https://www.russia-italia.com/viewtopic.php?f=60&t=16362&p=6758530#p6758530 ----------------------------------- e-antea 14 Aprile 2012, 14:24 Re: Matrimonio Con Clandestina In Italia ----------------------------------- non entrando nell'aspetto polemico ... voglio solo precisare abak, però, che la conferma di legge al fatto che ad un immigrato con posizione irregolare è permesso sposarsi, c'è ... vedi articolo postato sopra, che riporto quindi a seguire: 13 aprile 2012 Tribunale di Brescia: discriminatoria l’ordinanza del Sindaco di Chiari che vieta il matrimonio dello straniero irregolare. Il giudice accoglie il ricorso di Asgi e Fondazione Guido Piccini per i diritti dell’uomo. Accogliendo il ricorso collettivo proposto da Asgi e Fondazione Guido Piccini per i diritti dell’uomo Onlus, il giudice del Tribunale di Brescia (III sez. civile), con provvedimento depositato l’11 aprile, ha riconosciuto la natura discriminatoria dell’ordinanza del Sindaco di Chiari, il senatore della Lega Mazzatorta, del 26 settembre 2011, con la quale veniva disposto il requisito del possesso del titolo di soggiorno (permesso di soggiorno o carta di soggiorno) ai fini della pubblicazione di matrimonio del cittadino straniero. Il Sindaco di Chiari – si legge in una nota dell’Asgi – aveva emanato l’ordinanza in aperta polemica e con atteggiamento di sfida nei confronti della sentenza della Corte costituzionale n. 245/2011 che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 116 c. 1 c.c., come modificato dall’art. 1 c. XV della legge n. 94/09, nella parte in cui imponeva l’esibizione da parte dello straniero di un documento attestante la regolarità del suo soggiorno ai fini delle pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio in Italia. Secondo la Corte costituzionale, infatti, il diritto a contrarre matrimonio costituisce un diritto umano fondamentale discendente dagli articoli 2 e 29 della Costituzione, ed espressamente enunciato nell’articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e nell’articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Come tale, questo diritto spetta “ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani”, con la conseguenza che la “condizione giuridica dello straniero non deve essere pertanto considerata come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi”. Alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale, il giudice del Tribunale di Brescia non ha potuto che dichiarare l’eclatante natura discriminatoria del provvedimento del Sindaco di Chiari, il quale non poteva certo introdurre nell’ordinamento in maniera surrettizia una norma già dichiarata incostituzionale. Ulteriormente, il giudice di Brescia ha dichiarato infondata la tesi sostenuta dall’Amministrazione comunale di Chiari secondo cui l’ordinanza poteva ancorarsi al disposto dell’art. 6 d.lgs. n. 286/98, per cui “i documenti inerenti al soggiorno devono essere esibiti agli ufficiali della PA ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni, e altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”. Il giudice, infatti, ricorda che la stessa norma fa eccezione per i provvedimenti inerenti agli “atti di stato civile” e che comunque le pubblicazioni matrimoniali non implicano il rilascio di alcuna “autorizzazione”, ma semplicemente integrano una forma di “pubblicità - notizia”.