Rinnovo Pds Con Contratto A Tempo Determinato E/o Indeterminato


Titolo: Rinnovo Pds Con Contratto A Tempo Determinato E/o Indeterminato
Sono fidanzato con una ragazza russa e dopo averla assunta lei da 4 anni ha un PDS per lavoro. Lei vorrebbe trovare un lavoro ma le hanno detto che essendo assunta da me non puo' iscriversi alle liste di collocamento.
Il prossimo anno le scadra' il PDS e lo vuole ovviamente rinnovare.
Lei e' "legata" al contratto di lavoro con me? non puo' cercare un altro lavoro? Se trova un lavoro a tempo determinato rischia di vedersi rinnovato il PDS per pochi mesi e non per 2 anni come se lasciasse il contratto con me attivo?

Ultima modifica di Marco1973 il 18 Ottobre 2018, 9:41, modificato 1 volta in totale
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Titolo: Re: Rinnovo Pds Con Contratto A Tempo Determinato E/o Indeterminato
Salve "joesatriani"

Confermando che l’iscrizione presso i Centri per l’Impiego è riservata a chiunque abbia compiuto 16 anni (o 15 se ha terminato le scuole dell’obbligo) e versi in stato di disoccupazione o inoccupazione purché residente o domiciliato in una provincia italiana, è, comunque nelle possibilità del lavoratore extracomunitario titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato procacciarsi liberamente un nuovo contratto di lavoro e quindi, chiuso il precedente rapporto, aprirne uno nuovo, salvo integrarli ove possibile. Ovviamente al momento del rinnovo potrà ottenere un permesso di durata biennale qualora il nuovo contratto di lavoro risulti a tempo indeterminato, o di durata inferiore se trattasi di contratto a tempo determinato. In questo ultimo caso nella prassi applicativa alcune Questure fanno coincidere rigidamente la durata del pds con quella del contratto di lavoro, altre, nell’eventualità che il contratto abbia durata inferiore all’anno, possono rilasciare un pds di durata comunque annuale.
Si fa presente, ad ogni modo, che la perdita del posto di lavoro, in seguito a licenziamento o dimissioni, non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno nei confronti del lavoratore extracomunitario il quale può presentarsi, entro 40 giorni dalla data di cessazione, presso il Centro per l’impiego e rendere dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di altra, ottenendo così l’iscrizione nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del pds e, comunque, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno o, se del caso, per tutta la durata delle prestazioni di sostegno al reddito (ad esempio l’indennità di disoccupazione), durante il quale dovrà cercare una nuova occupazione.
Se poi al momento del rinnovo del pds il lavoratore non sia titolare di un contratto di lavoro ma risulti ancora iscritto nelle liste di collocamento, potrà chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione di durata non inferiore ad un anno.

Cordiali Saluti

Avv. Marco De Angelis
(marcodeangelis@inwind.it)

Ultima modifica di n4italia il 18 Ottobre 2018, 11:38, modificato 1 volta in totale
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