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Sposare In Italia Cittadina Russa Mai Sposata Con Figlia Piccola
Autore Messaggio
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Messaggio Sposare In Italia Cittadina Russa Mai Sposata Con Figlia Piccola 
 
Buongiorno,

Ho intenzione di sposare una cittadina russa qui in Italia, la quale ha una figlia di 7 anni.
Vorremo sposarci ad agosto 2018, lei sarà in Italia a giugno (visto turistico) per iniziare le pratiche burocratiche.

La ragazza non è mai stata sposata, il compagno l'ha abbandonata appena saputo che era incinta.
Vorrei sapere quali sono le procedure per l'adozione della bambina, se avviene in automatico con il matrimonio della mamma dal momento che il padre "non esiste".

Spero che la mia richiesta sia sufficientemente chiara,

Grazie anticipatamente,

Giulio
 



 
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Messaggio Re: Sposare In Italia Cittadina Russa Mai Sposata Con Figlia Piccola 
 
Salve Giulio,
L’adozione del figlio del coniuge, ipotesi che rientra nelle cosiddette “adozioni in casi particolari” di cui all’art. 44 lettera b della legge 184 del 1983, è consentita dalla legge a condizione che siano soddisfatti alcuni requisiti.
L’interesse all’adozione nasce dalla constatazione dell’esistenza di un valido rapporto affettivo del minore con il coniuge del genitore, necessariamente collegato ad una situazione di convivenza.
E’ necessario innanzitutto il consenso espresso del coniuge adottante, non essendo necessario quello del minore, il quale, nel caso di specie, avendo un’età inferiore a dodici anni può essere eventualmente sentito dal giudice in base alla sua capacità di discernimento, valutata dal Tribunale.
Il consenso dell'adottante deve essere manifestato personalmente davanti al Presidente del Tribunale per i minorenni del distretto di residenza del minore o davanti ad un giudice delegato.
Serve, ovviamente, l’assenso dei genitori naturali. Nel Vostro caso oltre all’assenso della madre non è richiesto quello del padre naturale in quanto, vista la situazione descritta, il tribunale potrà comunque pronunciare l’adozione non avendo l'altro genitore biologico riconosciuto la bambina e mai instaurato con essa alcun rapporto di tipo genitoriale, né di mera convivenza, stante poi il suo stato di irreperibile.
La domanda di adozione deve essere presentata al Tribunale per i minorenni del distretto di residenza del minore ed è esente da ogni diritto o imposta.
Spesso i Tribunali dispongono di modelli di istanza da scaricare dal proprio sito con indicazione della documentazione da allegare o da autocertificare.
Il Tribunale per i minorenni fisserà un'udienza per verificare:
•se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 44, copra citate;
•se l'adozione risponde al preminente interesse del minore.
A tal fine, verranno sentiti i genitori dell'adottando e dispone adeguate indagini attraverso i servizi sociali e gli organi di pubblica sicurezza, per acquisire informazioni sull'adottante, sul minore e sulla famiglia di quest'ultimo, per accertare:
•l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore;
•la situazione personale ed economica, nonchè l'ambiente familiare e sociale e in generale le condizioni di vita degli adottanti;
•i motivi per cui è richiesta l'adozione;
•la personalità del minore.
All'esito il Tribunale deciderà con sentenza.

In sintesi, l'adozione non è "automatica", ma l'iter descritto consente una favorevole soluzione della questione, salvi i tempi di procedura, variabili da tribunale a tribunale.


Cordiali Saluti

Avv. Marco De Angelis
Foro di Roma -
 



 
Ultima modifica di avv_deangelis il 06 Novembre 2017, 10:37, modificato 2 volte in totale 
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