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Losagen
24 Marzo 2009, 11:40

Re: Patente
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[color=red][b]Patente straniera di cittadini di stati appartenenti all'Unione Europea[/b][/color]
Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione Europea sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane.

Il titolare di una patente di guida di un altro Stato membro della CEE che acquisisce in Italia la sua residenza ha due possibilità:
1) può convertire la sua patente di guida nell’equipollente patente italiana entro un anno dall’acquisizione della residenza in Italia
2) può conservare la sua patente originaria facendola però riconoscere, ma solo entro i 90 giorni dall’acquisizione della residenza in Italia.

In entrambi i casi deve recarsi presso un ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e presentare richiesta su apposito modulo insieme ad un'autocertificazione della propria residenza e all'attestazione di versamenti prescritti.
In seguito a tale richiesta l’ufficio della Motorizzazione rilascerà un tagliando che deve essere apposto sul documento di guida. Il guidatore può conservare la sua patente originaria, senza procedere ad alcun riconoscimento, ma si potrebbero avere inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto o distruzione della patente, essendo necessario richiedere notizie allo Stato di rilascio per il tramite delle normali vie diplomatico-consolari.

[b][color=red]Patente straniera di cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea ma con accordi sulla conversione di patenti[/color][/b]
I conducenti di uno Stato estero non appartenente all'Unione Europea, ma che abbia firmato accordi in merito con l'Italia, può guidare in Italia se provvisto di Patente Internazionale. Nel caso in cui desideri acquisire la residenza anagrafica in Italia o se risiede in Italia da più di un anno deve convertire la patente in italiana. La conversione è automatica grazie agli stessi accordi. Il rilascio avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici stabiliti dal Codice della strada, ma senza sostenere alcun esame di guida. Uguale è la procedura in senso contrario (da patente italiana a patente estera).
Ecco la lista dei paesi firmatari di accordi in merito con l'Italia (aggiornata al 28 settembre 1999), si suggerisce comunque di accertare eventuali variazioni intervenute contattando la Motorizzazione.
Antille Olandesi 	Arabia Saudita 	- 	Canada (**)
Cile (*) 	Cipro 	Corea del Sud 	Croazia
Emir. Arabi Uniti 	Filippine 	Giappone 	Iran
Islanda 	Israele 	Libia 	Liechtenstein
Macedonia 	Malaysia 	Malta 	Marocco
Mauritius 	Norvegia 	Oman 	Polonia
Princ. di Monaco 	San Marino 	Siria 	-
Sri Lanka 	Sudan 	Svizzera 	Tunisia
- 	- 	USA (**) 	Vietnam
Zambia (***) 	  	  	 
Note
* solo per diplomatici e loro familiari
** solo per personale consolare e diplomatico e familiari
*** solo per i cittadini in missione governativa e loro familiari

[b][color=red]Patente straniera di cittadini di stati non appartenenti alla Unione Europea senza accordi sulla conversione di patenti[/color][/b]
Se si appartiene a quella categoria di cittadini che non abbiano firmato accordi con l'Italia occorre guidare in Italia provvisti
1) della propria patente
2) della Patente Internazionale (che consiste nella semplice traduzione della patente originale)
Se si soggiorna in Italia da oltre un anno, occorre chiedere la residenza in Italia e prendere la patente italiana, vale a dire è necessario sostenere di nuovo gli esami teorici e pratici per conseguirla (se non si conosce bene l'italiano si può optare per per l'esame teorico orale).
Questo caso, infatti, è interpretato come se fosse una Revisione della patente di guida secondo l'art. 128 del Codice della Strada.


