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[VADEMECUM] Come Sposare Un Cittadino Russo In Italia
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muslim
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 I RUMORS ***
[quote:92e2bcfc9c="Rosso"]max, era una battuta amarognola,nel senso che non sarà sicuramente una ragione valida per la questura avere una prenotazione per le pubblicazioni...  vorrei solo trovare dei funzionari umani...e non dei muri di gomma così come fin'ora è stato....[/quote:92e2bcfc9c]
I RUMORS DI MUSLIM ***
[b:92e2bcfc9c]Fregatene!!![/b:92e2bcfc9c] Se il fine ultimo è quello di rimanere per poi sposarsi, fregatene di andare in questura e chiedere un allungamento (lo puoi fare benissimo, ma è fiato fatica soldi tempo sprecato; inoltre, potrebbero non acconsentire).
Proprio stasera ho parlato con il funzionario dell'anagrafe di Vicenza.
Se hai il problema del visa che scade e tu devi ancora iniziare le pratiche di matrimonio, al comune non interessa se è clandestino oppure no, nel senso che, se tu porti in Comune il nulla osta dall'Ambasciata russa in originale - informasi perchè certi comuni lo vogliono legalizzato dalla Prefettura (ricordo che il nulla osta l'Ambasciata russa a Roma o il Consolato generale a Milano lo rilasciano a domanda e su appuntamento dei novizi sposi! prenotarsi per tempo quindi!, ... e previa acquisizione di: cetificato di nascita in originale, certificato di residenza, stato civile se è già stata maritata !), dicevo ... se hai il nulla osta puoi dire al Comune dove risiedi di iniziare le tue pubblicazioni: e lo devono fare. Una volta annunciato al mondo che sei prossimo al matrimonio ti puoi sposare anche se inizialmente avevi il visa scaduto (e tutt'ora immagino!).
[b:92e2bcfc9c]Col matrimonio si sana ogni cosa[/b:92e2bcfc9c] ... andrai in questura con il certificato di matrimonio e chiederai il PERMESSO DI SOGGIORNO valido 2 anni rinnovabili (su presentazione del certificato di matrimonio, del PDS per turismo ad uso questura stessa, all'autocertificazione che vivete assieme e dei dati reddittuali, i ducumenti di entrambi, solita marca da bollo; vi rilasceranno un modulario "210" che vi servirà in caso di rinnovo del presente PDS alla scadeza), o la CARTA DI SOGGIORNO illimitato (se ha già un contratto di lavoro!).
Ricordo che la cittadinanza è un altro paio di maniche.
SALUTI A TUTTI.
[color=blue:92e2bcfc9c]**Ehhhhmmm, Gringox non chiedermi come mai so tante cose sull'argomento ... Piuttosto inviami dettagliatamente il percorso per dall'uscita VE-MI che non ho ancora visto!!! [/color:92e2bcfc9c]
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#21 06 Luglio 2005, 19:40 |
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Sandis
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Si, tienila il più possibile in casa, sposala, fine problemi, poi chiedi il pds per matrimonio... (ricon. fam.).
Però sposala davvero!!! nel senso che se poi cambi idea e non la sposi e lei è qui con il visto scaduto, le crei casini (blocco per 5 anni (?), ecc ecc ecc...).
Ciao
Sandis
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#22 06 Luglio 2005, 23:05 |
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Rosso
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Già ..l'intenzione di sposarsi davvero c'è, ma il 1 di ottobre.
Può mai rimanere illegale fino a tale data?  (l'ideaera, una volta che c'erano le pubb. di estendre il pds per turismo ai 90 gg)
Ok che da quando le scade il pds alle pubblicazioni passeranno circa 20 giorni, ed a quanto ho capito una volta che hai le pubblicazioni in mano anche se ti fermano ed il pds è scaduto non la posono mandare a casa (giusto?)..ma passare 20 giorni con il terrore che ti fermino per un controllo....preferirei evitarlo se possibile...
..illuminatemi, please...
domani mi faccio una full immersion nella torrida burocrazia italiana per capirci qualcosa di più...sempre che riesca a trovare funzionari competenti che sanno di cosa stanno parlano
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#23 06 Luglio 2005, 23:36 |
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Rodofetto
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Non è assolutamente vero che se hai le pubblicazioni e ti fermano non possono espellerla, purtroppo. Dipende molto dal potere di discrezionalità delle forze di polizia, ahimè. Diciamo che in Italia si è molto sensibili al tema famiglia e matrimonio, e questo può aiutare, ma giuridicamente non c'è nulla che tenga.
Esistono però delle sentenze che ha già postato Kesha e che riporto che possono aiutarti, però non so se vanno bene anche per il permesso per turismo, che in genere non ha diritto a rinnovo se non per alcuni casi. Comunque leggile con attenzione e chiedio anche ai legali di www.ilpassaporto.it
La disciplina delle espulsioni nell'ordinamento italiano
2.3.1. L'espulsione amministrativa
L'art. 13 del T. U. prevede quattro diverse ipotesi di espulsione amministrativa:
1. espulsione amministrativa nei confronti dello straniero per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (art. 13, primo comma T.U.). Questo tipo di espulsione è disposta dal Ministro dell'Interno, previa comunicazione (21) al presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli Affari esteri nei casi in cui la condotta dello straniero, "anche non residente nel territorio dello Stato", sia tale da porre concretamente e gravemente in pericolo la sicurezza della collettività , l'ordinamento politico dello Stato od il prestigio delle autorità ;
2. espulsione amministrativa disposta dal prefetto nei confronti dello straniero 'clandestino' (22) che, entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, non è stato respinto (espulsione per ingresso clandestino, art. 13, secondo comma lett. a);
3. espulsione amministrativa disposta dal prefetto nei confronti dello straniero 'irregolare' che si trova sul territorio privo del permesso di soggiorno (espulsione per soggiorno irregolare, art. 13 secondo comma lett. b). Questa ipotesi di espulsione colpisce:
* lo straniero che al suo ingresso non abbia richiesto il permesso di soggiorno al questore nel termine degli 8 giorni lavorativi previsti dalla legge (a meno che il ritardo sia dipeso da forza maggiore);
* lo straniero al quale sia stato annullato o revocato il permesso di soggiorno;
* lo straniero in possesso di permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni durante i quali non abbia richiesto il rinnovo dello stesso.
Riguardo all'ipotesi di espulsione nei confronti dello straniero che non abbia richiesto il permesso di soggiorno entro 8 giorni dal suo ingresso, il Consiglio di stato, con sentenza n. 820 del 30 marzo /20 maggio 1999 (23), ha precisato che la mancata richiesta del permesso di soggiorno non legittima di per sè l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale. In presenza dell'inadempimento alla richiesta del permesso di soggiorno nel termine prescritto dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza deve valutare le ragioni di ordine pubblico che consigliano l'eventuale allontanamento dello straniero. Allorchè questi abbia instaurato una normale condizione di vita e ciò sia noto all'autorità amministrativa, ad avviso del Consiglio di stato, l'interesse ad un ordinato vivere civile non può ritenersi compromesso dal solo comportamento omissivo di oneri previsti dalla legge e l'espulsione dello straniero deve ritenersi irragionevole. Pertanto, anche se allo straniero irregolare non è riconosciuto un diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano, la discrezionalità dell'amministrazione deve trovare giustificazione nella manifesta ragionevolezza delle sue scelte (24).
Nel caso dell'espulsione dello straniero in possesso di permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni durante i quali non abbia richiesto il rinnovo, la Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza n. 6374 del 28 maggio/ 23 giugno 1999, è giunta a conclusioni analoghe a quelle del Consiglio di stato sopra riportate: la scadenza del termine per il rinnovo del permesso di soggiorno non comporta automaticamente l'espulsione dello straniero. In questa sentenza la Corte ha rilevato come la fattispecie dell'espulsione per soggiorno irregolare si presta a due plausibili interpretazioni. In base alla prima, l'espulsione scaturisce automaticamente dal decorso dei 60 giorni senza che sia stato richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno; in base alla seconda, per disporre l'espulsione occorre, unitamente alla condizione positiva della scadenza del permesso, la sussistenza di un'altra condizione, di tipo negativo, consistente nella mancata presentazione dell'istanza di rinnovo fuori termini, ovvero oltre i 60 giorni dalla scadenza ma precedente al provvedimento di espulsione. Optando per la seconda interpretazione la Corte ha ritenuto che la persona in passato regolarmente soggiornante abbia diritto, prima di essere espulsa ad un esame della sua domanda. Secondo la suprema Corte "il superamento dell'automatismo dell'espulsione, a fronte di meri ritardi nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, consente di evitare l'ingresso in clandestinità di quei soggetti che - per avere, per ignoranza, errore o dimenticanza, fatto scadere il termine per il rinnovo - potrebbero altrimenti vedersi costretti a una tale scelta, per non avere più un valido permesso di soggiorno e non poterne domandare tardivamente il rinnovo senza andare incontro ad una espulsione automatica". Ne consegue che il ritardo per il rinnovo, così come (ai sensi della sentenza del Consiglio di stato n. 820) il ritardo per la richiesta del permesso di soggiorno non possono essere da soli motivo di espulsione.
Rodofetto
____________ "IO NON MI SENTO ITALIANO MA PER FORTUNA O PURTROPPO LO SONO"
(Giorgio Gaber)
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muslim
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[quote:fa07ef0591="Rodofetto"]Non è assolutamente vero che se hai le pubblicazioni e ti fermano non possono espellerla, purtroppo. .... Rodofetto[/quote:fa07ef0591]
I RUMORS ***
MA VA AAA ... NON ASCOLTARE CIO CHE DICONO. FRE GA TE N E !!!
ANCHE SE TI FERMANO TI RILASCIANO L'INVITO DI LASCIARE L'ITALIA ENTRO 15 GG.I ...
[b:fa07ef0591]MA RIPETO .. IL MATRIMONIO SANA OGNI COSA E VIZI !![/b:fa07ef0591]
RAGAZZI, IO HO UN SACCO DI CINESI DI FRONTE A CASA MAI, MA DA ANNI E NON E' MAI ANDATO VIA NESSUNO.
NON VA VIA NESSUNO DALL'ITALIA: E' QUI L'AMERICA.
IL VERO ZIO SAM E' QUI. MA NON LAMENTIAMOCI POI.
SALUTI.
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#25 07 Luglio 2005, 14:36 |
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ema
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Diciamo che la verità sta in mezzo..... se la tieni in casa o se parli con il maresciallo dei carabinieri ( sono persone abbastanza comprensive, e prima di tutto sono uomini anche loro) puoi farla vivere in sicurezza.
Ma se trovi qualcuno con le palle che gli girano ha ragione Rodofetto.
Ho un amico che ha dovuto rispedire a Perm la sua ragazza.... ma di solito non è così.
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#26 07 Luglio 2005, 14:46 |
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Rodofetto
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[quote:36169d5e08="luca"]Diciamo che la verità sta in mezzo..... se la tieni in casa o se parli con il maresciallo dei carabinieri ( sono persone abbastanza comprensive, e prima di tutto sono uomini anche loro) puoi farla vivere in sicurezza.
Ma se trovi qualcuno con le palle che gli girano ha ragione Rodofetto.
Ho un amico che ha dovuto rispedire a Perm la sua ragazza.... ma di solito non è così.[/quote:36169d5e08]
puoi sempre metterla dentro una giara con olive  così nessuno se ne accorge sino al giorno del matrimonio ;-)
A parte la storia raccontata da luchetto su Perm ricordo che dai CPT vengono espulsi regolarmente ogni giorno i poveracci e coloro che non hanno possibilità di difendersi, mentre i delinquenti, che notoriamente se ne fregano delle regole, e in più hanno o si procurano i soldi, restano nella "nuova America", come qualcuno l'ha definita. Se non hai visto a suo tempo "LAMERICA" di Gianni Amelio vedilo, è un bel film.
Comunque stai abbastanza tranquillo, la mia fidanzata è qui con visto turistico per tre mesi e ci sposiamo a fine luglio. Appena hai il certificato di matrimonio potrai finalmente dire a tutti AFFANGALA!!!!!!!!
Rodofetto
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(Giorgio Gaber)
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#27 07 Luglio 2005, 17:08 |
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maxgrante
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Ciao Rosso,
innanzitutto ti esprimo tutta la mia solidarietà per la tua situazione!
Venendo al sodo... sinceramente... nelle tue condizioni farei diversamente.
Prenderei il nulla osta.
Farei un tentativo per vedere se in questura le allungano il PDS (qual è la tua questura?)
Se non le allungano il PDS, lasci che torni regolarmente a casina.
Subito dopo rifate il visto schedulando le date in di ingresso/uscita in base a quanto hai organizzato con meticolosa attenzione tu dall'Italia.
Ti muovi in anticipo su tutti i fronti...
Nel mio caso sono riuscito rompendo le palle a mezzo mondo a far quadrare i conti avendo solo 3 giorni di margine e riuscendo ad ottenere il PDS per famiglia in 2 giorni. Questo perchè a lei scadeva il PDS turistico la domenica immediatamente dopo ed aveva anche l'aereo.
Questo è stato possibile SOLO perchè la questura competente era quella di Monza che essendo piccola è anche più "umana".
Quando all'epoca della registrazione per turismo andai a Milano rimasi scioccato dal delirio e dalla durezza dei poliziotti.
A disposizione per qualunque tentativo di chiarimento ed un immenso in bocca al lupo!
Ciao. Max
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#28 07 Luglio 2005, 21:52 |
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Lorenzo
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Età: 55 Residenza:  Patagonia
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Scusami rosso...
...ma invece di fare tutto il casino con il PDS o questura clandestina etc...
[b:fe21eecfe5]rompi le balle al tuo comune [/b:fe21eecfe5]per farti anticipare la cerimonia!!!
Anche se tutti i funzionari sono occupati e non possono sposarti fino a quella data (... e non ci credo assolutamente) col nuovo ordinamento può sposarti un tuo amico con delle semplici deroghe, ma per la precisione chiedi a Rodofetto!!!
ciao
C69
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Rosso
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Registrato: Gennaio 2005
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Grazie a tutti delle info...
purtroppo mi trovo a dover combattere con il masdodonte della burocrazia in milano...che ià solo per trasferirti la residenza ci mette più di due mesi!  (sì, avevo la possibilità di spostarmi a far tutto in un comune medio dove conosco un po' di funzionari ma, al solito, milano blocca tutto....)
vedremo dove mi portano i vari impiegati statali....che secondo me ormai l'umanità l'han persa da tempo...
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#30 08 Luglio 2005, 12:30 |
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maxgrante
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Registrato: Gennaio 2005
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[quote:221b7766a6="Rosso"]Grazie a tutti delle info...
purtroppo mi trovo a dover combattere con il masdodonte della burocrazia in milano...che ià solo per trasferirti la residenza ci mette più di due mesi!  (sì, avevo la possibilità di spostarmi a far tutto in un comune medio dove conosco un po' di funzionari ma, al solito, milano blocca tutto....)
vedremo dove mi portano i vari impiegati statali....che secondo me ormai l'umanità l'han persa da tempo...[/quote:221b7766a6]
Per quanto riguarda il nulla osta se te lo firma una certa Stepanova vai tranquillo che la prefettura legalizza.
Byez, Max
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#31 08 Luglio 2005, 14:24 |
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Rosso
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Registrato: Gennaio 2005
Messaggi: 14
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Si  l'ha firmato lei
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#32 11 Luglio 2005, 10:55 |
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maxgrante
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Registrato: Gennaio 2005
Messaggi: 87
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[quote:316a1a0000="Rosso"]Si  l'ha firmato lei :D[/quote:316a1a0000]
Perfetto! Allora no problem.
Grande Stepanova!
Ciao. Max
____________ Web developer & System Administrator del sito
http://www.tourinrussia.com
Agenzia viaggi per San Pietroburgo e la Russia
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#33 12 Luglio 2005, 13:29 |
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Mystero
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Età: 50 Residenza:  L'Aquila (Italia) - Ekaterinburg (Russia)
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Cito anche una fonte legale così da aiutare la causa:
Il matrimonio in Italia
tra un cittadino straniero/a e un cittadino italiano/a
La legge italiana in questo caso ha un iter burocratico abbastanza semplice da seguire. Il Codice Civile prevede che lo straniero che deve sposarsi con un cittadino o cittadina italiana deve presentare pochissimi documenti
Quali documenti servono?
§ documento d'identità valido sul piano internazionale, quindi, un passaporto
§ certificato di nascita proveniente dal proprio paese d'origine tradotto e autenticato presso l'Ambasciata italiana del paese di provenienza
§ nulla osta dal paese di provenienza (documento rilasciato dagli uffici di competenza corrispondenti al nostro ufficio anagrafe) da cui risulti che non ci sono impedimenti al matrimonio secondo la legge del paese d'origine e che di conseguenza la persona è libera di sposarsi.
Detti certificati devono essere entrambi tradotti e autenticati presso l'Ambasciata italiana per essere accettati dall'Ufficiale di Stato Civile del comune dove i futuri sposi andranno a chiedere le pubblicazioni per il matrimonio. I due certificati possono essere richiesti tramite una delega con procura notarile ad un parente o connazionale in patria che si presenterà a richiederli (in Senegal i certificati possono essere richiesti da un parente anche senza delega) e che, successivamente, si presenterà all'Ambasciata italiana presente in quel paese per chiedere la legalizzazione cioè che sia convalidata la traduzione. Provvederà poi ad inviarli in Italia.
Dove andare?
Una volta ottenuti i documenti necessari, l'interessato, con il futuro sposo/a, si presenterà presso il comune di residenza della moglie o marito per richiedere all'Ufficiale di Stato Civile le pubblicazioni di matrimonio. Le pubblicazioni sono un adempimento obbligatorio per la legge italiana e hanno la funzione di preavvisare la comunità per permettere di presentare eventuali impedimenti prima che il matrimonio sia celebrato.
L'Ufficiale di Stato Civile non può rifiutarsi di procedere alle pubblicazioni anche se l'interessato non ha un permesso di soggiorno valido.
La legge prevede un periodo non inferiore a 10 giorni, con due domeniche comprese, dalla data di pubblicazione alla data di celebrazione del matrimonio. Anche le sentenze più recenti ci confermano che in caso di matrimonio e convivenza non è possibile in alcun modo eseguire il provvedimento d'espulsione. L'esperienza ci insegna che spesso bastano le pubblicazioni per attestare questa situazione e quindi per evitare un provvedimento di espulsione e a maggior ragione uno di rimpatrio forzato.
Per ottenere il permesso di soggiorno il cittadino straniero dovrà , in seguito al matrimonio, recarsi presso la Questura competente per zona entro 8 gg. lavorativi.
Cosa succede se c'è un precedente provvedimento di espulsione notificato?
L'art.19 del Testo Unico sull'immigrazione, prevede espressamente il divieto d'espulsione nei confronti dei cittadini stranieri che siano conviventi con coniuge di nazionalità italiana. L'articolo precisa inoltre che a seguito del matrimonio e perdurando la convivenza tra i coniugi vi è l'obbligo di rilasciare un permesso di soggiorno per motivi di famiglia valido anche per motivi di lavoro. E' bene comunque ricordare che fino a che il matrimonio non sia stato celebrato chi ha ricevuto un decreto di espulsione può ancora essere a rischio rimpatrio e chi invece non ne ha mai ricevuto uno potrebbe vederselo notificare.
Una volta presentata domanda di permesso di soggiorno per motivi famigliari verrà rilasciata una ricevuta attestante la domanda: con questa ricevuta è non è ancora possibile lavorare regolarmente. Sarà possibile solo una volta ottenuto il permesso di soggiorno.
Con il permesso di soggiorno per motivi familiari (rilasciato a seguito del ricongiungimento familiare o del matrimonio con un cittadino italiano/a) è possibile svolgere immediatamente attività lavorativa ed anche lavoro autonomo. Una conferma in tal senso la troviamo all'art. 6 comma 1 del T.U. laddove si specifica che “Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazioneâ€Â.
Ad ulteriore conferma, l'art. 14 del Regolamento di Attuazione (D.P.R. n. 394 del 31/08/89) prevede che “il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stessoâ€Â. In altre parole, è chiaro che una persona in possesso di un permesso di soggiorno per motivi familiari può immediatamente svolgere attività lavorativa e non deve, fino a quando il permesso di soggiorno è in corso di validità , recarsi in Questura per modificare il permesso da motivi familiari a motivi di lavoro subordinato. Non essendoci tempi di attesa collegati alla necessità di modificare il permesso di soggiorno, è chiaro che può andare a lavorare immediatamente.
Al momento della scadenza del permesso di soggiorno per motivi di famiglia (per es. in caso di separazione o divorzio), se la persona sta svolgendo una regolare attività di lavoro subordinato, dovrà provvedere al rinnovo del permesso di soggiorno direttamente per lavoro subordinato. Allo stesso modo, se la persona in possesso del permesso di soggiorno per motivi familiari sta svolgendo al momento della scadenza del suo permesso una attività di lavoro autonomo, si provvede al rinnovo direttamente per motivi di lavoro autonomo. Questo viene precisato sempre all'art. 14 comma 3, del Regolamento di Attuazione, laddove si stabilisce che “con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svoltaâ€Â.
Quindi esiste concretamente la possibilità , ma soltanto al momento della scadenza del permesso di soggiorno per motivi familiari, di effettuare la procedura del rinnovo modulata volta per volta in base all'attività realmente effettuata al momento della domanda.
Esempio pratico: possiamo immaginare una persona che sposa un cittadino o una cittadina italiana e ottiene in questo modo un permesso di soggiorno per due anni, rinnovabile; dopo un anno e mezzo si decide per la separazione. Allo scadere dei due anni, la persona non chiederà più il rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi famigliari, ma, presentando un regolare contratto di assunzione, per lavoro subordinato o, presentando documentazione idonea, per lavoro autonomo.
di Cristina Seynabou Sebastiani
Coordinatrice di SoS Espulsioni NAGA onlus
____________ E' inutile discutere con un idiota...prima ti porta al suo livello e poi ti batte per esperienza.
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Visto per la Bielorussia
Andrea
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#34 03 Novembre 2005, 0:51 |
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solv
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ma invece del Pds non si puo' subito chiedere la Cds dopo il matrimonio?
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#35 04 Dicembre 2005, 23:00 |
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masyucon
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ma per sposarsi in italia non era necessario il nulla osta che rilascia il consolato del paese di origine in Italia?
Questa dei certificati da autenticare in ambasciata italiana è nuova
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#36 05 Dicembre 2005, 9:39 |
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tosk
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Il cortese (anche se non molto celere) poliziotto che ha fatto il PDS turistico alla mia ragazza russa ha detto che il nulla osta si può richiedere in Russia, che è meno caro da farsi che in Italia (potrebbe costare anche 250 euro).
E' vero? la mia ragazza può farlo la? O il poliziotto ha preso un abbaglio e il Nulla Osta va fatto tassativamente all'ambasciata Russa in Italia?????????
grazie
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#37 05 Gennaio 2006, 15:57 |
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Lorenzo
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A COSA SERVE IL NULLAOSTA???
Allora: serve al comune per la pubblicazioni. Obbligatorie in Italia per sposarsi... sia che avvenga in chiesa che in comune.
Ergo...
...è un documento che serve ad un "ufficio" italiano per la legge italiana.
Ergo...
Se lo fai in Russia lo devi far tradurre, autenticare dal notaio ed apostillare...poi arrivata col documento in Italia devi andare in prefettura con il documento apostillato che non è autenticato... come anche col nullaosta rilasciato al consolato russo devi andare in prefettura per l'autentica del della firma del diplomatico russo.
Se lo fai fare dal consolato russo in Italia, ti viene rilasciato in italiano ad uso di legge italica... quindi vai in prefettura e lo fai autenticare... (generalmente in 24/48 h).
I costi in Russia non li conosco, ma tradurre, notificare ed apostillare dal notaio anche attraverso agenzia solitamente non costa affatto poco.
In Italia costa meno di 100€ .
Poka!
C69
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#38 05 Gennaio 2006, 16:13 |
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tosk
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ok, claro. Allora facciamo in Italia!
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#39 05 Gennaio 2006, 16:25 |
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Rodofetto
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Confermo quello che dice il Cyberg.
Mia moglie l'ha fatto in Italia al Consolato russo al costo di 75 euro (questo perchè abbiamo aspettato un giorno per averlo, se lo volevamo urgente ne chiedevano 95 :-D).
Marco
____________ "IO NON MI SENTO ITALIANO MA PER FORTUNA O PURTROPPO LO SONO"
(Giorgio Gaber)
Forum Russia
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#40 05 Gennaio 2006, 17:24 |
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