Un Consiglio Su Come Muoverci X Avvocato


Titolo: Un Consiglio Su Come Muoverci X Avvocato
Alcuni anni fa conobbi una ragazza russa.
Lei era venuta qui con un visto per studio e aveva ottenuto il PDS per studio. dopo un anno di studio presso un CTP e aver superato i vari esami aveva richiesto un rinnovo con la pre-iscrizione all'anno successivo.
Dopo mesi e mesi il PDS non arrivava e ha aspettato più di un anno non ricevendo diniego e nessuna comunicazione.
Poi sfruttando il decreto flussi ha richiesto la conversione del PDS da studio a lavoro (la richiesta e' stata fatta a PDS scaduto ma "rinnovato") e ha seguito la trafila della conversione che e' stata accettata.
Poi un giorno mentre doveva tornare in russia con la ricevuta del PDS l'hanno bloccata e portata in questura dove le hanno notificato che il suo PDS non poteva essere rinnovato e tutto questo dopo piu 'di un anno dalla richiesta di rinnovo.
Allora abbiamo fatto scrivere una lettera da un avvocato dove si spiegava che il suo corso era un corso a piu' livelli e quindi lei aveva diritto a quel rinnovo e che la prefettura aveva dato il nulla osta per la conversione del PDS.
Dopo un po di tempo e' arrivato il PDS per lavoro per 1 anno che e' poi stato rinnovato alla sua scadenza per altri 2 anni.
Io l'avevo assunta come collaboratrice domestica, pago regolari contributi e tutto viene fatto in modo legale al 100%.
Essendoci poi fidanzati chiedo:
- ha senso che io continui a pagare contributi per fare si che fra 2 anni lei possa rinnovare il suo PDS?
- ci sono altre strade?
- fra 2 anni lei potra' avere il PDS illimitato? come si fa a contare gli anni dato che c'e' stato un buco in mezzi di 1 anno e mezzo?

PS: noi sui documenti risultiamo non conviventi ma residenti in case diverse.

Ultima modifica di loveforeverone il 19 Novembre 2017, 20:09, modificato 1 volta in totale
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Titolo: Re: Un Consiglio Su Come Muoverci X Avvocato
Salve “loveforeverone”,
Le strade sono molteplici considerando tutti i tipi di permessi di soggiorno per cui una cittadino extracomunitario sul suolo italiano può avere titolo, lavoro subordinato, autonomo, studio, residenza elettiva, etc.
Da ultimo, qualora abbiate intenzione di vivere sotto lo stesso tetto, l’art. 3 comma 2 del D.Lgs 30/2017 ha aperto la possibilità di ottenere la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera d-bis del medesimo D.Lgs anche a coloro abbiano una convivenza stabile con un cittadino italiano attestata dallo Stato.
Lo straniero deve essere in possesso di permesso di soggiorno che permetta l’iscrizione anagrafica, presupposto necessario per provare la stabile convivenza in base all’art. 1 commi 36 e 37 della L. 76/2016, per cui: “Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.”
Nella recente prassi dei maggiori Comuni italiani consultabili via web, in linea con la circolare n.7/2016 del Ministero dell’Interno (L’iscrizione delle convivenze di fatto dovrà essere eseguita secondo le procedure già previste e disciplinate dall’ordinamento anagrafico ed, in particolare, dagli artt. 4 e 13, D.P.R. n. 223/1989, come espressamente richiamati dal comma 37 dell’art. 1 della legge n. 76/2016), a chi desidera rientrare nei benefici normativi dei «conviventi di fatto» viene imposta la compilazione e sottoscrizione di un modulo prestampato da consegnare all’ufficio per la registrazione.
Secondo una interpretazione restrittiva seguita da alcune Questure la normativa di cui sopra riguarderebbe solo le coppie dello stesso sesso, con evidente vulnus in danno di quelle eterosessuali.
Infatti, di parere favore risulta la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo la quale “E’ illegittimo il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, opposto allo straniero extracomunitario in considerazione della mancanza di un reddito minimo idoneo al suo sostentamento sul territorio nazionale se, nonostante la sostanziale natura fittizia del rapporto di lavoro (nella specie, di collaborazione domestica), sussiste un rapporto di convivenza evidente e dichiarato, che avrebbe onerato la Questura a valutare, ai sensi dell’art. 5, comma 9, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. b), dello stesso decreto; tale disposizione, infatti, seppure introdotta per regolare i rapporti sorti da unioni matrimoniali, non può non applicarsi, in base ad una interpretazione analogica imposta dall’art. 3, comma secondo, Cost., anche «al partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale», secondo la formula prevista, seppure in riferimento al diritto di soggiorno di un cittadino di uno Stato membro UE dei suoi familiari in un altro Stato membro, l’art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30” Cons. St., sez. III, 31 ottobre 2017, n. 5040
Evidenziando come il Consiglio di Stato parli di permesso per motivi familiari e non di carta di soggiorno per familiari straniari di cittadino UE, riporto le utili note alla massima redatte dal Segretariato generale della Giustizia Amministrativa: “Ha chiarito la Sezione che tale conclusione non risponde solo ad un fondamentale principio di eguaglianza sostanziale, ormai consacrato, a livello di legislazione interna, anche dall’art. 1, comma 36, l. 20 maggio 2016, n. 76, per quanto qui rileva, sulle convivenze di fatto tra “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”, ma anche alle indicazioni provenienti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che, anche in questa materia, si è premurata di chiarire che la nozione di «vita privata e familiare», contenuta nell’art. 8, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo includa, ormai, non solo le relazioni consacrate dal matrimonio, ma anche le unioni di fatto nonché, in generale, i legami esistenti tra i componenti del gruppo designato come famiglia naturale.
Ha aggiunto la Sezione che la circostanza che l’attuale legislazione in materia di permessi di soggiorno non sia stata ancora adeguata o comunque ben coordinata, sul punto, alle riforme introdotte dalla l. n. 76 del 2016 sulle unioni civili e di fatto, consentendo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, di cui all’art. 30, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998, anche al convivente straniero di cittadino italiano, purché ne ricorrano le condizioni, formali e sostanziali, ora previste dalla stessa l. n. 76 del 2016 (e, in particolare, dall’art. 1, commi 36 e 37), non osta all’applicazione mediata, anche in via analogica, degli istituti previsti dalla legislazione in materia di immigrazione per le unioni matrimoniali e, quindi, dello stesso art. 30, e ciò per la forza, essa immediata, di principî costituzionali ed europei, la cui cogenza prescinde dalla normativa sopravvenuta della medesima l. n. 76 del 2016 e dalle conseguenti disposizioni di attuazione e/o coordinamento.”

Cordiali saluti

Avv. Marco De Angelis
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Titolo: Re: Un Consiglio Su Come Muoverci X Avvocato
Grazie per la risposta ma per me ignorante in materia è difficile capire.
Nella mia situazione, fidanzata assunta come collaboratrice domestica con contratto non conviventi , la ragazza con pds per lavoro subordinato. ..conviene lasciare tutto così. ..pagare i contributi e rinnovare poi il pds quando scadrà e sperare che gli diano quello illimitato?

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Titolo: Re: Un Consiglio Su Come Muoverci X Avvocato
Ciao “loveforeverone”,
qualora non vi fosse possibile convivere o sposarvi, la ragazza non sia iscrivibile ad un corso di studi od intraprenda una attività lavorativa di carattere autonomo, il permesso di soggiorno dovrà essere quello per un qualunque tipo di lavoro subordinato della durata di 1 o 2 anni a secondo se il contratto di lavoro sia a tempo determinato o indeterminato.
Gli stranieri che abbiano soggiornato regolarmente in Italia per almeno 5 anni, che siano titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità, che possano dimostrare la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale riferito ad una qualsiasi tipologia di contratto (determinato o indeterminato ed anche apprendistato) e che abbiano superato un test di conoscenza della lingua italiana, possono ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Tale permesso non ha scadenza, non deve essere rinnovato ma solo aggiornato, è valido come documento di identificazione personale per 5 anni e non riporta data di scadenza ma la dicitura "illimitata".
Con questo permesso lo straniero potrà entrare in Italia senza visto, svolgere in Italia qualsiasi attività lavorativa, autonoma o subordinata, accedere ai servizi e alle prestazioni della Pubblica Amministrazione, in materia sanitaria, scolastica, sociale e previdenziale.
Il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può essere revocato: se acquisito fraudolentemente, quando lo straniero diventi un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dello stato, in caso di assenza dall’UE per 12 mesi consecutivi, in caso di assenza dal territorio Nazionale per 6 anni, in caso di rilascio di Pds UE da altro stato UE.
L’aggiornamento deve essere richiesto in caso di cambio domicilio, modifica dati del passaporto, variazioni dei dati anagrafici ed aggiornamento delle foto qualora si voglia utilizzare il permesso come documento di identità.
Le richieste di aggiornamento non devono comportare una nuova valutazione dei requisiti.


Cordiali saluti

Avv. Marco De Angelis
Foro di Roma -

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Titolo: Re: Un Consiglio Su Come Muoverci X Avvocato
Forse non ha letto la mia storia.
Noi conviviamo gia' ma lei risulta residente a casa dei miei genitori dato che io l'ho assunta come collaboratrice domestica ma il contratto e' un contratto "non conviventi". Non so perche' abbiamo dovuto fare questo ma la signora dell'ufficio mi ha detto che non potevamo avere la residenza insieme.
Adesso sto cercando il modo di evitare di spendere soldi per contributi ma fare si che fra 2 anni quando le scadra' il permesso di soggiorno per lavoro (se non trova un altro lavoro) noi possiamo rinnovarlo ancora e non avere problemi.

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Titolo: Re: Un Consiglio Su Come Muoverci X Avvocato
Salve “loveforeverone”,
Come detto nel precedente post del 22 novembre u.s. essendo voi conviventi, "l’art. 3 comma 2 del D.Lgs 30/2017 ha aperto la possibilità di ottenere la carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino UE ai sensi dell’art. 10 comma 3 lettera d-bis del medesimo D.Lgs anche a coloro abbiano una convivenza stabile con un cittadino italiano attestata dallo Stato.
Lo straniero deve essere in possesso di permesso di soggiorno che permetta l’iscrizione anagrafica (nel vostro caso quello per lavoro subordinato), presupposto necessario per provare la stabile convivenza in base all’art. 1 commi 36 e 37 della L. 76/2016, per cui: “Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
Nella recente prassi dei maggiori Comuni italiani consultabili via web, in linea con la circolare n.7/2016 del Ministero dell’Interno (L’iscrizione delle convivenze di fatto dovrà essere eseguita secondo le procedure già previste e disciplinate dall’ordinamento anagrafico ed, in particolare, dagli artt. 4 e 13, D.P.R. n. 223/1989, come espressamente richiamati dal comma 37 dell’art. 1 della legge n. 76/2016), a chi desidera rientrare nei benefici normativi dei «conviventi di fatto» viene imposta la compilazione e sottoscrizione di un modulo prestampato da consegnare all’ufficio per la registrazione."

Ovviamente dovreste spostare la residenza presso la tua abitazione e ottenuto il permesso potrete chiudere il contratto di lavoro.
Questo tipo di richiesta del permesso allo stato non è consolidata, benché lecita, quindi potrebbero esserci problemi con la Questura con la conseguente necessità di rivolgersi al TAR.


Cordiali saluti

Avv. Marco De Angelis
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Titolo: Re: Un Consiglio Su Come Muoverci X Avvocato
Grazie della gentile risposta. Per non "rischiare" non conviene lasciare cosi', pagare i contributi e magari calare solo le ore di lavoro per non pagare troppi contributi? Se lei non trova altro lavoro potrei lasciare attivo il contratto fino alla scadenza del PDS e poi richiedere il PDS per lungo periodo dato che lei e' qua dal 2013.

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Titolo: Re: Un Consiglio Su Come Muoverci X Avvocato
La soluzione può essere condivisibile a patto che si tenga ben in mente che il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo può essere rilasciato al cittadino straniero in possesso, da almeno 5 anni di un permesso di soggiorno in corso di validità, a condizione che dimostri la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all’assegno sociale annuo pari ad € 5824,91 euro per il 2017. Quindi attenzione a non abbassare troppo il l'orario di lavoro e conseguentemente la retribuzione.
Oltre a ciò si ricorda che l’assenza dal territorio dello Stato per più di sei mesi consecutivi ovvero per dieci mesi complessivi, nei cinque anni considerati, impedisce la maturazione del periodo minimo di permanenza per la presentazione della richiesta, salvo nel caso sia dipesa da gravi e documentati motivi.

Cordiali Saluti

Avv. Marco De Angelis
Foro di Roma -

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Titolo: Re: Un Consiglio Su Come Muoverci X Avvocato
scusi avvocato se la disturbo ancora ma vorrei chiederle un'ultima cosa.
quello che è stato fatto è legale? io ho paura che non sia legale...
e poi la ragazza quando è stato stipulato il contratto di lavoro mi avevano detto che non dovevamo essere conviventi quindi ho spostato la sua residenza a casa dei miei genitori.
se dovessero controllare e chiedono a mio padre: dov'è la persona che dovrebbe risiedere qua...cosa gli rispondiamo?

Profilo PM  
Titolo: Re: Un Consiglio Su Come Muoverci X Avvocato
Il problema riguarda la dichiarazione di ospitalità ex art. 7 Testo Unico Immigrazione – D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni, che stabilisce che “1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero e apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza. 2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. 2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro”


Cordiali Saluti

Avv. Marco De Angelis

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