle Istituzioni di formazione superiore della Federazione Russa (di seguito denominate «Istituzioni di formazione superiore») di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo, ai fini del proseguimento degli studi nelle Universita' ed Istituti di livello universitario e nelle Istituzioni di formazione superiore dei due Paesi, nonche' l'uso dei suddetti titoli nel territorio degli Stati delle Parti.
2. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le Parti si scambieranno, entro un mese dalla firma dell'Accordo, per il tramite delle Autorita' competenti, l'elenco delle Universita' e Istituti di livello universitario della Repubblica italiana ed i modelli di titoli di studio redatti in base al modello statale della Federazione Russa.
3. Le Parti si informeranno reciprocamente per le vie diplomatiche sulle modifiche all'elenco delle Universita' e Istituti di livello universitario della Repubblica italiana ed ai modelli di titoli di studio redatti in base al modello statale della Federazione Russa.
Art. 2
1. I titoli italiani di «Laurea» e di «Diploma accademico di I livello» consentono al titolare:
l'accesso ai corsi formativi delle Istituzioni di formazione superiore per il conseguimento del «Diplom magistra»;

di proseguire gli studi nelle Istituzioni di formazione superiore ai fini del conseguimento del «Diplom spetsialista».

Il diploma russo di «Baccalaureato» consente al titolare:

l'accesso ad Universita' ed Istituti di livello universitario per il conseguimento del titolo di «Laurea specialistica/magistrale» e del «Diploma accademico di II livello» della durata legale di due anni;

di proseguire lo studio in base a programmi abbreviati o accelerati nelle Universita' ed Istituti di livello universitario per conseguire la «Laurea specialistica/magistrale» per un periodo formativo non inferiore a 5 anni.

2. I titoli italiani di «Diploma di Laurea» e di «Laurea specialistica/magistrale» e il «Diplom spetsialista» ed il «Diplom magistra» russi, danno diritto ai loro titolari ad accedere agli studi per la preparazione della tesi per conseguire il grado accademico di «Kandidat nauk» nella Federazione Russa e il «Dottorato di ricerca» nella Repubblica italiana.

3. La definizione della corrispondenza tra i crediti ed il contenuto dei corsi di formazione risultanti dai titoli di studio di una delle Parti ed i crediti ed il contenuto dei corsi di formazione risultanti dai titoli di studio dell'altra Parte, necessari per accedere ad un corso di studi di livello superiore dell'altra Parte e' di competenza delle Universita' e Istituti di livello universitario, ovvero dell'Istituzione di formazione superiore ricevente, che puo', se necessario, richiedere allo studente o all'aspirante di svolgere corsi di formazione integrativi o utilizzare i crediti ottenuti in modo da abbreviare il periodo di formazione.
Art. 3
Il certificato sul periodo di studio, rilasciato dalle Universita' ed Istituti di livello universitario in conformita' con la legislazione della Repubblica italiana, e il diploma di formazione superiore incompiuta nonche' il certificato accademico, rilasciati dalle Istituzioni di formazione superiore in conformita' con la legislazione della Federazione Russa, sono riconosciuti quali documenti di studio che consentono ai loro possessori rispettivamente il proseguimento degli studi nelle Istituzioni di formazione superiore e nelle Universita' e Istituti di livello universitario, previa valutazione della formazione risultante dai suindicati documenti.

La decisione sul riconoscimento della corrispondenza tra i crediti, il contenuto dei corsi di formazione ed il periodo di formazione risultanti dai titoli di studio di una Parte, ed i crediti, le valutazioni positive ed il contenuto dei corsi ed il periodo di formazione risultanti dai titoli di studio dell'altra Parte e' di competenza dell'Universita' o dell'Istituto di livello universitario e dell'Istituzione di formazione superiore riceventi.
Art. 4
1. I possessori dei titoli di studio di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo non sono esentati dall'osservanza dei requisiti di accesso alle Universita' ed Istituti di livello universitario ed alle Istituzioni di formazione superiore, tra cui la verifica della conoscenza della lingua ufficiale della Parte ricevente. A tale riguardo, i possessori di un titolo conseguito al termine di un corso di studi medi superiori, nel cui programma risultino non meno di tre anni di apprendimento della lingua del Paese ricevente, sono esenti dagli esami di verifica della conoscenza di questa stessa lingua.

2. Il possessore di un titolo di studio superiore rilasciato da una Universita' o Istituto di livello universitario o da una Istituzione di formazione superiore ha il diritto di usare nel territorio dello Stato dell'altra Parte il nome autentico del titolo in forma piena o abbreviata, stabilita nel Paese di rilascio del documento.
Art. 5
1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo le Parti costituiscono una Commissione Mista di esperti, con le seguenti competenze:

esaminare e chiarire argomenti connessi con l'interpretazione e con l'applicazione del presente Accordo;

proporre modifiche da apportare al testo dell'Accordo dovute al cambiamento della legislazione di ciascuno degli Stati delle Parti nel campo dell'istruzione.

2. Della Commissione Mista fanno parte fino a sei esperti di ciascuna delle parti. Le informazioni sulla composizione della Commissione saranno scambiate attraverso i canali diplomatici.

La Commissione Mista si riunisce su richiesta di una delle parti. Il luogo della riunione sara' concordato per le vie diplomatiche.
Art. 6
1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.

2. Il presente Accordo e' concluso per un periodo di cinque anni e la sua validita' si rinnova automaticamente per successivi termini di cinque anni.

3. Ciascuna delle Parti ha il diritto di denunciare il presente Accordo. La validita' dell'Accordo cessa alla scadenza di sei mesi dalla data di ricezione della relativa notifica scritta dell'altra Parte.

4. In caso di termine dell'Accordo, le sue disposizioni saranno applicabili per i titoli di studio rilasciati prima della cessazione della validita', nonche' per i titolari e gli aspiranti a tali titoli di studio, giunti nella Repubblica italiana o nella Federazione Russa prima della cessazione della validita' del presente Accordo. I titoli di studio da loro conseguiti saranno riconosciuti in conformita' con le disposizioni del presente Accordo.

Fatto a Roma il 3 dicembre 2009, in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede.
 



 
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