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Inizio questa serie di posts per far conoscere agli utenti questo delicato argomento sul quale tanti, almeno per una volta nella vita, avendo a che fare con la Russia, hanno riflettuto:

[size=18:a2917ecdaf][b:a2917ecdaf][color=red:a2917ecdaf]Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa (1994)[/color:a2917ecdaf][/b:a2917ecdaf][/size:a2917ecdaf]


La Repubblica Italiana e la Federazione Russa,

fondandosi sulle secolari tradizioni di amicizia, cooperazione, simpatia e reciproco arricchimento culturale esistenti tra i popoli dei due Paesi,
consapevoli del fatto che i recenti cambiamenti intervenuti sulla scena internazionale offrono all'umanita un'occasione unica per dar vita ad un ordine internazionale pacifico imperniato sul primato del diritto,
convinte della necessita di basare le relazioni tra gli Stati sui valori universali di democrazia, liberta, pluralismo, solidarieta e rispetto dei diritti dell'uomo,
fermamente decise a favorire l'attuazione degli scopi e dei principi dello Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e il consolidamento della sua autorita quale garante del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale,
confermando la loro volonta di rispettare pienamente le disposizioni dell'Atto Finale della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa del 1° agosto 1975 e gli altri documenti della CSCE e confidando che gli impegni assunti con i Vertici di Parigi del 1990 e di Helsinki del 1992 conferiranno un carattere irreversibile alla stabilita e alla collaborazione sul continente europeo,
desiderose di intensificare i rapporti tra la Federazione Russa e la Comunita Europea,
iprendendo in considerazione il fatto che la Federazione Russa e lo Stato continuatore dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche,
ispirandosi agli ideali e' ai principi sanciti nella Dichiarazione congiunta italo-russa del 19 dicembre 1991,
intenzionate a conferire alle loro relazioni nuova qualita, hanno convenuto quanto segue:


Articolo 1

La Repubblica Italiana e la Federazione Russa svilupperanno i loro rapporti come Stati amici in conformita con il diritto internazionale e in particolare con lo Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e con i documenti fondamentali della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa.



Articolo 2

Convinte che la guerra, sia nucleare che convenzionale, come pure la minaccia o l'uso della forza, debbano essere esclusi, in conformita con lo Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e fatto salvo quanto stabilito dal suo articolo 51, come strumenti con cui risolvere le controversie internazionali, le Parti si impegnano a risolvere le loro eventuali controversie esclusivamente con mezzi pacifici.

La Repubblica italiana e la Federazione Russa compiranno ogni sforzo per rafforzare il ruolo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite quale garante supremo della pace nel mondo e per assicurare il pieno rispetto da parte di tutti gli Stati membri dei principi dello Statuto dell'ONU.



Articolo 3

Le Parti intendono sviluppare e arricchire il processo della NSCE, favorendone la trasformazione in un meccanismo attivo di mantenimento della stabilita europea.

Le Parti sottolineano 1'importanza del contributo apportato al rafforzamento della sicurezza e della cooperazione europea dalla Comunita Europea, dalla NATO, dalla UEO, dal Consiglio d'Europa e collaboreranno per lo sviluppo delle relazioni tra la Federazione Russa e le suddette organizzazioni.



Articolo 4

Le Parti favoriranno in ogni modo il consolidamento dei principi dello stato di diritto, della democrazia, del pluralismo politico, nonche la difesa dei diritti dell'uomo, avvalendosi tanto dei meccanismi europei quanto di quelli contemplati dallo Statuto dell'ONU e dalle relative Convenzioni delle Nazioni Unite.



Articolo 5

Le Parti sono convinte che uno degli elementi fondamentali della sicurezza sia il proseguimento del processo di disarmo sia per quanto riguarda gli armamenti di distruzione di massa, sia per quanto concerne le armi convenzionali.

Le Parti favoriranno il consolidamento della stabilita, anche mediante la diminuzione dei livelli degli armamenti, la prevenzione e la composizione dei conflitti con mezzi pacifici e l'allargamento degli scambi di, informazione. Esse favoriranno la conclusione di pertinenti accordi ispirati al principio di una efficace verificabilita.

Le Parti collaboreranno al rafforzamento delle misure di fiducia e di sicurezza su scala paneuropea, alla creazione di strutture di sicurezza e alla revisione delle dottrine militari allo scopo di conferire loro un carattere strettamente difensivo.

Esse si pronunciano decisamente in favore del rafforzamento del regime di non proliferazione delle armi nucleari e delle misure dirette ad impedire la proliferazione di altri tipi di armi di distruzione di massa.



Articolo 6

Le Parti, qualora si verifichino situazioni suscettibili, a giudizio di una di esse, di minacciare la pace o la sicurezza internazionale, si informeranno ed entreranno sollecitamente in contatto al fine di concordare le iniziative necessarie ad alleggerire le tensioni e a superare tali situazioni.

Se una delle Parti riterra che stia emergendo una situazione che potrebbe ledere gli interessi della sua sicurezza, essa potra chiedere all'altra Parte che si svolgano immediatamente consultazioni bilaterali.



Articolo 7

Le Parti attribuiscono grande significato allo sviluppo e all'approfondimento del loro dialogo politico. Incontri al piu alto livello verranno organizzati di norma almeno una volta l'anno nonche ogni qualvolta le Parti lo riterranno necessario.

I Ministri dagli Affari Esteri si incontreranno almeno due volte l'anno. Regolari consultazioni avranno luogo tra i Ministeri degli Affari Esteri dei due Paesi.

I Ministri della Difesa avranno incontri periodici.

Gli altri membri di Governo avranno consultazioni su temi di comune interesse quando lo riterranno necessario. Qualora se ne ravvisasse la necessita, verranno istituiti gruppi di lavoro ad hoc per l'esame dei problemi internazionali o di questioni relative alle relazioni bilaterali.



Articolo 8

Le Parti svilupperanno i contatti nel campo militare. In tale quadro elaboreranno programmi per l'effettuazione di visite anche ad alto livello e promuoveranno lo svolgimento di periodici scambi di vedute e di informazioni sulle rispettive dottrine militari.



Articolo 9

Le Parti riserveranno particolare attenzione allo sviluppo delle relazioni interparlamentari e dei contatti tra gli altri organismi elettivi dei due Paesi.



Articolo 10

La Repubblica Italiana e la Federazione Russa incoraggeranno ed appoggeranno pienamente i contatti tra i loro cittadini nell'ambito dei rapporti tra partiti, sindacati, fondazioni, centri di studio, associazioni femminili, organizzazioni sportive, chiese, associazioni religiose, ecologiche ed altre.

Esse promuoveranno in ogni modo gli scambi giovanili.

Le Parti favoriranno, anche attraverso i gemellaggi, l'intensificazione degli scambi tra le citta, le regioni, gli altri enti territoriali ed amministrativi dei due Paesi.



Articolo 11

Le Parti amplieranno e rafforzeranno la cooperazione in campo economico, industriale, finanziario, scientifico e tecnologico, nonche nel campo energetico, della sicurezza nucleare, della tutela dell'ambiente e della sicurezza nei processi di produzione industriale, al fine di elevarla ad un livello qualitativamente nuovo.

Esse riconoscono l'importanza di questa cooperazione per la realizzazione del programma di riforme economiche della Federazione Russa e l'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale.

Le Parti sottolineano il ruolo fondamentale della Comunita Europea nella creazione di uno spazio economico unico in Europa. In questo contesto la Repubblica Italiana favorira lo sviluppo delle relazioni tra la Federazione Russa e la Comunita Europea.

La Repubblica Italiana favorira altresi lo sviluppo delle relazioni tra la Federazione Russa e gli enti finanziari e gli organismi economici internazionali al fine di promuovere l'integrazione della Federazione Russa nell'economia europea e mondiale.



Articolo 12

Le Parti si impegnano ad intensificare l'attuazione delle intese esistenti nel campo della cooperazione economica ed industriale.

Esse continueranno altresi a collaborare nel campo della conversione dell'industria militare, anche nell'ambito del gruppo di lavoro bilaterale istituito a tal fine, ed esamineranno all'occorrenza altre possibilita per elevare il livello di cooperazione in questo settore.

Ciascuna delle Parti creera, anche attraverso opportuni provvedimenti normativi, le condizioni giuridiche ed economiche piu proficue per il rafforzamento e lo sviluppo dell'attivita degli imprenditori di una Parte nel territorio dell'altra Parte, ivi comprese le questioni, relative alla tutela degli investimenti. A quest'ultimo fine, sara esaminata tra le due Parti la possibilita di rafforzare gli accordi gia esistenti in materia di protezione e promozione degli investimenti,

Le Parti, al fine di facilitare lo sviluppo dell'economia di mercato nella Federazione Russa, collaboreranno nel settore della formazione professionale e manageriale. Esse svilupperanno anche la collaborazione nei campi della politica economica e del diritto applicato all'attivita economica, nonche quella nei settori della scienza, ricerca e tecnologia.

Le Parti si impegnano a riservare alle rispettive imprese industriali, commerciali e finanziarie parita di trattamento rispetto a quello concesso alle imprese di Paesi terzi, e in particolare a riservare ai rispettivi cittadini ed uffici di rappresentanza commerciale un trattamento fiscale non meno favorevole di quello praticato nei confronti di cittadini ed uffici di rappresentanza di Paesi terzi. Esse favoriranno la costituzione di societa miste anche con la partecipazione di terzi partners e l'armonizzazione delle norme giuridiche in materia economica. Esse favoriranno altresi la collaborazione tra le imprese pubbliche e private di entrambi i Paesi ed in particolare tra quelle piccole e medie.

Le Parti garantiranno il riconoscimento dei lodi arbitrali sulle controversie relative ai contratti commerciali conclusi tra le persone giuridiche e fisiche dei due Paesi, nonche il loro adempimento.



Articolo 13

Le Parti istituiranno un Consiglio italo-russo per la cooperazione economica, industriale e finanziaria. Il Consiglio sotto la Presidenza per la parte russa del Ministro dell'Economia e per la parte italiana del Ministro degli Affari Esteri o da loro delegati, si riunira almeno una volta l'anno.

Sotto l'egida del Consiglio lavorera un Comitato imprenditoriale per la collaborazione, con lo scopo di ampliare concretamente i vincoli economico-commerciali tra i due Paesi. Il Consiglio puo altresi istituire gruppi di lavoro ad hoc per l'esame e lo sviluppo della cooperazione bilaterale negli altri campi che presentino un interesse particolare per le Parti. Potra utilizzare a tal fine anche strutture gia esistenti (come la Camera di Commercio Italo-Russa, associazioni per lo sviluppo della collaborazione ed altre).



Articolo 14

Le Parti svilupperanno la cooperazione nel campo scientifico e tecnologico, con particolare riguardo alla scienza di base, alla ricerca spaziale, alle tecnologie avanzate ed all'ammodernamento tecnologico. A questo fine, esse svilupperanno le attivita della Commissione Mista per la cooperazione scientifica e tecnologica.

Le Parti si adopereranno per elaborare programmi bilaterali e multilaterali di cooperazione scientifica e tecnologica, sia nell'ambito del World Lab che in quello del Centro Internazionale di Scienza e Tecnologia e della Fondazione Internazionale per il sostegno alla scienza di base in Russia.



Articolo 15

Le Parti, riconoscendo il contributo importante alla stabilizzazione dell'attuale situazione internazionale ed allo sviluppo economico fornito dalla collaborazione regionale e sub-regionale in Europa, si impegnano, nei limiti del possibile, a favorire lo sviluppo dei loro collegamenti nei settori dei trasporti (ferroviari, aerei marittimi e stradali) e delle telecomunicazioni, quale fattore essenziale per l'ulteriore rafforzamento dei loro rapporti in tutti i campi.

Le Parti, consapevoli dell'importanza della sicurezza e della stabilita dei rifornimenti di energia, petrolio e gas naturali per lo sviluppo della cooperazione economica e per attrarre potenziali investitori, dedicheranno particolare attenzione alle ricerche in campo energetico, allo sfruttamento e al trasporto del gas, degli idrocarburi e dell'energia elettrica.

Tale collaborazione, che richiede la partecipazione delle due Parti e che consolidera i rapporti con altri Paesi limitrofi verra sviluppata nell'ambito delle istituzioni europee e della Carta Europea dell'Energia, allo scopo di sviluppare congiuntamente i progetti infrastrutturali i necessari ad una maggiore integrazione



Articolo 16

Le Parti svilupperanno la cooperazione nel campo della tutela dell'ambiente. Esse riserveranno particolare attenzione alla difesa dell'ambiente nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero.

Esse intendono promuovere ed incentivare ogni forma di cooperazione a livello bilaterale e multilaterale, specie in Europa in un quadro di sviluppo sostenibile delle risorse naturali, al fine di garantire la difesa del patrimonio ambientale da ogni fonte di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo.



Articolo 17

Ciascuna delle Parti rendera piu agevole, nella misura del possibile, in base al principio della reciprocita, il sistema di visti d'ingresso applicato ai cittadini dell'altra Parte per i viaggi d'affari, culturali, turistici e per motivi privati.

Ciascuna delle Parti garantira le condizioni per il regolare funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari e delle altre rappresentanze ufficiali dei due Paesi. In particolare le due Parti s'impegnano a concludere intese per la soluzione delle questioni immobiliari pendenti e di quelle relative al collocamento a Roma e a Mosca di edifici delle rispettive Ambasciate.



Articolo 18

Le Parti intendono rafforzare la loro cooperazione nel campo umanitario anche attraverso l'intensificazione dei contatti tra le competenti organizzazioni dei due Paesi. In tale prospettiva la Repubblica Italiana e la Federazione Russa continueranno in particolare a collaborare per la soluzione delle questioni dei cittadini italiani caduti in Russia e dei cittadini sovietici caduti in Italia durante la seconda guerra mondiale.



Articolo 19

La Repubblica Italiana e la Federazione Russa ribadiscono l'impegno a cooperare efficacemente nella lotta alla criminalita organizzata, al traffico illecito di stupefacenti e al contrabbando in tutte le sue forme. Esse in particolare cureranno il costante perfezionamento dello scambio delle informazioni operative e di esperienze delle rispettive Autorita competenti sulle cause, metodi e mezzi di lotta contro tali fenomeni e collaboreranno a tal fine nelle organizzazioni internazionali appropriate.

Le Parti confermano uguale impegno a cooperare nella lotta al terrorismo e agli atti illeciti diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile e della navigazione marittima nonche ad intensificare le consultazioni bilaterali su tali problemi e , ad approfondire la collaborazione nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e di altre Organizzazioni Internazionali appropriate.



Articolo 20

Al fine di rafforzare le garanzie giuridiche offerte ai propri cittadini, le Parti stipuleranno una Convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale e sulle questioni relative all'estradizione.



Articolo 21

La Repubblica Italiana e la Federazione Russa, basandosi sul reciproco arricchimento plurisecolare della cultura dei popoli dei due Paesi e sul loro inestimabile contributo alla civilta europea, compiranno ogni sforzo per sviluppare ulteriormente la collaborazione culturale sul piano bilaterale.

Una particolare attenzione sara dedicata alla conoscenza da parte dei rispettivi popoli della ricchezza dell'eredita musicale, architettonica ed artistica, degli apporti della cultura, dell'arte e della letteratura moderne nonche della cinematografia, della vita culturale quotidiana delle province, delle citta e delle varie comunita etniche di ciascuno dei due Paesi.

Ciascuna delle Parti, in conformita all'Accordo di collaborazione culturale del 19 dicembre 1991, fornira il massimo sostegno allo sviluppo delle attivita dei centri culturali, e adottera misure per facilitare l'accesso allo studio della lingua e della cultura dell'altra Parte attraverso il sostegno delle iniziative pubbliche e private, anche per mezzo di scambi di borsisti e studenti.

Le Parti incoraggeranno la collaborazione diretta tra istituzioni universitarie, culturali ed artistiche dei due Paesi, nonche tra le Associazioni operanti in tali settori.

La Repubblica Italiana e la Federazione Russa si impegnano a rendere possibile l'insegnamento della lingua dell'altra Parte nelle scuole e nelle istituzioni universitarie. A tal fine metteranno a disposizione dell'altra Parte i mezzi per favorire la formazione e l'aggiornamento dei docenti, nonche sussidi didattici, compreso l'uso della televisione e della radio, di mezzi audiovisivi e della tecnica informatica. Esse appoggeranno iniziative per l'istituzione di scuole bilingui.



Articolo 22

Le Parti collaboreranno e si assisteranno reciprocamente per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico dell'altra Parte.

Esse convengono che le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente che si trovano nel loro territorio vengano restituite all'altra Parte.



Articolo 23

Le Parti perseguiranno l'obiettivo di ampliare i contatti tra le istituzioni ed enti interessati al fine di incrementare gli scambi della produzione libraria, delle pubblicazioni, dei programmi radiotelevisivi e di ogni altro mezzo di informazione su base commerciale e non commerciale.

Le Parti favoriranno la conclusione di accordi sulla cooperazione nel campo dell'informazione, anche al fine della formazione dei quadri, tra gli enti competenti, le associazioni e organizzazioni commerciali dei due Paesi.

Le Parti favoriranno gli scambi ed i progetti congiunti nel settore dei mezzi di comunicazione di massa nonche l'organizzazione di mostre e la partecipazione alle fiere librarie internazionali, realizzate sul loro territorio.



Articolo 24

Le Parti stipuleranno, ogni volta che sara necessario, singoli accordi allo scopo di attuare le disposizioni del presente Accordo.



Articolo 25

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano, in alcun modo gli impegni assunti dalle Parti in accordi e trattati bilaterali o multilaterali dalle stesse stipulati in precedenza.

Il presente Accordo non intende recare pregiudizio ad alcuno Stato terzo.



Articolo 26

II presente Accordo e soggetto a ratifica ed entrera in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. Le Parti concordano che, dal giorno dell'entrata in vigore del presente Accordo, cessa la validita del Trattato d'amicizia e cooperazione tra la Repubblica Italiana e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche del 18 novembre 1990.



Articolo 27

Il presente Accordo viene stipulato per un periodo di 20 anni e verra automaticamente rinnovato per successivi periodi quinquennali se nessuna delle Parti inviera all'altra Parte una notifica scritta, un anno prima di ogni scadenza, della propria intenzione di porvi termine.

Fatto il in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e russa entrambi i testi aventi identico valore.



PER LA REPUBBLICA ITALIANA         PER LA FEDERAZIONE RUSSA
 




____________
E' inutile discutere con un idiota...prima ti porta al suo livello e poi ti batte per esperienza.

Forum Russia Italia
Visto per la Bielorussia

Andrea
 
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[size=18:0f7d8dfe92][color=red:0f7d8dfe92][b:0f7d8dfe92]Accordo tra il Governo della Federazione Russa ed il Governo della Repubblica Italiana sulla promozione e sulla reciproca protezione degli investimenti (1996)[/b:0f7d8dfe92][/color:0f7d8dfe92][/size:0f7d8dfe92]



II Governo della Federazione Russa e il Governo della Repubblica Italiana, qui di seguito denominati Parti Contraenti, desiderando creare condizioni favorevoli per la realizzazione degli investimenti da parte degli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, tenendo conto che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti contribuiranno allo sviluppo della cooperazione economico-commerciale e tecnico-scientifica reciprocamente vantaggiosa, e stimoleranno l'iniziativa imprenditoriale nel settore degli investimenti, hanno convenuto quanto segue:



Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende ogni bene investito da un investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita con la sua legislazione, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta. Questo termine indica in particolare ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili, nonche ogni altro diritto di proprieta in rem, come pegno, garanzia, ipoteca;

b) azioni, obbligazioni, ed altri titoli, nonche depositi ed altre forme di partecipazione;

c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio avente valore economico;

d) diritti di proprieta intellettuale, inclusi in particolare diritti d'autore e diritti di proprieta industriale come ad esempio diritti di brevetto, marchi commerciali, designs industriali, denominazioni commerciali, nonche know-how, segreti commerciali e avviamento commerciale;

e) diritti per l'esercizio di attivita imprenditoriali, conferiti per legge, per contratto o sulla base di qualsiasi licenza e concessione, rilasciati in conformita con la legislazione, incluso il diritto di prospezione, coltivazione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.

2. Per "investitore" si intende una persona fisica o giuridica di ciascuna Parte Contraente, che abbia facolta, in conformita con la propria legislazione, di effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Per "persona fisica" si intende una persona fisica che sia cittadino di una Parte Contraente, in conformita con la sua legislazione.

Per "persona giuridica" si intende una compagnia e/o una sua consociata, un'azienda, una societa o qualsiasi altra entita, avente sede nel territorio di una Parte Contraente e riconosciuta come persona giuridica in conformita con la sua legislazione, indipendentemente dal fatto che la sua responsabilita sia limitata o meno.

3. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, compresi in particolare profitti, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, nonche qualsiasi pagamento in natura.

4. Per "territorio" si intende:

- il territorio della Federazione Russa o il territorio della Repubblica Italiana;

- le zone marittime adiacenti ai limiti esterni del mare territoriale di ogni territorio sopra menzionato, sulle quali lo Stato corrispondente esercita diritti sovrani e giurisdizione in base al diritto internazionale.

5. Per "attivita connessa con un investimento" si intende, tra l'altro, l'organizzazione, il controllo, la gestione, la manutenzione e la disponibilita di compagnie, filiali, agenzie, uffici o altre strutture destinate all'attivita imprenditoriale; l'ottenimento di registrazioni, licenze, permessi e altre approvazioni, necessari per la conduzione dell'attivita commerciale; l'acquisizione, l'utilizzazione e la disponibilita di qualsiasi tipo di proprieta, inclusa la proprieta intellettuale, nonche la relativa protezione; l'accesso al mercato finanziario, in particolare il prestito di mezzi finanziari, l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni e altri titoli nonche l'acquisto di valuta straniera per le importazioni necessarie alla conduzione delle attivita imprenditoriali; il marketing di beni e servizi; l'approvvigionamento e la vendita sui mercati interni e internazionai delle merci, compresi materie prime, prodotti semilavorati, carburanti ed energia, e mezzi di produzione, nonche il loro trasporto; la diffusione di informazioni commerciali.

6. Per "accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte Contraente relativo ad un investimento.



Articolo 2

Promozione e protezione reciproca degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera gli investitori del l'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e permettera tali investimenti in conformita alla propria legislazione.

2. Ciascuna Parte Contraente assicurera un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati sul proprio territorio dagli investitori del'altra Parte Contraente, manterra per essi condizioni economiche e giuridiche favorevoli e si asterra dall'adottare provvedimenti ingiustificati o discriminatori che possano arrecare danno alla gestione, al mantenimento, all'uso, alla cessione, alla trasformazione o alla liquidazione dell'investimento. A tali investimenti sara assicurata la piena protezione e sicurezza.

3. In caso di reinvestimento degli utili provenienti da un investimento o d'aumento del capitale investito tale reinvestimento o tale aumento godranno della stessa protezine e dello stesso trattamento dell'investimento iniziale.

4. Ciascuna Parte Contraente o una sua agenzia all'uopo designata puo' stipulare con rinvestitore dell'altra Parte Contraente un accordo di investimento che regolera gli specifici rapporti legali connessi all'investimento dell'investitore in questione.

5. Ciascuna Parte Contraente consentira, in conformita con la propria legislazione, agli investitori dell'altra Parte Contraente che abbiano effettuato investimenti nel proprio territorio, di impiegare personale direttivo a loro scelta indipendentemente dalla cittadinanza.

6. Ai cittadini di una Parte Contraente che sono autorizzati ad operare sul territorio dell'altra Parte Contraente in relazione agli investimenti che rientrano nell'ambito del presente Accordo, saranno garantite condizioni appropriate per la realizzazione della loro attivita professionale, in conformita con la legislazione di quest'ultima Parte Contraente.

7. Ciascuna Parte Contraente, conformemente alla propria legislazione relativa all'entrata e al soggiorno degli stranieri, permettera ai cittdini dell'altra Parte Contraente che svolgono attivita lavorative connesse ad un investimento regolato dal presente Accordo, nonche ai loro familiari, di entrare nel proprio territorio, rimanervi e lascirlo.



Articolo 3

Trattamento degli investimenti

1. Il trattamento menzionato al paragrafo 2 dell'Articolo 2 del presente Accordo, sara almeno altretanto favorevole di quello garantito agli investimenti effettuati dagli investitori di qualsiasi Stato terzo.

2. Ciascuna Parte Contraente accordera, in conformita con la propria legislazione, agli investimenti effettuati sul proprio territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti effettuati dai propri investitori.

3. Il trattamento della nazione piu' favorita, concesso in conformita con il paragrafo 1 del presente Articolo, non sara esteso ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce o riconoscera in futuro per effetto di:

- una sua partecipazione a aree di libero scambio, unioni doganali od economiche;

- accordi fra la Federazione Russa e gli Stati che costituivano l'ex Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, nel campo della cooperazione economica;

- accordi intesi ad evitare la doppia imposizione o altri accordi su questioni relative alla tassazione;

- accordi per facilitare gli scambi transfrontalieri.

4. Le disposizioni del presente Articolo saranno applicate anche alle attivita connesse con un investimento.



Articolo 4

Risarcimento per perdite

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite in relazione agli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altri conflitti armati, stati di emergenza o avvenimenti analoghi, quest'ultima Parte Contraente offrira a tali investitori, in conformita alla propria legislazione, lo stesso trattamento previsto per i propri investitori e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di qualsiasi Paese terzo. I pagamenti, previsti a titolo di risarcimento, saranno liberamente trasferibili.



Articolo 5

Esproprio

1. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno sottoposti, nel territorio dell'altra Parte Contraente, "de jure" o "de facto", totalmente o parzialmente, a nazionalizzazione, esproprio, requisizione o a qualsiasi misura avente analoghi effetti (denominati in seguito "esproprio"), se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale e contro tempestivo, adeguato ed effettivo risarcimento, nonche a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria e secondo le procedure stabilite dalla legge.

2. Il risarcimento previsto nel paragrafo 1 del presente Articolo sara equivalente al valore di mercato dell'investimento espropriato, alla data immediatamente precedente la data in cui l'esproprio sia stato effettuato o in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata ufficialmente.Nel caso in cui oggetto di esproprio sia una societa mista, costituita nel territorio di una delle Parti Contraenti, il risarcimento spettante all'investitore dell'altra Parte Contraente verra calcolato tenendo conto della quota di partecipazione di tale investitore nella societa mista, in conformita con i documenti costitutivi di quest'ultima.

3. Il risarcimento sara pagato senza indebito ritardo e in ogni caso entro tre mesi dalla data in cui e stato definito l'ammontare del risarcimento. Al risarcimento si aggiungeranno gli interessi dalla data dell'esproprio fino alla data del pagamento, calcolati al tasso ufficiale di sconto fissato dalla banca centrale della Parte Contraente sul cui territorio e stato effettuato l'investimento.

4. Il risarcimento sara pagato in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato applicabile alla data immediatamente precedente la data in cui l'esproprio sia stato effettuato o in cui la decisione di esproprio sia stata ufficialmente annunciata. Tale risarcimento sara liberamente trasferibile.

5. Tenuto conto delle disposizioni dell'Articolo 9 del presente Accordo, l'investitore di una delle due Parti Contraenti che denunci che tutto o parte del proprio investimento sia stato espropriato, avra diritto ad un tempestivo esame di tale denuncia da parte delle competenti Autorita giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, al fine di stabilire se l'esproprio abbia avuto luogo e, in caso positivo, se tale esproprio ed ogni relativo risarcimento siano conformi ai principi del diritto internazionale, nonche al fine di decidere di tutte le altre questioni ad esso connesse.

6. Le disposizioni del presente Articolo si applicheranno anche a ogni tipo di utile e, in caso di liquidazione dell'investimento, ai proventi da essa derivanti spettanti all'investitore.



Articolo 6

Trasferimento di fondi connessi con gli investimenti

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantisce che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire senza impedimenti all'estero:

a) capitale iniziale e quote aggiuntive, per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;

b) qualsiasi reddito;

c) somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento;

d) somme destinate al rimborso di prestiti relativi ad un investimento;

e) remunerazioni e altre indennita percepite da cittadini dell'altra Parte Contraente per impieghi retribuiti e servizi forniti nell'attuazione di un investimento effettuato nel suo territorio, nella misura e secondo le modalita previste dalla propria legislazione.

2. Tenuto conto dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti, di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, il trattamento della nazione piu' favorita.



Articolo 7

Surroga

1. Nel caso in cui una Parte Contraente o una istituzione da lei designata abbia concesso una garanzia contro rischi non commerciali per un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore sulla base di tale garanzia, quest'ultima Parte Contraente riconoscera la surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente.

2. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o all'istituzione da lei designata in virtu' di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.



Articolo 8

Modalita di trasferimento dei fondi

II trasferimento dei fondi di cui agli Articoli 4, 6 e 7 del presente Accordo verra effettuato senza indebito ritardo, dopo che l'investitore avra adempiuto a tutti gli obblighi fiscali in conformita con le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio e stato effettuato l'investimento. Tale trasferimento sara effettuato in valuta convertibile.

La conversione in valuta convertibile degli importi da trasferire sara effettuata al tasso di cambio di mercato applicabile alla data della richiesta dell'investitore; ove cio' non fosse possibile, al tasso di cambio applicabile alla data concordata fra l'istituto bancario e l'investitore.



Articolo 9

Composizione di controversie tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte Contraente

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra una Parte Contraente e un investitore dell'altra Parte Contraente, in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo dei risarcimenti, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.

2. Qualora tale controversia non sia stata risolta amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, essa, puo' essere sottoposta, a scelta dell'investitore, all'esame di:

- un Tribunale competente o un Tribunale Arbitrale della Parte Contraente sul cui territorio e stato effettuato 1'investimento;

- un Tribunale Arbitrale ad hoc, costituito in conformita con il Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL);

- qualsiasi altro foro arbitrale internazionale concordato dalle parti in causa.

3. Nel caso in cui la controversia sia stata sottoposta al Tribunale Arbitrale previsto al punto 2. b) del presente Articolo, si applicheranno le seguenti, disposizioni:

- il Tribunale Arbitrale sara composto da tre arbitri;

- il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma agira in qualita di competente autorita preposta alla nomina;

- sede dell'arbitrato sara Stoccolma salvo diverso accordo tra le parti in causa;

- il Tribunale Arbitrale decidera sulla base delle disposizioni del presente Accordo nonch e dei principi di diritto internazionale comunemente riconosciuti.

4. Nel caso in cui sia stato concluso un accordo di investimento, verranno applicate le procedure di regolamento delle controversie previste in detto accordo.



Articolo 10

Regolamento delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Qualsiasi controversia tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovra essere, per quanto possibile, composta amichevolmente per via diplomatica.

2. Nel caso in cui la controversia non sia stata composta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte Contraente, essa verra sottoposta, su richiesta di una delle Parti Contraenti, ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformita con le disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verra costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente nominera un membro del Tribunale. In seguito questi due membri eleggeranno un cittadino di uno Stato terzo, che svolgera le funzioni di Presidente. Il Presidente sara nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non sono ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti potra, in mancanza di diverse intese, richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora il Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi altro motivo non gli fosse possibile procedere alla nomina, ne verra fatta richiesta al Vice Presidente della Corte.Nel caso in cui anche il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi altro motivo, non possa effettuare le nomine, verra invitato a provvedere il membro della Corte Internazionale di Giustizia piu' anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale decidera a maggioranza dei voti. Le sue decisioni saranno vincolanti per entrambe le Parti Contraenti. Ciascuna Parte Contraente sosterra le spese connesse con l'attivita del membro del Tribunale da lei designato e quelle per il proprio rappresentante alle udienze. Le spese per l'attivita del Presidente e le altre spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura uguale.Il Tribunale Arbitrale stabilira le proprie procedure autonomamente.



Articolo 11

Applicazione dell'Accordo

II presente Accordo verra applicato a tutti gli investimenti realizzati dagli investitori di una Parte Contraente sul territorio dell'altra Parte Contraente a partire dal 10 febbraio 1947.



Articolo 12

Applicazione di disposizioni varie

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito entrambe le Parti Contraenti, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni piu' favorevoli.

2. Qualora il trattamento riservato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, in conformita con la sua legislazione oppure sulla base di un accordo di investimento, sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra applicato il trattamento piu' favorevole.



Articolo 13

Entrata in vigore dell'Accordo

1. Il presente Accordo entrera in vigore alla data dell'ultima notifica scritta che confermi l'avvenuto espletamento di tutte le procedure nazionali da parte delle Parti Contraenti.



Articolo 14

Durata e scadenza dell'Accordo

1. Il presente Accordo rimarra in vigore per quindici anni a partire dalla data del completamento delle procedure di cui all'Articolo 13 del presente Accordo e restera in vigore per ulteriori periodi di cinque anni, fino a che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto almeno un anno prima della scadenza del periodo di validita corrispondente.

2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori dieci anni a partire da tali date.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai propri Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 9 aprile 1996, in due esemplari, ciascuno in lingua russa e in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
 




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E' inutile discutere con un idiota...prima ti porta al suo livello e poi ti batte per esperienza.

Forum Russia Italia
Visto per la Bielorussia

Andrea
 
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[size=18:66625ffe15][color=red:66625ffe15][b:66625ffe15]Convenzione tra il Governo della Federazione Russa e il Governo della Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali (1996) [/b:66625ffe15][/color:66625ffe15][/size:66625ffe15]



Il Governo della Federazione Russa e il Governo della Repubblica Italiana, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali e allo scopo di promuovere la cooperazione economica tra i due Paesi Hanno convenuto quanto segue:



Articolo 1

SOGGETTI

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.



Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti o loro suddivisioni politiche o amministrative o enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonchè le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

(a) per quanto conceme la Federazione Russa:

1 - l'imposta sugli utili (reddito) di imprese ed organizzazioni;

2 - l'imposta sul reddito delle persone fìsiche;

3 - l'imposta sui beni delle imprese;

4 - le imposte sui beni delle persone fisiche;

(qui di seguito indicate quali "imposta russa")

(b) per quanto conceme l'Italia:

1 - l'imposta sul reddito delle persone fìsiche;

2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

3 - l'imposta locale sui redditi;

4 - l'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte;

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

4. La Convenzione si applicherà  anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità  competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.



Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

(a) il termine "Russia" designa la Federazione Russa e, quando è usato in senso geografico, designa il suo territorio, comprese le acque inteme ed il mare territoriale, lo spazio aereo, ed inoltre la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale sulle quali la Federazione russa ha piena sovranità  ed esercita i propri diritti conformemente al diritto intemazionale e federale;

(b) il termine "Italia" designa il territorio della Repubblica italiana e, quando è usato in senso geografico, designa il suo territorio, comprese le acque inteme, il mare territoriale e lo spazio aereo, e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano le quali, conformemente al diritto intemazionale e alla legislazione italiana concernente la ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali, possono essere considerate come zone sulle quali l'Italia può esercitare i suoi diritti per quanto conceme il fondo ed il sottosuolo marini, nonchè le loro risorse naturali;

(c) le espressioni "uno Stato Contraente" e "l'altro Stato Contraente" designano, come il contesto richiede, la Russia o l'Italia;

(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società  ed ogni altra associazione di persone;

(e) il termine "società " designa qualsiasì persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

(f) le espressioni "impresa di uno Stato Contraente" e "impresa dell'altro Stato Contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato Contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato Contraente;

(g) l'espressione "traffico intemazionale" designa qualsiasi attività  di trasporto effettuato per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un'impresa residente di uno degli Stati Contraenti, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località  situate nell'altro Stato Contraente.

(h) il termine "nazionali" designa:

(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità  di uno Stato Contraente;

(ii) le persone giuridiche, le società  di persone, e le associazioni costituite in conformità  della legislazione in vigore in uno Stato Contraente;

(i) l'espressione "autorità  competente" designa:

(i) per quanto conceme la Russia, il Ministero delle Finanze della Federazione russa od il suo rappresentante autorizzato;

(ii) per quanto conceme l'Italia, il Ministero delle Finanze.

2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato Contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato Contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.



Articolo 4

RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato Contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, luogo di costituzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di i entrambi gli Stati Contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

(a) detta persona è considerata residente dello Stato Contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati Contraenti, è considerata residente dello Stato Contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

(b) se non si può determinare lo Stato Contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati Contraenti, essa è considerata residente dello Stato Contraente in cui soggiorna abitualmente;

(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati Contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato Contraente del quale ha la nazionalità ;

(d) se detta persona ha la nazionalità  di entrambi gli Stati Contraenti, o non ha la nazionalità  di alcuno di essi, le autorità  competenti degli Stati Contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente d'i entrambi gli Stati Contraenti, essa è considerata residente dello Stato in cui si trova la sua direzione effettiva.



Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività .

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

(a) una sede di direzione;

(b) una succursale;

(c) un ufficio;

(d) un'officina;

(e) un laboratorio;

(f) una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;

(g) un cantiere di costruzione, di montaggio, o di installazione la cui durata oltrepassa i 12 mesi.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;

(b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

(c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

(d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

(e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di pubblicità , di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività  analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario per l'impresa.

4. Una persona che agisce in uno Stato Contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato Contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui 1'attività  di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato Contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto Stato la propria attività  per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività .

6. Il fatto che una società  residente di uno Stato Contraente controlli o sia controllata da una società  residente dell'altro Stato Contraente ovvero svolga la propria attività  in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sè motivo sufficiente per far siderare una qualsiasi delle dette società  una stabile organizzazione dell'altra.



Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi agricoli e forestali) situati nell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità  della legislazione dello Stato Contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà  fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerali, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.



Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività  nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività , gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato Contraente svolge la sua attività  nell'altro Stato Contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato Contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività  identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese tenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora .uno degli Stati Contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa,la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato Contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà  essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto da parte di detta stabile organizzazione di beni o merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per I procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.



Articolo 8

UTILI DERIVANTI DA TRASPORTO INTERNAZIONALE

l. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico intemazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili solamente nello Stato Contraente di cui è residente la persona che ritrae tali utili.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo intemazionale di esercizio.



Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

Allorchè

a) un'impresa di uno Stato Contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato Contraente, o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato Contraente e di un'impresa dell'altro Stato Contraente, e nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.



Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società  residente di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato Contraente di cui la società  che paga i dividendi è residente ed in conformità  della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario è una società  che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società  che distribuisce i dividendi (tale quota di partecipazione deve essere pari almeno a 100.000 dollari statunitensi o l'equivalente di tale somma in altra valuta);

(b) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Le autorità  competenti degli Stati Contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità  di applicazione di tale limitazione.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società  per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società  distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, svolga nell'altro Stato Contraente, di cui è residente la società  che paga i dividendi, un'attività  industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure eserciti una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli elementi del reddito sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una società  residente di uno Stato Contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società , a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, ne prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società , anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.



Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato Contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato Contraente dal quale essi provengono ed in conformità  della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è 'effettivo beneficiario, l'imposta cosi applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità  competenti degli Stati Contraenti regoleranno di comune accordo le modalità  di appplicazione di tale limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni o obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli iteressi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività  industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.

5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato Contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato Contraente, ha in uno Stato Contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità  viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato Contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità  della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.



Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato Contraente e pagati -ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se tale residente è il beneficiario effettivo dei canoni.

2. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonchè per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente dal quale provengono i canoni, un'attività  commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.

4. Se in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente Articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità  della legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.



Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato Contraente in cui detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili che un'impresa di uno Stato Contraente ritrae dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico intemazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto in tale Stato.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato Contraente di cui l'alienante è residente.



Articolo 14

REDDITI DA PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività  di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale residente non disponga abitualmente nell'altro Stato Contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività . Se egli dispone di tale base fìssa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività  indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonchè le attività  indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.



Articolo 15

REDDITI DA LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività  dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività  non venga svolta nell'altro Stato Contraente. Se l'attività  è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato Contraente riceve in corrispettivo di un'attività  dipendente svolta nell'altro Stato Contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati da un'impresa di uno Stato Contraente in traffico intemazionale, sono imponibili in tale Stato Contraente.



Articolo 16

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato Contraente riceve in qualità  di membro del consiglio di amministrazione di una società  residente dell'altro Stato Contraente, sono imponibili in detto altro Stato.



Articolo 17

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato Contraente in qualità  di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità  di musicista, nonchè di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Qualora il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità , è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi,detto reddito può essere tassato nello Stato Contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.



Articolo 18

PENSIONI

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.



Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1.

a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato;

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato Contraente in cui i servizi vengono resi se la persona fisica è un residente di detto Stato che non ha la nazionalità  dell'altro Stato Contraente e che:

i) ha la nazionalità  di detto Stato; o

ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2.

a) Le pensioni corrisposte da uno Stato Contraente o da una una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità , senza avere la nazionalità  dello Stato da cui riceve la pensione.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività  industriale o commerciale esercitata da uno Stato Contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.



Articolo 20

PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI

Un professore, un insegnante, o un ricercatore il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato Contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università , collegio, scuola od altro analogo istituto il quale è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato Contraente, è esente da imposta nel detto primo Stato Contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività  di insegnamento o di ricerca per un periodo non superiore a due anni.



Articolo 21

STUDENTI

Le somme che uno studente o apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, residente dell'altro Stato Contraente e che soggiorna nel primo Stato Contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme, direttamente connesse con tali studi o formazione professionale, provengano da fonti situate fuori di detto Stato.



Articolo 22

ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato Contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente un'attività  industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell'altro Stato Contraente secondo la propria legislazione.

3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra le persone che hanno svolto le attività  da tu ritraggono i redditi di cui al paragrafo 1, il pagamento per tali attività  eccede quello che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità  con la legislazione di ciascuno Stato Contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.



Articolo 23

PATRIMONIO

1. II patrimonio costituito da beni immobili, specificati all'art. 6, posseduti da un residente di uno Stato Contraente e situati nell'altro Stato Contraente, è imponibile in detto altro Stato.

2. II patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato Contraente nell'altro Stato Contraente per l'esercizio di una professione indipendente sono imponibili in detto altro Stato.

3. Il patrimonio costituito da navi e da aeromobili utilizzati nel traffico intemazionale, di proprietà  di un residente di uno Stato Contraente, nonchè dai beni mobili relativi al loro esercizio è imponibile soltanto in detto Stato Contraente.

4. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato Contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.



Articolo 24

ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà  eliminata in conformità  ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Per quanto concerne la Russia:

Se un residente della Russia ritrae redditi o possiede un patrimonio che, in conformità  con le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, l'ammontare dell'imposta su detto reddito o patrimonio da corrispondere in Italia sarà  considerata come credito dell'imposta russa. L'ammontare di tale credito, tuttavia, non può eccedere la quota di imposta attribuibile a detto reddito o patrimonio calcolata in Russia.

3. Per quanto concerne l'Italia:

(a) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Russia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi calcolate l'imposta sui redditi pagata in Russia, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sarà  accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

(b) Se un residente dell'Italia possiede elementi di patrimonio che, in conformità  con le disposizioni di questa Convenzione, sono imponibili in Russia, l'imposta sul patrimonio versata in Russia sarà  considerata come credito dell'imposta italiana sul patrimonio relativa allo stesso elemento di patrimonio. Il credito tuttavia non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detto elemento di patrimonio posseduto in Russia nella proporzione in cui lo stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo.



Articolo 25

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato Contraente non sono assoggettati nell'altro Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati Contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato Contraente ha nell'altro Stato Contraente non deve essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività . La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato Contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato Contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni fiscali che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11, o il paragrafo 4 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato Contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni come se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato. Parimenti, i debiti di un'impresa di uno Stato Contraente nei confronti di un residente dell'altro Stato Contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio tassabile di detta impresa, alle stesse condizioni come se essi fossero stati contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato Contraente, il cui patrimonio è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato Contraente, non sono soggettate nel primo Stato Contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle imposte che costituiscono l'oggetto della presente Convenzione.



Articolo 26

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati Contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità  competente dello Stato Contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato Contraente di cui possiede la nazionalità . Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che ha dato luogo all'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L'autorità  competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà  del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità  competente dell'altro Stato Contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità  competenti degli Stati Contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà  o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione.

4. Le autorità  competenti degli Stati Contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle Autorità  competenti degli Stati Contraenti.



Articolo 27

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità  competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi inteme degli Stati Contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonchè per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato Contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione intema di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità  (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità  utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nelle sentenze.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato Contraente l'obbligo:

(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato Contraente;

(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato Contraente;

(c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, di affari, industriali, professionali o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

(d) con riferimento ad altre imposte su reddito o patrimonio, sulle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia.



IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.



FATTA a Roma, il 9 aprile 1996, in duplice esemplare, nelle lingue russa, italiana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione dei testi in russo e italiano, il testo inglese verrà  considerato quello valido.



Per il Governo della Federazione russa



Per il Governo della Repubblica italiana




PROTOCOLLO AGGIUNTIVO



alla Convenzione tra il Governo della Federazione Russa e il Governo della Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Federazione Russa e il Governo della Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che:

a. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività  di detta stabile organizzazione;

b. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 8, gli utili derivanti dal'esercizio, in traffico intemazionale, di navi o di aeromobili comprendono:

i) gli utili derivanti dall'impiego, dalla manutenzione o dal noleggio di container (inclusi rimorchi, chiatte, e la relativa attrezzatura per il trasporto di container) utilizzati per il trasporto in traffico internazionale di beni o merci; e

ii) gli utili derivanti dal noleggio di navi o aeromobili armati ed equipaggiati e gli utili derivanti dal noleggio di navi o aeromobili a scafo nudo, a condizione in quest'ultimo caso che essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall esercizio in traffico intemazionale di navi o di aeromobili;

c. Qualora in conformità  alle disposizioni dell'articolo 9, da parte di uno Stato Contraente venga effettuata una rideterminazione nei confronti di una persona, l'altro Stato Contraente, nella misura in cui riconosca che tale rideterminazione rispecchia intese o condizioni che sarebbero state stabilite tra persone indipendenti, attua le variazioni corrispondenti nei confronti delle persone che sono in relazione con detta persona e che sono soggette alla giurisdizione fiscale di detto Stato. Tali variazioni si effettueranno soltanto in conformità  alla procedura amichevole di cui ali articolo 26;

d. Con riferimento all'articolo 25, le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. L'espressione "disposizioni inteme" comprende in ogni caso le disposizioni per limitare la deducibilità  di spese ed analoghi oneri deducibili derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato Contraente ed imprese situate nell altro Stato Contraente;

e. Con riferimento al paragrafo 1 dell'Articolo 26, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non è in alternativa con le procedure contenziose nazionali che vengono in ogni caso preventivamente iniziate laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla presente Convenzione.

f. Le imposte riscosse in uno Stato Contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta del contribuente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia regolato dalle disposizioni della presente Convenzione. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato Contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato Contraente di cui il contribuente è residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefìci previsti dalla presente Convenzione.

La presente disposizione non può essere interpretata nel senso di impedire alle autorità  competenti degli Stati Contraenti di stabilire modalità  diverse di applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione.



FATTO a Roma il 9 aprile 1996, in duplice esemplare, nelle lingue russa, italiana e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione dei testi in russo e italiano, il testo inglese verrà  considerato quello valido.
 




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E' inutile discutere con un idiota...prima ti porta al suo livello e poi ti batte per esperienza.

Forum Russia Italia
Visto per la Bielorussia

Andrea
 
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[size=18:c1fd1f3d8d][color=red:c1fd1f3d8d][b:c1fd1f3d8d]Piano di azione nelle relazioni tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa (1998) [/b:c1fd1f3d8d][/color:c1fd1f3d8d][/size:c1fd1f3d8d]



La Repubblica Italiana e la Federazione Russa, nel prendere atto con soddisfazione dell'eccellente evoluzione dei loro rapporti nei campi politico, economico-commerciale, tecnico-scientifico, culturale e altri, intendono arricchire e consolidare la loro collaborazione in modo da farla evolvere verso un autentico partenariato che abbia come base di riferimento il Trattato di Amicizia e Collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa firmato il 14 ottobre 1994. In tale prospettiva e a tal fine esse hanno adottato il presente piano di azione.



I. COOPERAZIONE E DIALOGO POLITICO

1. Le Parti, avendo a mente quanto previsto dall'articolo 7 del Trattato di Amicizia e Collaborazione, ribadiscono l'impegno di intensificare i contatti politici a tutti i livelli, al fine di ampliare la cooperazione sul piano internazionale e, qualora possibile, promuovere l'adozione di posizioni convergenti.

2. A tal fine i Ministri degli Affari Esteri dei due paesi si incontreranno di norma non meno di due volte all'anno.

3. Le Parti convengono inoltre di istituzionalizzare il loro dialogo politico mediante l'attivazione di un sistema di consultazioni rafforzate su temi politici di reciproco interesse, che saranno di volta in volta concordati o richiesti da una della Parti. In tale contesto avranno luogo, almeno due volte all'anno e di norma alternativamente nelle due capitali, incontri a livello di Vice-Ministri degli Affari Esteri e/o Direttori Generali, nonchè consultazioni periodiche a livello di Capi dei dipartimenti. A tutti i suindicati incontri potranno essere chiamati a partecipare esperti tecnici di entrambi i Paesi appartenenti ad Amministrazioni diverse dal Ministero degli Affari Esteri. Le Parti inoltre, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6. del Trattato di Amicizia e Collaborazione, utilizzeranno le rispettive Ambasciate e Rappresentanze presso le corrispondenti organizzazioni intemazionali per attuare sul piano locale le iniziative congiunte decise a livello politico.

4. Le Parti si daranno reciproco sostegno per la partecipazione a fori allargati o ristretti in cui si trattino questioni che direttamente le concemono.

5. Le Parti si consulteranno in particolare sulle attività  delle Nazioni Unite, sui temi della sicurezza, compresi i rispettivi aspetti del disarmo nucleare e convenzionale, la non proliferazione nucleare, il controllo dell'esportazione degli armamenti, sulle situazioni di crisi che dovessero insorgere sul piano intemazionale, sulle tematiche afferenti le regioni del Mar Nero e del Mediterraneo, compresi i Balcani ed il Medio Oriente, sulla lotta alla criminalità  organizzata e al terrorismo intemazionale.

6. Le Parti confermano il loro sostegno alle Nazioni Unite e intendono contribuire alla loro riforma affinchè l'Organizzazione possa rispondere alle sfide del XXI secolo. L'azione delle Parti, anche in futuro, mirerà  a promuovere l'efficacia, la trasparenza e la democratizzazione dell'ONU. Oltre alle consultazioni tra i Ministeri degli Affari Esteri dei due Paesi, Esse incoraggeranno stretti contatti di lavoro e periodici scambi di opinioni tra le Rappresentanze della Repubblica Italiana e della Federazione Russa presso l'ONU a New York, a Ginevra e a Vienna al fine di armonizzare nei limiti del possibile le loro posizioni.

7. Le Parti confermano il proprio attaccamento alla Convenzione di Parigi sulla Proibizione delle Armi Chimiche mirante a liberare interamente il mondo da tale categoria di anni di distruzione di massa. Esse riconoscono che il conseguimento di questo obiettivo richiederà  un impegno considerevole nei campi politico, diplomatico, tecnologico e finanziario. A tal fine Esse si adopereranno per coordinare sempre più strettamente la propria azione in seno all'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche. Inoltre, riconoscendo l'esigenza di eliminare in modo sicuro e ecologicamente corretto gli esistenti arsenali chimici, le Parti dichiarano la propria intenzione di concludere nei tempi più brevi possibile un accordo-quadro sul contributo tecnologico e finanziario dell'Italia alla realizzazione del programma federale sulla liquidazione degli arsenali chimici della Federazione Russa.

8. Le Parti considerano l'Europa la loro casa comune e si adopereranno affinchè i paesi europei moltiplichino i loro sforzi a favore della pace, della stabilità  e della sicurezza, sviluppando al tempo stesso relazioni di buon vicinato, reciproco rispetto, crescente fiducia, mutuo beneficio, con-l'obiettivo di costruire un vero partenariato. Riconoscendo il ruolo centrale dell'OSCE a garanzia della sicurezza e stabilità  in Europa, le Parti confermano il loro impegno a promuovere la costruzione di una nuova architettura di sicurezza europea, e a seguito delle decisioni del Vertice di Lisbona e del Consiglio dei Ministri di Copenaghen pongono al centro della collaborazione in ambito dell'OSCE l'elaborazione di un Documento - Carta globale e ricco di contenuti sulla sicurezza europea. Riconoscendo il ruolo chiave del Trattato sulle Forze Armate convenzionali in Europa, le Parti sottolineano l'importanza del processo di adattamento del Trattato a garanzia della stessa sicurezza di tutti gli Stati partecipanti indipendentemente dalla loro appartenenza ad alleanze politico-militari, per consolidare i loro rapporti nel campo della sicurezza e del rafforzamento della fiducia. Nel quadro dell'attività  del foro OSCE di Cooperazione e per la Sicurezza, le Parti concordano sull'opportunità  di promuovere un'evoluzione del documento di Vienna '94 e l'elaborazione di nuove misure per il controllo degli armamenti. Esse ribadiscono inoltre il loro sostegno allo sviluppo della dimensione umana e di quella economica dell'OSCE, al lavoro del "Gruppo di Minsk" e dell'attività  delle missioni OSCE di lunga durata nelle aree di crisi in Europa.

9. Le Parti attribuiscono grande importanza all'entrata in vigore e all'attuazione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra la Federazione Russa e l'Unione Europea, chiamato ad elevare i reciproci rapporti ad un livello qualitativamente nuovo. A tale riguardo Esse contribuiranno al dialogo bilaterale con particolare riferimento alla collaborazione politica tra la Federazione Russa e l'Unione Europea.

10. Le Parti avvieranno i passi necessari per una piena e tempestiva attuazione delle iniziative di dialogo e cooperazione previste dall'Atto Fondatore per la Cooperazione e Sicurezza tra la Federazione Russa e l'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord e, in particolare, per una efficace e costruttiva attività  del Consiglio Permanente Congiunto.

11. Le Parti prendono atto con soddisfazione della loro collaborazione nell'ambito del G8 e ribadiscono l'impegno di fornire un contributo alla soluzione dei problemi globali nella prospettiva del Terzo Millennio.



II. COOPERAZIONE NEL SETTORE ECONOMICO, INDUSTRIALE E FINANZIARIO

La Repubblica Italiana e la Federazione Russa, valutando positivamente la loro cooperazione nel settore economico, industriale e finanziario sono giunte alla conclusione che esistono favorevoli presupposti per il suo rafforzamento con vantaggiò per entrambi i Paesi su base stabile ed a lungo termine.

1. Le Parti continueranno ad utilizzare pienamente il meccanismo di cooperazione intergovemativa che si articola nel Consiglio Italo-Russo di Cooperazione economica, industriale e finanziaria, e nei suoi Gruppi di Lavoro, nonchè nel'Comitato degli Imprenditori operante sotto l'egida del Consiglio.

2. Le Parti concordano sull'importanza di uno sviluppo costante e fruttuoso della cooperazione economica intemazionale attraverso l'armonizzazione delle relazioni economiche e commerciali. Le Parti inoltre faranno tutti gli sforzi possibili per l'approfondimento e la diversificazione dei rapporti commerciali italo-russi.

3. Le Parti sono consapevoli dell'importanza dello sviluppo della cooperazione tra l'Unione Europea e la Federazione Russa anche per quanto concerne l'andamento dei rapporti economici italo-russi. Nell'intento di concorrere alla realizzazione di un autentico partenariato tra la Federazione Russa e l'Unione Europea, le Parti manterranno consultazioni bilaterali con riferimento all'attività  degli organi congiunti (il Consiglio di cooperazione, il Comitato di cooperazione, il Comitato di cooperazione parlamentare) costituiti tra l'Unione Europea e la Federazione Russa in conformità  all'Accordo di Partenariato e di Cooperazione, entrato in vigore il 1 Dicembre 1997. Le Parti dedicheranno particolare attenzione alla messa in opera globale di tale Accordo. Le Parti considerano che la liberalizzazione del proprio commercio bilaterale - nel rispetto degli Accordi multilaterali sul commercio intemazionale rispettivamente sottoscritti - si tradurrà  in un contributo importante al processo generale verso l'armonizzazione delle relazioni economiche e commerciali intemazionali. Le Parti considerano importante che siano tenuti costanti contatti permanenti tra la Rappresentanza della Federazione Russa e quella della Repubblica Italiana presso l'Unione Europea.

4. Le Parti incoraggeranno un costante scambio d'informazioni e d'esperienze tra i competenti Ministeri dei due Paesi, nei diversi settori delle loro relazioni economiche, per facilitare la positiva definizione delle questioni attinenti alla cooperazione della Federazione Russa con l'Unione Europea, i Paesi Terzi e le Organizzazioni Internazionali. A questo fine potranno anche essere concordati scambi di funzionari per permanenze d'informazione presso le Amministrazioni competenti di ciascuno dei due Paesi.

5. Convinte che il successo delle trasformazioni democratiche ed economiche della Federazione Russa sarà  favorito dalla rapida integrazione della stessa nei rapporti economici mondiali, le Parti collaboreranno nel Consiglio d'Affari Europeo, creato sotto l'egida della OSCE, e nell'ambito della Conferenza Carta dell'Energia e del Club di Parigi. La Parte italiana vivamente auspica il positivo sviluppo e la favorevole conclusione dei negoziati per l'accesso della Federazione Russa all'OMC. Le Parti manterranno i contatti di lavoro intesi a facilitare la soluzione dei problemi che si pongono sul cammino dell'ingresso della Federazione Russa nell'OCSE, nonche per agevolare la cooperazione della Federazione Russa con il FMI, la BM e la BERS.

6. Le Parti svilupperanno la loro cooperazione anche nel quadro delle iniziative di carattere regionale, ivi comprese le possibilità  che si stanno aprendo nell'ambito della CEI, della BSEC e del Processo Euro-Mediterraneo.

7. Tenendo conto dell'importanza degli accordi italo-russi firmati negli ultimi tempi - quali l'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti, la Convenzione contro la doppia imposizione, l'Accordo di cooperazione e di aiuto reciproco nel campo del controllo valutario, l'Accordo di Cooperazione per le materie tecnico militari e per l'industria di Difesa - le Parti confermano la loro disponibilità  ad ampliare e completare, con ulteriori intese, la loro cooperazione economica, commerciale e finanziaria.

8. Le Parti auspicano una trasformazione qualitativa nella struttura del commercio reciproco, tramite l'incremento degli scambi di prodotti ad elevato contenuto tecnologico, individuando, quali settori in cui tali scambi potranno svilupparsi nel lungo termine, quelli dell'aviazione, dello spazio, delle telecomunicazioni, dei servizi postali, della conversione a fini civili delle aziende operanti per la Difesa e, più in generale, le produzioni di alta tecnologia.

Le Parti hanno preso nota con compiacimento delle iniziative congiunte intese al rafforzamento della cooperazione italo-russa in settori chiave dell'economia come quelli automobilistico, energetico, agroindustriale, dei trasporti e delle opere infrastrutturali. La Parte russa appoggerà  in particolare l'organizzazione della produzione congiunta della serie di autovetture di media cilindrata a Niznij Novgorod e degli autobus per il trasporto urbano a San Pietroburgo e in altre regioni della Federazione Russa. Le Parti incoraggeranno in tutti i modi la collaborazione tra Enti, imprese ed altri soggetti economici dei due Paesi anche mediante la costituzione e l'attività  di Società  Miste nonche altre forme di cooperazione industriale. In tale quadro, le Autorità  italiane e russe si adopereranno per assicurare, in concreto, favorevoli condizioni e trattamento agli investimenti effettuati nei rispettivi territori da persone fìsiche e giuridiche dell'altra Parte in base alle disposizioni ed allo spirito dell'Accordo italo-russo sulla promozione e protezione degli investimenti, sottoscritto a Roma il 9 aprile 1996.

9. Le Parti reputano che lo sviluppo del commercio italo-russo e in genere della cooperazione economica esiga un'efficace collaborazione nel campo finanziario. Le Parti continueranno a ricercare l'approfondimento della loro cooperazione in campo finanziario e studieranno le possibilità  del migliore utilizzo del meccanismo per il finanziamento dei progetti congiunti di cooperazione, nonchè il ricorso a fonti alternative non statali di finanziamento. In quest'ottica Esse auspicano l'intensificazione della cooperazione tra istituti bancari dei due Paesi. La Parte russa nota con soddisfazione la ripresa dell'attività  della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (SACE) nei confronti della Russia.

10. Le Parti dedicheranno particolare attenzione alla promozione degli investimenti, attraverso il perfezionamento delle normative corrispondenti e l'intervento d'istituti di credito ed assicurativi specializzati.

11. Al fine di favorire la cooperazione economica bilaterale le Parti collaboreranno, anche nell'ambito dei progetti di trasporto europei e regionali, allo sviluppo delle infrastnitture per i trasporti che collegano la Repubblica Italiana e la Federazione Russa.

12. Le Parti, costatando con soddisfazione l'intensificarsi dei loro rapporti, riconoscono l'opportunità  di utilizzare pienamente il potenziale della cooperazione interregionale nel rispetto delle ripartizioni delle competenze tra i livelli nazionali e regionali. Le Parti reputano che un lavoro più stretto con le Regioni favorirà  la crescita dei tradizionali scambi d'affari e degli investimenti nonchè l'incremento di iniziative concrete.

13. Le Parti rilevano, in base all'esperienza pluriennale di cooperazione ed all'analisi delle sue prospettive, che i rapporti economici fra i due Paesi si riferiscono prioritariamente all'energia, alla meccanica, alla chimica, alla petrolchimica, all'industria farmaceutica, all'industria leggera ed alimentare, al settore agroalimentare, alla metallurgia, alla produzione di materiale per le comunicazioni, all'edilizia. Le Parti valutano positivamente l'attività  dei gruppi congiunti di lavoro, svolta nei settori di cooperazione sopraindicati. Le Parti ritengono di notevole utilità  l'ampliamento della cooperazione tra le Unioni e le Associazioni russe e italiane, con natura settoriale o territoriale, composte di produttori ed esportatori, che - affiancando la Camera di Commercio Italo-Russa - promettono di diventare uno strumento efficace per l'accrescimento dei rapporti commerciali fra l'Italia e la Federazione Russa. Le Parti concordano infine sulla necessità  di incoraggiare la cooperazione tra le piccole e medie imprese dei due Paesi.

14. In relazione all'iniziativa del Presidente della Federazione Russa, B.N. Eltsin, per la migliore preparazione dei quadri manageriali degli enti economici e delle imprese della Federazione Russa, le due Parti intendono realizzare attività  di collaborazione per la formazione di dirigenti di aziende russe in settori chiave per lo sviluppo industriale e per il rafforzamento economico della Federazione Russa. Ove opportuno, le Parti concluderanno accordi specifici per la disciplina della loro collaborazione in questo campo. Le Parti inoltre si attiveranno presso le istanze dell'UE per la messa in esecuzione di progetti per la formazione professionale di quadri manageriali russi nell'ambito del programma TACIS e della Fondazione Europea per la formazione di Torino (ETF)

15. Le Parti reputano infine opportuna l'intensificazione della propria cooperazione economica ed industriale all'indirizzo dei paesi terzi, attraverso la partecipazione congiunta a progettazioni e forniture di impianti, esecuzione di lavori edili, di montaggio ed altri, sfruttamento delle risorse naturali, esecuzione di commesse statali, anche nel settore dell'industria della difesa laddove consentito dalle loro legislazioni.



III. COOPERAZIONE SCIEINTIFICA E TECNOLOGICA

1. La Repubblica Italiana e la Federazione Russa prendono atto del ruolo chiave assunto dal progresso scientifico e tecnologico nello sviluppo della società  moderna e della sua crescente influenza sulla formazione del panorama mondiale nel secolo a venire; valutano con soddisfazione i risultati raggiunti grazie alla cooperazione bilaterale nei diversi campi della ricerca fondamentale e applicata e delle nuove tecnologie; prendono atto dell'eccellente livello di collaborazione fra gli istituti scientifici e tecnologici e le università  dei due Paesi; constatano l'esistenza di una solida base per sviluppare il potenziale della cooperazione nella sfera scientifica e tecnologica.

2. Le Parti valutano positivamente l'importanza e l'attualità  dell'Accordo intergovemativo sulla cooperazione scientifica e tecnologica firmato il 1° dicembre 1995, rilevando specialmente il meccanismo chiaro della regolamentazione sulle questioni della proprietà  intellettuale, formulato in esso.

3. Analizzati lo stato e le tendenze di sviluppo della scienza e della tecnologia nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa, le Parti ritengono che le direttrici prioritarie della cooperazione scientifica e tecnologica saranno:

la ricerca di base e applicata nei campi delle scienze naturali, ivi comprendendo le fonti energetiche, dei nuovi materiali, dello spazio, della medicina e sanità , delle scienze farmacologiche, dell'agricoltura e del settore agro-industriale;
le tecnologie informatiche e la elaborazione dati;
le ricerche industriali e l'innovazione tecnologica;
i problemi ecologici e la tutela dell'ambiente.
4. Per determinare le priorità  di finanziamento nella selezione dei progetti di cooperazione, le Parti si baseranno sui seguenti criteri:

la corrispondenza dei progetti alle direttrici prioritarie nazionali dello sviluppo della scienza e della tecnologia nei due Paesi;
il carattere interdisciplinare dei progetti e la loro efficacia verso la creazione di nuove tecnologie;
la correlazione dei progetti bilaterali con i progetti internazionali multilaterali, in particolare con i programmi dell'Unione Europea.
5. Le Parti favoriranno in tutti i modi il finanziamento dei progetti comuni da parte di fonti private.

6. La cooperazione scientifica e tecnologica direttamente finanziata dalle Parti sarà  realizzata in conformità  alle legislazioni nazionali e agli impegni intemazionali e può avvenire, in particolare, nelle seguenti forme:

scambio di pubblicazioni, documentazioni e informazioni;
progetti e pubblicazioni comuni;
mostre, simposi, tavole rotonde e esposizioni su temi scientifici e tecnologici;
soggiorni di ricerca di breve e lungo periodo.
7. Nel contesto dell'evoluzione globale dell'informazione una direttrice fondamentale della collaborazione italo-russa sarà  anche il campo dell'impiego e della diffusione delle Nuove Tecnologie Informatiche (NIT). Le Parti coopereranno alla creazione della società  globale dell'informazione, ivi comprendendo l'elaborazione dei principi di diritto intemazionale di funzionamento di tale società  e, in particolare, la determinazione per tutti i Paesi partecipanti di condizioni uguali e non discriminatorie di accesso alle Nuove Tecnologie Informatiche (NIT), che eliminino lo squilibrio del loro sviluppo e incoraggino in ogni modo la collaborazione intemazionale.

8. Le Parti intendono prestare particolare attenzione alle questioni della prevenzione dell'utilizzazione delle conquiste scientifiche e tecnologiche a scopi illegittimi. Le Parti collaboreranno, tra l'altro, per impedire la divulgazione su "Internet" di prodotti elettronici di contenuto criminoso e dannoso e per elaborare possibili provvedimenti legislativi e tecnici ed altre misure, atti a prevenire e neutralizzare le conseguenze degli abusi in questo campo.

9. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e il Ministero della Scienza e delle Tecnologie della Federazione Russa sono incaricati, quali rispettivi organi coordinatori, dell'attuazione del presente piano di azione per quanto riguarda la cooperazione scientifica e tecnologica.



IV. COOPERAZIONE NEL CAMPO CULTURALE

La Repubblica Italiana e la Federazione Russa prendono atto che lo sviluppo costante della loro collaborazione nel campo culturale si basa su profonde relazioni storiche e su un continuo e reciproco interesse dei popoli dei due Paesi per il loro ricco patrimonio culturale. L'Italia ha sempre apprezzato la ricchezza spirituale della Russia, la letteratura classica russa e l'arte russa. La Russia a sua volta ha considerato e considera l'Italia come una delle culle della cultura mondiale, in particolare per il suo enorme contributo all'arte antica e rinascimentale e per il patrimonio architettonico e musicale. Le Parti, inoltre, consapevoli della ricchezza attuale delle capacità  creative dei due Paesi ed alla luce dei progressi dell'ultimo decennio in sede multilaterale ed europea, in particolare nel quadro del Consiglio d'Europa, si impegnano ad estendere la loro collaborazione culturale, perchè diventi una delle componenti più importanti dello sviluppo delle relazioni italo-russe nel loro insieme. A tale riguardo le Parti ritengono che l'evoluzione strutturale dei legami bilaterali debba avvenire con sempre maggiore dinamismo coinvolgendo la società  civile, comprese le organizzazioni non governative, le associazioni femminili, giovanili e sportive, le città , le regioni ed i cittadini.

Le Parti, allo scopo di svolgere un attivo ruolo di coordinamento in campo culturale e di favorire lo sviluppo dei suddetti legami dando ad essi la maggiore efficacia possibile, si impegnano a migliorare i meccanismi di consultazione per dare sistematicità  alle riunioni della Commissione mista culturale (istituendo Sottocommissioni per specifici problemi: borse di studio. cooperazione interuniversitaria, etc.), affinchè ciò avvenga con frequenza biennale.



Le Parti ritengono prioritari i seguenti obiettivi:

la conclusione di un nuovo Accordo culturale che individui le direttrici di cooperazione culturale e concordi gli interventi prioritari sulla base di un corrispondente programma di esecuzione;
la firma di programmi regolari di collaborazione intergovemativi nel campo della cultura e dell'istruzione;
la conclusione di un Accordo specifico per l'istituzione e l'attività  dell'Istituto Italiano di Cultura a Mosca e del Centro Culturale Russo a Roma;
la conclusione di intese tecniche in altri settori quali quelli dell'istruzione secondaria superiore, della cinematografia, etc.;
lo sviluppo ulteriore della cooperazione nei settori della scienza e dell'istruzione allo scopo di:
approfondire e ampliare contatti diretti tra le Accademie, i Centri di Ricerca, le Università  e le Scuole;
favorire la costituzione di Università  e di Centri di Ricerca (progetti già  esistenti: l'Istituto Archeologico italo-russo a Mosca e l'Università  italo-russa della Calabria e di Nizhnij Novgorod);
esaminare la possibilità  di concludere un Accordo intergovernativo per il reciproco riconoscimento dei titoli di studio e dei diplomi di gradi e titoli accademici;
ricercare la possibilità  di aumentare reciprocamente le mensilità  di borse di studio, destinate agli studenti, ai ricercatori ed ai docenti;
favorire l'apertura ed il funzionamento, in Italia ed in Russia, di scuole bilingui sia italiane che russe, integrando il curriculum di studio con l'insegnamento della lingua e cultura dell'altro Paese e rilasciando titoli di studio finali riconosciuti da entrambi i Paesi;
inserire l'insegnamento dell'informatica nei curricula scolastici della scuola secondaria.
lo stimolo alla divulgazione delle lingue e letterature di ambedue Paesi per mezzo:
dell'incremento delle possibilità  di preparazione e perfezionamento degli insegnanti di lingua sulla base di reciprocità , in particolare, della lingua Rissa nell'Istituto della Lingua Russa "A.S.Pushkin" e nelle università  della Federazione Russa;
dell'impiego più attivo degli insegnanti di lingua nelle università  e in altri istituti di ambedue i Paesi nel quadro degli scambi bilaterali;
della ricerca delle possibilità  di aumentare le risorse per l'istruzione degli studenti, per la preparazione e il perfezionamento degli insegnanti di lingua e letteratura di ambedue i Paesi;
l'esame dell'opportunità  di creare, un meccanismo di sponsorizzazione bilaterale, con lo scopo di realizzare, sia in Italia che in Russia, progetti su grande scala riguardanti tournèes, mostre ed altre iniziative di carattere artistico-culturale;
lo sviluppo della cooperazione bilaterale nel campo della protezione e valorizzazione dei monumenti storici e culturali, intensificando, in conformità  con le legislazioni nazionali e gli impegni intemazionali, la collaborazione per prevenire l'importazione e l'esportazione illegali dei beni culturali di entrambi i Paesi e attivando le necessarie consultazioni diplomatiche al riguardo;
l'intensificazione delle attività  della Commissione mista italo-russa per gli scambi giovanili, in conformità  con l'Accordo intergovemativo sugli scambi giovanili, incluse l'elaborazione e la firma del susseguente Programma di collaborazione in questo campo per gli anni 1998-1999;
il sostegno alle organizzazioni non governative italiane e russe che partecipano attivamente allo sviluppo delle relazioni bilaterali culturali;
la promozione della collaborazione a livello locale e regionale attraverso più stretti rapporti nel campo culturale tra le regioni e le città  dei due Paesi.


Questo Piano d'Azione non ha carattere esaustivo. A seconda delle necessità  le Parti possono introdurvi le integrazioni ed i cambiamenti ritenuti necessari. Firmato a Roma il 10 febbraio 1998 in due esemplari, ognuno dei quali in lingua italiana e russa, entrambi i testi essendo egualmente autentici.
 




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[size=18:54e485cdb2][color=red:54e485cdb2][b:54e485cdb2]Dichiarazione di intenti sulla cooperazione nel campo degli investimenti (2000) [/b:54e485cdb2][/color:54e485cdb2][/size:54e485cdb2]



La Federazione Russa e la Repubblica Italiana



facendo riferimento all'Accordo di promozione e protezione reciproca degli investimenti, firmato a Roma il 9 aprile 1996, nonchè alla Convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Roma il 9 aprile 1996;



dichiarano di volersi impegnare per la creazione di condizioni favorevoli per gli operatori economici russi e italiani, nell'osservanza dei principi e delle norme poste dagli accordi bilaterali cui si fa riferimento, nonchè di proporsi l'obiettivo di sviluppare la capacità  di attrarre investimenti nei sistemi economici della Federazione Russa e della Repubblica Italiana;



ritengono che per perseguire tale obbiettivo occorra:

- ampliare la base giuridico-pattizia della collaborazione nel campo degli investimenti, incluse la tutela dei diritti degli investitori e l'assicurazione degli investimenti;

- estendere la prassi di utilizzare ai fini dell'investimento, oltre alle risorse della linea di credito intergovemativa, altre fonti di finanziamento;

- attrarre, per il finanziamento di specifici importanti progetti economici da realizzare sia in Russia sia in Italia:

   (a) i capitali privati;

   (b) gli eventuali proventi delle imprese derivanti dall'attività  svolta, incentivando il loro reinvestimento, nonchè

   (c) gli investimenti delle Istituzioni Finanziarie Intemazionali;

- applicare lo strumento del leasing, anche ai fini dello sviluppo della piccola imprenditoria, nonchè incoraggiare la competitivita nella sfera scientifica e tecnologica e lo scambio di know-how;

- introdurre la prassi della compensazione e di formule non tradizionali di finanziamento nella realizzazione di progetti di investimento;

- instaurare, in conformità  con le rispettive legislazioni nazionali e con le norme applicabili nei territori dei due Paesi, la prassi degli appalti-concorso per la scelta dei progetti di investimento e stabilire criteri comuni per l'attribuzione delle priorità  di finanziamento;

- favorire le banche commerciali italiane e russe nell'elaborazione di un meccanismo di finanziamento congiunto dei progetti, che si fondi sui principi della rapidità  di erogazione, della redditività  e del ripagamento dei mezzi investiti;

- perfezionare un meccanismo che faciliti e garantisca l'esecuzione di pronunce arbitrali sui territori russo ed italiano;

- coinvolgere le Camere di Commercio ed altri Enti pubblici di Russia ed Italia, nonchè Unioni ed Associazioni, interessati allo sviluppo delle attività  imprenditoriali nel fornire un sostegno informativo e consultivo ai potenziali investitori in materia di attività  nel campo degli investimenti.



tenendo conto delle conoscenze e delle esperienze maturate in un lungo periodo di relazioni economiche di reciproco interesse e di mutuo beneficio, constatano che per la realizzazione del suddetto programma sussistono favorevoli premesse, ossia:

- l'interesse di entrambe le Parti alla realizzazione di progetti comuni;

una significativa esperienza di collaborazione nella realizzazione di concreti progetti di investimento;

- l'esistenza delle basi giuridiche fondamentali per la collaborazione bilaterale nel settore degli investimenti;

- l'esistenza di una base di risorse e di elaborati progettuali e tecnologici;

- la disponibilità  di una manodopera qualificata.



dichiarano di concordare sull'importanza di perseguire un programma intergovemativo russo-italiano di cooperazione nel campo degli investimenti con il fìne di creare nei rispettivi territori le condizioni necessario alla realizzazione di progetti comuni di investimento, che a loro volta favoriscano un ulteriore sviluppo delle relazioni economiche tra la Russia e l'Italia;



considerano prioritari i seguenti indirizzi di cooperazione nel settore degli investimenti:

- settore del combustibile e dell'energia;

- industria meccanica;

- industria metallurgica;

- industria chimica e petrolchimica;

- settore delle telecomunicazioni;

- industria alimentare;

- industria del legno e derivati;

- settore delle infrastnitture;

- settore dei trasporti;

- settore del turismo.



considerano inoltre prioritarie le prospettive di collaborazione tra piccole e le medie imprese dei due Paesi.



considerano che per stabilire un ordine di priorità  tra i progetti che saranno via via esaminati, sarà  importante tenere conto dei seguenti criteri:

- della corrispondenza dei progetti esaminati agli interessi economici della Russia e dell'Italia;

- degli effetti dei progetti esaminati sull'economia dei due Paesi e della loro portata ai fini dell'ulteriore intensificazione delle relazioni economiche;

- della loro incidenza sullo sviluppo di forme di collaborazione alla produzione e di specializzazione tra gli operatori economici delle due Parti.



intendono verificare, anche mediante la collaborazione del Consiglio russo-taliano di Cooperazione economica, industriale e finanziaria, lo stato di ittuazione della presente Dichiarazione.
 




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[size=18:875d482cc6][color=red:875d482cc6][b:875d482cc6]Documento finale della VII sessione del consiglio italo - russo per la cooperazione economica, industriale e finanziaria[/b:875d482cc6][/color:875d482cc6][/size:875d482cc6]

(Roma, 17 dicembreE 2002)



In data 17 dicembre 2002 si e svolta a Roma la settima sessione del Consiglio Italo-Russo per la Cooperazione Economica, Industriale e Finanziaria. La Delegazione italiana e stata presieduta dal Ministro degli Affari Esteri Franco Frattini. La Delegazione russa e stata presieduta dal Vice Primo Ministro e Ministro delle Finanze Alexei L. Kudrin.

La composizione delle due Delegazioni figura in allegato.

Le Parti hanno espresso il proprio apprezzamento per la continuita delle eccellenti relazioni bilaterali, caratterizzate, piu di recente, da ancora maggiore intensita di lavoro comune e confermate, in particolare, dalle visite al massimo livello svolte nel periodo trascorso dalla sesta sessione del Consiglio, visite di cui le Parti hanno ribadito l'impegno ad assicurare i seguiti.

Le Parti, tenuto conto anche dei recenti luttuosi eventi nella Federazione Russa ed in altri Paesi, hanno riconfermato che il terrorismo internazionale rappresenta una delle principali minacce alla stabilita mondiale, alla democrazia, al primato dello Stato di diritto ed alle prospettive di un ordinato sviluppo della civilta mondiale. In questo contesto, le Parti hanno ribadito la grande valenza e la perdurante validita della “Dichiarazione congiunta italo-russa sulla cooperazione nella lotta al finanziamento del terrorismo internazionale” del 18 dicembre 2001.

Le Parti hanno anche confermato il loro impegno per una sempre maggiore integrazione della Federazione Russa nell'economia europea e mondiale. Le Parti si sono espresse per lo sviluppo di rapporti di partenariato tra l'Unione Europea e la Federazione Russa in tutti i settori. Al riguardo, le Parti hanno ribadito l'importanza di dare una piu compiuta attuazione dell'Accordo di Partenariato e Cooperazione al fine di rimuovere gli ostacoli al commercio ed agli investimenti, nonche di utilizzare a fondo gli strumenti della Strategia Comune dell'Unione Europea per la Russia e della Strategia della Russia a medio termine per lo sviluppo dei rapporti con l'U.E. per gli anni 2000-2010, nonche del programma TACIS di assistenza tecnica. La Parte italiana ha ribadito l'identita di vedute nel cammino che l'Unione Europea e la Federazione Russa debbono compiere insieme verso l'obiettivo storico di una sempre maggiore integrazione della Russia in un'Europa allargata e riunita da comuni tradizioni, dalla condivisione di principi e valori democratici e dalla consapevolezza di dover cercare insieme la risposta alle grandi sfide poste dai fenomeni dell'interdipendenza e della globalizzazione.

Le Parti hanno accolto con particolare soddisfazione le decisioni adottate dal Consiglio dell'Unione Europea di riconoscere la Russia, nel contesto delle misure di difesa commerciale, quale Paese ad economia di mercato.

La Parte russa auspica che l'applicazione dei nuovi regolamenti dell'Unione Europea favorisca concretamente le imprese russe, rendendole operatori effettivi sul mercato dell'Unione Europea.

Le Parti hanno, in particolare, sottolineato come la creazione di uno Spazio Economico Europeo Comune rappresenti un volano di sviluppo per le rispettive economie oltre che la base della strategia economica cui ispirarsi nel medio-lungo termine.

Le Parti hanno quindi espresso l'auspicio che il nuovo meccanismo di soluzione delle controversie tra Unione Europea e Russia, peraltro ipotizzato nel vertice di Mosca del 29 maggio 2002, possa consentire un uso piu efficace delle procedure di conciliazione previste dall'APC per risolvere i contenziosi commerciali, con possibili riflessi positivi anche per la cooperazione bilaterale.

Le Parti hanno ricordato i positivi risultati del Vertice UE/Russia dell'11 novembre 2002.

Le Parti hanno altresi messo in evidenza, tra i principali risultati del Vertice UE/Russia, l'accordo su Kaliningrad.

La Parte russa ha fatto presente che l'allargamento dell'Unione Europea crea alcune nuove possibilita per la cooperazione commerciale e d'investimento tra l'Unione Europea e Russia, ricordando in pari tempo le questioni che suscitano preoccupazione della Russia in relazione a tale processo che riguardano, in particolare, l'esportazione di prodotti energetici, i procedimenti anti-dumping, il livello dei dazi d'importazione applicati dall'Unione Europea su alcune merci e le problematiche di approvvigionamento vitale della Regione di Kaliningrad. La Parte russa conta sull'appoggio della Parte italiana in seno all'Unione Europea nell'ambito della definizione delle suddette questioni importanti per la Russia.

La Parte italiana ha preso atto dell'appello della Parte russa e si e pronunciata d'accordo sull'opportunita di approfondire nel modo piu intenso, nell'ambito dell'Accordo di Partenariato e Cooperazione tra Unione Europea e Federazione Russa, le questioni che preoccupano la Russia in vista dell'allargamento dell'Unione Europea.

Le Parti hanno confermato l'importanza dell'adesione della Federazione Russa all'OMC, alle condizioni normali di negoziato, entro tempi ragionevolmente brevi, auspicabilmente entro il 2003, in vista della Conferenza Ministeriale di Cancun.

La Parte italiana, alla luce dei recenti segnali corretti, ha assicurato la propria disponibilita a favorire l'accelerazione del negoziato, augurandosi che al contempo si compiano da parte russa dei progressi sostanziali sul piano delle riforme.



1. SITUAZIONE ECONOMICA NEI DUE PAESI



Le Parti hanno effettuato uno scambio di vedute sull'andamento e sulle prospettive delle rispettive economie.



2. ANDAMENTO DELL'INTERSCAMBIO COMMERCIALE



Le Parti hanno esaminato l'andamento dell'interscambio commerciale bilaterale ed hanno espresso la propria soddisfazione per il significativo aumento del volume degli scambi, che secondo le statistiche italiane nel 2001 ha superato i 12 miliardi di ˆ, secondo le statistiche russe nel 2001 ha raggiunto 9,1 miliardi di dollari.

Secondo i dati disponibili relativi all'andamento degli scambi commerciali nel 2002 il volume dell'interscambio bilaterale si e reso stabile mantenendo il livello dell'anno precedente.

La Parte italiana ha espresso il proprio apprezzamento per la contrazione del saldo negativo che, sempre in base ai dati disponibili relativi ai primi 9 mesi del 2002, pur mantenendosi elevato, ha registrato una diminuzione del 28% rispetto ai primi nove mesi del 2001. La Parte italiana ha altresi auspicato che l'applicazione da parte russa di normative sempre piu in linea con i principi e le regole OMC - ivi incluso il funzionamento del sistema doganale e la razionalizzazione delle norme di certificazione di qualita - possono consentire un ulteriore miglioramento dell'accesso al mercato, favorendo cosi lo sviluppo del commercio bilaterale su basi piu equilibrate.

La Parte russa, in considerazione dell'opportunita di adeguare la normativa tecnica russa relativa alle certificazioni agli standards internazionali, ha invitato la Parte italiana ad approfondire ed analizzare, insieme al GOSSTANDART russo, le seguenti problematiche:

eventuale coinvolgimento, su base paritaria, del GOSSTANDART nell'attivita degli organismi di certificazione comunitaria CEN e CENELEC;
coinvolgimento della Russia nelle trattative riguardanti la preparazione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei risultati di convalida (MRA);
realizzazione di azioni congiunte mirate a favorire l'adesione della Russia all'OMC, ivi inclusi scambi informativi sulle questioni delle barriere tecniche al commercio.


La Parte italiana, nel prendere atto di tali richieste, ha espresso la propria disponibilita ad approfondire le suddette questioni attraverso gli enti italiani preposti alla normazione ed alla certificazione.

La Parte russa ha fatto presente che, a seguito dell'avvenuta ottimizzazione e razionalizzazione della tariffa doganale d'importazione nella Federazione Russa, sono migliorate le condizioni di accesso al mercato russo di molte merci italiane. La Parte russa ha altresi informato la Parte italiana della propria intenzione di procedere ulteriormente nelle stessa direzione.

La Parte Russa, inoltre, ha sottolineato la necessita di arrivare a soluzioni reciprocamente accettabili relative al miglioramento delle condizioni di accesso al mercato italiano e comunitario di merci e servizi di origine russa, ivi comprese possibili soluzioni concernenti le procedure antidumping per le merci russe.

La Parte italiana, a tal proposito, ha reso noto che grazie al recente riconoscimento dello status di economia di mercato alle imprese russe nell'ambito delle indagini antidumping dell'UE, dal 5 novembre 2002 ogni nuova inchiesta antidumping riguardante le imprese russe verra analizzata secondo i principi del libero mercato. Questo risultato rappresenta un sostanziale passo avanti nel promuovere l'accesso al mercato italiano ed europeo da parte delle merci russe, nonche un argomento di primaria importanza nell'accelerare il processo di adesione all'OMC della Federazione Russa.

La Parte italiana, pur apprezzando gli sforzi compiuti dalle Autorita russe per il rafforzamento dello Stato di diritto e la creazione di un clima piu favorevole agli investimenti esteri, segnala il perdurante problema dei numerosi contenziosi nei quali le aziende italiane non trovano un'adeguata tutela da parte del potere giudiziario locale.

La Parte russa ha confermato a tale riguardo la propria intenzione di continuare lo sforzo volto a perfezionare il meccanismo di conciliazione delle controversie.



3. COLLABORAZIONE INDUSTRIALE E PER GLI INVESTIMENTI



Le Parti hanno espresso il proprio apprezzamento per l'attivita svolta dalla VI Sessione del Gruppo di Lavoro per la Cooperazione Economica e Industriale, riunitosi a Mosca il 17 luglio 2002, che, concentrandosi in particolare sulle problematiche specifiche connesse alla cooperazione economica e agli scambi commerciali, costituisce la sede naturale per l'avvio di proposte ed iniziative che vengono finalizzate, a livello politico, nell'ambito del Consiglio.

Le Parti hanno registrato con soddisfazione i progressi concreti realizzati nell'ambito della collaborazione industriale.

In particolare, hanno ricordato che e stata praticamente ultimata la realizzazione del piu importante tra i progetti comuni d'investimento, il gasdotto Blue Strema (ENI/Gazprom), che verra messo in esercizio in brevissimo tempo. Hanno inoltre sottolineato che anche i lavori di prospezione sul giacimento petrolifero di Astrakan (AGIP Energy/Regione di Astrakan-Stroytransgas) stanno procedendo e che continua l'approfondimento di altri importanti progetti di cooperazione fra la FIAT e GAZ.

Sono stati anche citati alcuni nuovi progetti tra i quali l'ampliamento della produzione di frigoriferi e, in futuro, anche di elettrodomestici da parte della Merloni a Lipetsk, l'acquisto dell'acciaieria Vizstal da parte della Duferco a Ekaterinburg, la creazione di un impianto per la produzione di piastrelle di ceramica della Welco Kerama ad Orel, la produzione e la commercializzazione in Italia ed in altri paesi europei dei fuoristrada SIMBIR (UAZ-DeTomaso), la produzione congiunta della CANDY e NPO Energhia a Mosca degli aspirapolvere ed altri elettrodomestici, l'acquisto dell'impianto Russky Khrom per la produzione del bicromato da parte della Stoppani ad Ekaterinburg e gli annunciati investimenti da parte della Zanussi e della Merloni Termosanitari.

Le Parti hanno ribadito l'importanza di impegnarsi congiuntamente al fine di riprodurre in Russia il modello italiano dei distretti industriali, cosi come concordato fra il Presidente del Consiglio dei Ministri S. Berlusconi e il Presidente della Federazione Russa V. Putin nel corso degli incontri al vertice svoltisi a Mosca e Sochi nell'aprile del 2002.

Le Parti hanno ritenuto che tale iniziativa favorira la cooperazione concreta nel settore della piccola e media impresa, l'ampliamento della cooperazione interregionale e l'afflusso di nuovi investimenti italiani nell'economia russa.

A tal riguardo, le Parti hanno rilevato la valenza delle intese raggiunte a Mosca tra il Vice Ministro alle Attivita Produttive A. Urso e il Ministro dello sviluppo economico e del commercio G. Gref nel luglio del 2002 che hanno dato inizio all'approfondimento concreto del tema dei distretti industriali. In particolare, a tale scopo e stato istituito un apposito Gruppo di esperti italiani e russi (task-force) il quale si e riunito due volte. Considerando l'efficienza dimostrata dal suddetto gruppo, le Parti hanno concordato di far procedere i lavori con maggiore assiduita.

Nell'ambito del tema dei distretti industriali, le Parti hanno altresi rilevato l'importanza della missione compiuta nel novembre del 2002 dalla delegazione italiana guidata dall'On.le Urso a Mosca e la sua regione, Ekaterinburg e Lipetsk dove vi sono le condizioni favorevoli alla creazione con la partecipazione di imprese italiane di raggruppamenti di unita produttive tipiche dei distretti industriali.

A tal proposito, le Parti hanno segnalato i successi raggiunti nella attuazione del progetto pilota di un distretto industriale nella regione di Lipetsk che sta crescendo intorno allo stabilimento di frigoriferi STINOL sul quale ha investito la MERLONI con il contributo delle Autorita' regionali di Lipetsk e delle Marche. Seguendo lo schema del distretto industriale sono attualmente in fase di approfondimento una serie di altri progetti come, ad esempio, l'insediamento di imprese della Regione Liguria sul territorio della Regione di Sverdlovsk.

Le Parti hanno dichiarato, inoltre, di considerare la creazione in Russia dei distretti industriali, con la partecipazione di imprese italiane -piccole e medie in particolare - uno degli indirizzi prioritari della loro attivita futura.

Le Parti hanno esaminato una bozza di Memorandum, presentata da parte russa, che prevede l'istituzione di un meccanismo permanente di consultazione sulla collaborazione bilaterale in tema di distretti industriali, che sara firmato al piu presto, cosi da garantire una rapida attuazione degli interventi individuati e programmati.

Le Parti hanno confermato il loro interesse a sviluppare ulteriormente la cooperazione industriale nel settore aero-spaziale e dell'industria per la difesa, dato l'elevato contenuto tecnologico tipico di queste iniziative e le loro possibili ricadute economico-industriali.

In questo quadro, la Parte italiana ha espresso l'auspicio che l'Accordo di cooperazione sull'esplorazione ed utilizzo dello spazio extra-atmosferico, firmato nel novembre 2000 e gia ratificato dal Parlamento italiano, possa essere ratificato rapidamente anche dal Parlamento russo, al fine di promuovere le ulteriori collaborazioni in tale ambito.

Il Consiglio ha preso atto dell'informazione sull'attuazione del Memorandum of Understanding tra l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Agenzia Avio-spaziale Russa riguardante la cooperazione nel campo della costruzione dei lanciatori, dei propulsori spaziali ed aeronautica.

Il Consiglio ha espresso la propria soddisfazione per l'attuazione concreta delle decisioni adottate nella Sessione precedente nonche per l'avvio della realizzazione dei nuovi progetti congiunti. Le Parti hanno espresso il proprio compiacimento per la istituzione dalle due Agenzie del Gruppo di lavoro per il coordinamento strategico nel settore dello spazio e quello dedicato al settore di costruzione di propulsori aerei.

Le Parti sostengono pienamente le sforzo applicato allo sviluppo della cooperazione bilaterale nel campo dell'aviazione e dello spazio e si rendono disponibili a fornire la propria assistenza allo sviluppo della cooperazione bilaterale reciprocamente vantaggiosa al livello industriale.



4. COLLABORAZIONE FINANZIARIA E CREDITIZIA



Nell'ambito del rinnovato interesse congiunto per il sostegno alle Piccole e Medie Imprese-PMI, le Parti hanno preso atto con soddisfazione della finalizzazione di due linee di credito interbancarie (IntesaBci/Vneshtorgbank; BNL/Vneshtorgbank;) per complessivi 40 milioni di dollari USA. Le Parti hanno altresi rilevato con soddisfazione la firma di un ulteriore Accordo sulla concessione dalla Banca S.PaoloIMI alla Vneshtorgbank di una linea di credito per 20 milioni di dollari USA, avvenuta a Roma il 16 dicembre 2002. Le Parti auspicano altresi un sollecito perfezionamento di ulteriori 3 linee di credito interbancarie (BNL/Sberbank; BNL/Alpha Bank; Sanpaolo IMI/Sberbank) per complessivi 40 milioni di dollari USA, tenuto anche conto che la SACE ha gia rilasciato le relative promesse di garanzia.

Le Parti hanno preso atto dell'interessamento di alcune imprese, banche ed associazioni territoriali italiane e russe per l'istituzione di una societa mista di leasing, al fine di sostenere la cooperazione nel settore delle piccole imprese e si sono espresse a favore di questo indirizzo di attivita.

Nell'ambito del perdurante impegno congiunto per il finanziamento dei progetti industriali di medie-grandi dimensioni, le Parti hanno preso atto con soddisfazione che - a seguito del processo di ristrutturazione e concentrazione del sistema bancario russo in atto - che al Programma d'investimento di Vneshekonombank-Mediobanca-SIMEST in corso di attuazione per 1,5 miliardi di Euro ha fatto seguito nel novembre 2002 l'analoga intesa tra Mediobanca-SIMEST e Vneshtorbank, nonche l'accordo di credito per 300 milioni di Euro.

Le Parti prendono atto con soddisfazione dell'intervenuto inizio dell'attivita della societa mista di consulenza finanziaria, denominata International Business Consulting ZAO, costituita a Mosca fra IntesaBci/SIMEST/VEB/VTB, che contribuisce alla valutazione dei progetti di collaborazione industriale ed alla ricerca di fonti di finanziamento.

Le Parti esprimono viva soddisfazione per la prossima apertura da parte di IntesaBci della prima banca italiana nella Federazione Russa la cui operativita e prevista nel 2003.

A tal fine, la Parte italiana segue con vivo interesse e valuta positivamente il rafforzato impegno delle competenti Autorita russe nell'avvicinare progressivamente il quadro legislativo e regolamentare in materia bancaria e finanziaria alle normative definite a livello internazionale; impegno che, in prospettiva, non puo che facilitare ed incrementare la qualita e quantita dei rapporti economici e commerciali tra i due Paesi.

La Parte russa ha ringraziato l'Italia per la rinnovata azione che sta svolgendo a livello internazionale per ottenere l'ulteriore miglioramento della categoria assicurativa di rischio a favore della Federazione Russa. La Parte italiana ha confermato il suo perdurante sostegno a tal fine.

La Parte italiana ha informato che SACE, successivamente al VI Consiglio di Cooperazione, ha ampliato la gamma delle coperture assicurative, estendendola anche alle imprese, a condizione che esse presentino i necessari requisiti di capitalizzazione. A tal fine la Parte italiana ha altresi auspicato che le aziende russe adeguino maggiormente i propri strumenti amministrativo-contabili ai principi internazionali che disciplinano la redazione e la certificazione dei bilanci e facciano un maggiore ricorso all'ottenimento del “rating” da parte delle agenzie internazionali.

In tale contesto, la Parte italiana ha altresi auspicato un ulteriore miglioramento del quadro normativo di riferimento per gli investimenti esteri in Russia volto a fornire i necessari elementi di certezza per una efficace risoluzione delle controversie e ad agevolare eventuali azioni di recupero da parte dei creditori esteri in caso di insolvenza. Cio favorirebbe altresi lo sviluppo dei rapporti commerciali tra le PMI e quindi la creazione delle condizioni di mercato necessarie per l'avvio e lo sviluppo del “leasing”.

Le Parti hanno preso atto con soddisfazione della firma del Memorandum of Understanding sulla possibile conversione di quote del debito ex sovietico verso l'Italia in progetti di investimento italiani nell'economia russa e/o in altri progetti che promuovano i rapporti bilaterali. Le Parti si sono impegnate a favorire l'applicazione del MoU, anche attraverso l'individuazione di possibili fattori di incentivazione dei progetti che beneficiano del MoU stesso.

La Parte russa ha ringraziato l'Italia per il costante forte appoggio dato al Club di Parigi, che ha consentito di ottenere l'indispensabile “consensus” a che la Federazione Russa possa condurre, con i Paesi creditori membri, su base volontaria e bilaterale, operazioni di conversione dei debiti precedentemente ristrutturati con Intese multilaterali.

La Parte russa ha espresso la propria soddisfazione per l'avvenuta cancellazione della Federazione Russa dalla lista degli Stati non cooperativi in materia di lotta contro il riciclaggio del denaro ed ha tenuto a ringraziare la Parte italiana per il significativo contributo fornito al riguardo.

Le Parti hanno preso atto con soddisfazione della firma, avvenuta a Roma il giorno 10 dicembre 2002, dell'Accordo tra l'Ufficio Italiano dei Cambi ed il Comitato di Monitoraggio Finanziario della Federazione Russa relativo alla cooperazione nello scambio di intelligence finanziaria in materia di riciclaggio di denaro.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e disponibile ad avviare trattative con l'Amministrazione fiscale della Federazione Russa, mirate alla conclusione di intese relative allo Scambio di Informazioni ed alle Verifiche fiscali simultanee.



5. TRASPORTI



Le Parti hanno preso atto dei risultati della III Riunione del Gruppo di lavoro per trasporti svoltasi a Roma il 16 dicembre 2002.



6. COOPERAZIONE INTERREGIONALE



Le Parti si sono impegnate a favorire le piu ampie forme di collaborazione tra le rispettive Regioni ed Enti territoriali e registrano con soddisfazione la recente firma di Protocolli di collaborazione tra la Regione Liguria e l'Oblast di Sverdlovk, tra la Regione Marche e l'Oblast di Lipetsk e tra la Regione Lazio e l'Oblast di Mosca.



7. COOPERAZIONE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E NEL CAMPO DELL'ANTIMONOPOLIO



Le Parti hanno confermato che la ricca esperienza italiana nel settore della promozione ed assistenza alle PMI, nonche gli strumenti e le metodologie utilizzati dal "modello italiano di sviluppo", possono essere proficuamente condivisi dalle Istituzioni russe competenti e favorevolmente adattati alle esigenze del sistema economico russo.

A tale scopo, le Parti hanno espresso il loro interesse a continuare la collaborazione nell'ambito del Memorandum of Understanding (MoU) in materia di PMI in essere fra il Ministero italiano delle Attivita Produttive ed il Ministero russo per la Politica Antimonopolio ed il Sostegno.

Tenuto conto che l'attivita del Gruppo di lavoro per la cooperazione in materia di PMI e attualmente sospesa, la Parte russa ha sollecitato la nomina del nuovo co-presidente per la Parte italiana.

Le Parti hanno concordato di firmare il Protocollo per l'anno 2003 sulla cooperazione tra l'Autorita italiana Garante della Concorrenza e del Mercato ed il Ministero russo per la Politica Antimonopolio ed il Sostegno dell'Imprenditoria. Esse hanno altresi concordato che gli aspetti finanziari saranno regolati sulla base della stretta reciprocita.



8. COOPERAZIONE NEL SETTORE TURISTICO



Le Parti, nel prendere atto con soddisfazione del considerevole aumento registrato dai rapporti bilaterali nel settore del turismo e nel confermare il loro impegno a rafforzare e sviluppare ulteriormente la collaborazione bilaterale in questo campo, hanno espresso il proprio apprezzamento per l'avvenuta istituzione dell'apposito Gruppo di Lavoro nell'ambito del Consiglio di Cooperazione ed hanno preso atto con compiacimento dei risultati conseguiti durante la sua I sessione, nel febbraio 2002. La Parte italiana informa che, con apposito provvedimento legislativo, l'Ente Nazionale Italiano del Turismo (ENIT) e stato autorizzato ad intervenire per consentire ai Consolati italiani di sveltire le concessioni dei visti per turismo.

La Parte russa, nel prenderne atto, ha comunque voluto mettere in evidenza la necessita di esaminare la possibilita di ulteriormente velocizzare le procedure per il rilascio dei visti, auspicando l'individuazione di modalita opportune per gli abitanti di regioni remote.



9. COOPERAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO



Le Parti hanno preso atto del recente svolgimento a Mosca della I riunione dello specifico Gruppo di Lavoro, che ha consentito uno scambio di vedute sulla strategia da adottare per rafforzare la cooperazione bilaterale nei settori agricolo, agro-industriale ed alimentare.

Le Parti hanno altresi preso nota della richiesta russa di macchinari ed impianti italiani per l'industria russa di trasformazione agro-alimentare nonche della possibilita russa di fornire all'Italia ingenti quantitativi di prodotti agricoli e sementi geneticamente puliti, in particolare nel settore dei cereali.

La Parte italiana ha espresso l'auspicio che all'interno del Comitato Imprenditoriale si possa costituire uno specifico sotto Comitato "Agricoltura" per consentire un piu proficuo e diretto legame, data la specificita del settore.

La Parte russa ha proposto alla Parte italiana di valutare la possibilita di elaborare un progetto di Accordo tra il Ministero dell'Agricoltura di Russia ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali d'Italia sulla cooperazione in materia fito-sanitaria.



10. ATTIVITA DEL COMITATO IMPRENDITORIALE



Le Parti hanno espresso apprezzamento per l'efficace lavoro svolto dal Comitato Imprenditoriale e dai suoi Gruppi di Lavoro, nonche per i risultati della sua VII sessione svoltasi a Mosca il 19 novembre 2002.

Le Parti hanno sottolineato l'importanza del contributo che il Comitato Imprenditoriale fornisce allo sviluppo della collaborazione economica bilaterale, esaminando questioni concrete di interesse pratico per entrambi i Paesi.



11. ATTIVITA' DEL COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ENERGIA



Le Parti hanno manifestato il proprio compiacimento per la ripresa, dopo un intervallo triennale, dei lavori del Comitato di Coordinamento per l'Energia, riunitosi a Mosca il 1° novembre scorso, e della decisione di riattivarne i suoi quattro gruppi di lavoro (progetti di investimento; cooperazione scientifica e tecnologica; legislazione e normativa; formazione).

Nel quadro sopra delineato, le Parti hanno raccomandato al Comitato di:

intensificare i lavori riguardanti l'attuazione dell'Accordo sulla cooperazione nel settore dell'efficacia energetica e delle fonti ri energia rinnovabile;
valutare l'opportunita di un progetto di Accordo sulla cooperazione per l'elaborazione dei meccanismi di applicazione del Protocollo di Kyoto;
fornire assistenza alle imprese interessate dei due Paesi nella soluzione dei problemi relativi alla cooperazione per la realizzazione di centrali termoelettriche tra le quali anche la centrale TEZ-2 di Kaliningrad;
approfondire le possibilita di cooperazione percorribili per la fornitura di energia elettrica russa e di altri Paesi all'Italia;
esaminare le iniziative che potrebbero formare oggetto di cooperazione tra aziende italiane e russe nei Paesi Terzi.


12. ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE



Le Parti hanno ribadito l'esigenza di rivedere la struttura ed i meccanismi del Consiglio al fine di renderli piu agili ed operativi. Hanno pertanto convenuto che un gruppo congiunto ad hoc di esperti esaminera l'esperienza acquisita nel corso dei sette anni dell'attivita del Consiglio al fine di elaborare proposte relative alla sua ottimizzazione e presentarle alla Presidenza del Consiglio di Cooperazione stesso.



13. VARIE ED EVENTUALI



Le Parti hanno espresso il proprio compiacimento per l'attivita svolta dalla Camera di Commercio Italo-Russa impegnata nella ricerca di nuove opportunita di cooperazione economica ed industriale.

La Parte italiana considera di notevole prestigio il proprio coinvolgimento nelle celebrazioni del trecentesimo anniversario della fondazione di San Pietroburgo, come occasione di rilievo e momento propulsivo per iniziative destinate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero del patrimonio architettonico, storico, culturale e artistico della citta. Il progetto si articolera nella realizzazione di azioni volte a favorire le collaborazioni tra pubblico e privato per il restauro o il recupero di spazi urbani, monumenti ed edifici identificati da istituzioni italiane e locali e supportate da imprese specializzate nel settore.



14. LUOGO E DATA DELLA PROSSIMA RIUNIONE



Le Parti hanno convenuto di svolgere l'VIII Sessione del Consiglio di Cooperazione a Mosca nell'anno 2003, in data da concordare attraverso i canali diplomatici.

Fatto a Roma il 17 dicembre 2002, in due copie, in italiano e russo, entrambi i testi facenti ugualmente fede.



Per la Parte Italiana

F. FRATTINI
 Per la Parte Russa

A. L. KUDRIN
 




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[size=18:aba9c8e260][color=red:aba9c8e260][b:aba9c8e260]Brevi cenni sullo stato dell' economia russa (2002)[/b:aba9c8e260][/color:aba9c8e260][/size:aba9c8e260]



Le tendenze già  emerse nel 2000 in Russia verso una crescente stabilizzazione economico-sociale, sono continuate anche nel 2001-2002. Nel 2001 la crescita del Pil e' stata del 5,2 percento (tra i piu alti nel mondo). La bilancia commerciale in forte attivo, malgrado il calo del prezzo del petrolio nell'autunno-inverno scorso, ha totalizzato 58 miliardi di dollari a fine anno. Questa cifra, se è inferiore di circa 11 miliardi di dollari al record del 2000, indica comunque un 2001 soddisfacente, soprattutto nell'attuale congiuntura negativa mondiale, registrando inoltre una ripresa degli investimenti dell'8,7 percento. In realtà , mentre il valore del commercio estero russo è salito del 3,3%, a 141 miliardi di dollari, le esportazioni sono leggermente scese del 3,3%, finendo appena sopra i 100 miliardi di dollari, mentre le importazioni sono aumentate di ben il 22%, a oltre 41 miliardi di dollari. Intanto, le riserve valutarie della Banca centrale hanno superato il record di 38,5 miliardi di dollari in ottobre, ma sono scese, per il pagamento del debito estero, a 36,6 miliardi di dollari a fine dicembre, mentre esse erano di 28 miliardi di dollari a fine 2000.

Attualmente la Russia sta portando avanti le trattative con l'Organizzazione Mondiale del commercio (WTO), alla quale intende di aderire gia nel 2003. E' il fatto molto importante per il futuro dell' economia e del' commercio della Russia, perche significherebbe l'armonizzazione delle leggi, procedure e regolamenti nazionali con quelli in vigore sul mercato internazionale. L'altra importante novita' e' l'annuncio, dato a Mosca durante il vertice di maggio scorso tra i dirigenti UE e Presidente Putin, sulla disponibilita' dell' Unione Europea di riconoscere lo status di paese di mercato per la Russia, che potra' agevolare l'ingresso nella WTO e avra' delle conseguenze pratiche per il commercio con Europa. Agli inizi del giugno anche gli Stati Uniti hanno riconosciuto lo status di paese di mercato per la Russia.

Per quel che riguarda l'anno 2002, le previsioni sono in effetti di una crescita del Pil di 3,6% (4,4% per l'anno 2003) e di un'inflazione intorno al 13-15 percento e di un rublo fino a 31,5 per un dollaro.

La produzione industriale e' cresciuta nel 2001 del 4,9% , e i tra i settori industriali chiave maggiormente dinamici, a parte la poligrafia (25,4%) e il vetro-ceramica (14,2%), sono emersi in primo luogo l'alimentare (8,4%), seguito dalla metalmeccanica (7,2%), chimica e petrolchimica (6,5%), industria dei combustibili (petrolio, gas, etc., con il 6,1%), materiali per edilizia (5,5%) industria leggera (5,0%) e metallurgia non-ferrosa (4,9%). Altri indici macroeconomici interni continuano ad essere positivi o in aumento, come il commercio al minuto (legato direttamente all'evoluzione della domanda interna), che è aumentato al 10,8% a fine anno, e l'andamento dei redditi reali, con una crescita di quasi il 6%. Inoltre la produzione agricola è stata assai positiva, con un raccolto di 85 milioni di tonnellate di cereali, rispetto ai 65,4 milioni del 2000 e un aumento complessivo del 6,8%.

L'inflazione invece è stata superiore a quanto originariamente previsto: dopo il 20,2% nel 2000, essa doveva scendere al 14%, ma ha terminato l'anno 2001 con il 18,6 percento. La situazione finanziaria rimane comunque positiva, con entrate aggiuntive per il bilancio statale di circa 318 miliardi di rubli (10,8 miliardi di dollari) a fine anno, di cui una parte potrà  costituire una sorta di "riserva strategica" per il 2002. Il rublo ha tenuto bene, perchè è stato lasciato svalutare leggermente e gradualmente, tenendo su una quota di 30,5 per un dollaro a fine dicembre. Ma come valore reale, il rublo ha continuato ad apprezzarsi, in una misura intorno al 12% a fine dicembre (differenza tra svalutazione rublo-dollaro, 6% e inflazione annua russa, 18,6%), tanto che gli esportatori stanno facendo pressioni sulla Banca centrale, ma senza successo, affinchè lasci svalutare il rublo più rapidamente.

La stabilita' dei risultati acquisiti in campo economico-sociale, si sta in effetti ancorando in modo crescente ad una serie di leggi cardine proposte dalla presidenza Putin e fatte passare senza grandi difficoltà  (eccetto la riforma del codice terriero) in Parlamento. D'altra parte, rimangono ancora diverse aree che necessitano di radicali riforme, come nel sistema giudiziario (una riforma del codice di procedura penale è appena presentata e approvata solo in prima lettura alla Duma (Camera Bassa del Parlamento) nonchè nel sistema bancario e borsistico e nella gestione industriale. In ogni caso, nel 2001, vari importanti progetti di legge sono stati o approvati o avviati a buon fine. E' il frutto della nuova situazione politica interna, diventata stabile e prevedibile, quando il Presidente, il Governo e il Parlamento lavorano in un modo concordato.

L'evento più notevole è stato l'approvazione a fine giugno da parte della Duma della nuova imposta sui redditi delle persone giuridiche (imprese, etc.) che è stata ridotta dal 35 al 24%, con la contemporanea abolizione delle varie esenzioni fiscali per taluni soggetti finora privilegiati. Tale misura, al costo di una temporanea diminuzione degli introiti statali, dovrebbe però condurre entro breve tempo ad una significativa estensione della base fiscale, con l'emergere dall'economia grigia o parallela di molte imprese. L'altra importante misura legislativa è stata l'approvazione del nuovo codice terriero, che sancisce la proprieta' privata e liberalizza la compravendita dei terreni, in primo luogo quelli ad uso industriale (dove sorgono le imprese), ma anche i terreni ad uso agricolo individuale (orti, piccoli appezzamenti). Malgrado la legge interessi non più del 2-3% di tutti i terreni, essa costituisce un significativo passo politico. La nuova legge che regola la compravendita dei terreni agricoli, ponendo alcune specifiche limitazioni e restrizioni, per tener conto delle diverse realtà  territoriali e regionali della Federazione Russa, è attualmente in discussione alla Duma, e potrebbe essere varata entro la fine del 2002.

Un' altra novita' importante - il mese fa Presidente Putin ha annunciato l'avvio della riforma della tassazione della attivita' delle PMI, che prevede la diminuzione delle tasse e la semplificazione della contabilita' per le PMI.

Il bilancio federale russo nel 2001 è risultato in attivo primario di circa 9 miliardi di dollari, pari al 2,4% del Pil. Includendo il debito estero finora pagato, il bilancio andrebbe in leggero disavanzo. La situazione finanziaria per il 2001-2002 non desta pertanto molte preoccupazioni: il governo russo è rientrato ad aprile 2001 nel calendario prestabilito per il pagamento del debito nei confronti del Club di Parigi (48,3 miliardi di dollari complessivi al 1 gennaio 2001) e non dovrebbe aver realmente bisogno di crediti internazionali fino a tutto il 2002. Il debito estero che la Russia ha dovuto pagare nel corso nel 2001 è stato infatti di circa 13 miliardi di dollari, tenendo conto che al 1 gennaio 2001 il debito estero complessivo della Russia era di 144 miliardi di dollari (compreso il debito russo nei confronti dell' Italia di 5,2 mlrd. di dollari).

Inoltre, a fine novembre, l'Agenzia internazionale Moody's ha elevato il rating delle obbligazioni federali russe nonche' il rating paese per le obbligazioni in valuta estera.

Poco fa, a fine aprile scorso l'OCSE aveva preso la decisione, in conformita' alla quale la Russia e' passata alla 5 categoria del rischio secondo la classicazione dell' OCSE, il che diminuisce il costo del credito, legato all' esportazione verso il nostro paese.

Intanto, gli investimenti stranieri nell' 2001 sono rimasti tuttavia sulla cifra relativamente modesta per un paese come la Russia, di 14,3 miliardi di dollari.

I principali paesi investitori sono Cipro, Stati Uniti e Germania, ovvero i capitali russi offshore che continuano a rientrare. L'ammontare degli investimenti stranieri accumulati nell' economia russa dal 1991 e' di 35,6 mlrd. di doll., compreso quelli italiani nella misura di 1,5 mlrd. di doll.(7-mo posto).

Le previsioni di sviluppo economico e del bilancio statale per il 2002 sono legate alla dinamica dei prezzi del petrolio. La Russia è pronta ad affrontare uno scenario per il 2002 con il petrolio a un prezzo annuo di 15-16 dollari al barile (il bilancio statale definitivamente approvato è stato basato su un prezzo annuo di 18,50 dollari/barile).

Soltanto qualora il petrolio scendesse sotto i 15-16 dollari (fino a 12), anche la Russia ne risentirebbe, con un rallentamento della crescita del PIL, ma in misura assai minore di altri paesi, e in ogni caso dovrebbe continuare il suo sviluppo economico. Al di là  dei proventi del petrolio, tale sviluppo è infatti già  entrato in una nuova fase, in cui dipende sempre più da altri fattori, come il continuo aumento dei redditi reali, la domanda interna in costante crescita (+10,8 %), gli investimenti, nonchè la ripresa di alcuni settori industriali chiave, come la metalmeccanica, chimica, edilizia ed agroalimentare.
 




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[size=18:7651c7bba7][color=red:7651c7bba7][b:7651c7bba7]Brevi cenni sui rapporti economici italo-russi (2002)[/b:7651c7bba7][/color:7651c7bba7][/size:7651c7bba7]


Nei rapporti bilaterali il periodo 2000-2002 e' caratterizzato dall' intenso dialogo politico: c'e' stato lo scambio delle visite tra i Presidenti e i Primo-ministri, e' stato raggiunto un nuovo livello di interazione. Nell' aprile scorso ha avuto luogo la visita' a Mosca del Presidente del consiglio S.Berlusconi, nel corso della quale uno dei temi centrali delle discussioni era la cooperazione economica bilaterale.

Attaualmente la base giuridica dei rapporti economici e' praticamente completata. Tra gli accordi piu' significativi dal punto di vista pratico si puo' citare la Convenzione per evitare la doppia tassazione e l'Accordo sulla tutela e promozione degli investimenti.

Come partner commerciale l'Italia si trova al secondo posto tra i paesi occidentali e al quarto posto nel mondo, dopo la Germania, l'Ukraina e la Bielorussia. Secondo la statistica italiana, nel 2001 l'interscambio ha raggiunto 10,8 mlrd. di doll. con la crecsita del 9 %, le esportazioni russe ammontano al 7,6% (livello dell' anno 2000), mentre le importazioni russe dall'Italia sono aumentate del 38%, e hanno raggiunto 3,2 mlrd. di doll.

Nell'anno corrente si puo' prevedere l'ulteriore aumento del commercio bilaterale con la piu' veloce crescita' delle esportazioni italiane.

Se si parla della struttura merceologica del commercio, le esportazioni russe sono composte prevalentemente dalle materie energetiche come gas naturale e petrolio ed altre materie prime. La struttura delle importazioni russe dall' Italia e' piu' diversificata. Recentemente il gruppo dei generi di largo consumo, seguendo i cambiamenti della struttura della domanda del mercato, e' diventato il gruppo piu' importante (41% oppure 1,3 mlrd. di doll.), superando il gruppo di macchinari ed attrezzature.


Attualmente nel corso di esecuzione o elaborazione ci sono alcuni grandi progetti con partecipazione delle maggiori companie italiane tra cui l'ENI (“Blue stream”), FIAT, Tecnimont ed altre per un totale di alcuni miliardi di dollari.

Il successo delle riforme in Russia e' direttamente collegato con l'intensificarsi del processo degli investimenti di cui ha bisogno l'economia russa, compresi gli investimenti stranieri. L'Italia e' al settimo posto tra i paesi-investitori in Russia con 1,5 mlrd. di doll.di investimenti fatti nel periodo 1991-2001 e numero delle societa' miste in Russia con partecipazione italiana un po' piu superiore di 800. Secondo le opinioni di ambedue le parti il volume degli investimenti italiani non corrisponde ne' alle potenzialita' delle imprese italiane, ne' alla portata del mercato russo, particolarmente se si tieni conto del grande ammontare del volume dell' interscambio.

E abbastanza evidente che la realizzazione di qualsiasi progetto dipende dalla possibilita' d'accesso al fonte di finanziamento.

La linea di credito intergovernativa, concessa dal'Italia alla Russia era negli anni precedenti il principale strumento per finanzire alcuni progetti comuni, esclusi i progetti nel campo energetico, realizzati maggiormente con la garanzia della “Gasprom”.Per conto di questa linea di credito sono stati realizzati alcuni progetti importanti, particolamente dal punto di vista sociale, ivi incluse le forniture di macchinari per la produzione del cibo per bambini nell' ambito del Programma Presidenziale “Bambini della Russia”. Siccome oggi come oggi la Russia ha praticamente rinunciato a concedere le garanzie sovrane per i crediti d'esportazione, ultimamente e' stata creata una serie di strumenti finanziari alternativi, vuol dire senza la garanzia da parte dello stato russo, ma sempre appoggiati con le garanzie SACE.

In particolare, si tratta del cosidetto Prodramma d'investimenti per la somma fino a 1,5 mlrd. di doll.e della relativa linea di credito tra il “Mediobanca”, SIMEST e la Vneshtorgbank russo. I finanziamenti, previsti da questo Programma, sono destinati piuttosto per i grandi progetti.

Il compito non meno importante e' di creare un meccanismo di finanziamenti per i progetti delle PMI. Nel maggio 2001 la SACE ha rilasciato le “promesse di garanzie” per la somma totale superiore a 100 mln. di doll. per le linee di credito da firmare tra alcune banche italiane e quelle russe, sempre senza la garanzia sovrana. A questo lavoro partecipano l'Intesa/BCI, IMI/Sanpaolo e BNL, da parte russa -le maggiori banche come Vneshtorgbank, Sberbank e Alfabank.

18 dicembre 2001 a Mosca e' stata firmata la prima convenzione bancaria tra il BNL e Vneshtorgbank per il credito di 10 mln. di doll.

L'altra convenzione bancaria, tra l'Intesa/BCI e la Vneshtorgbank per 30 mln. di doll. e' stata firmata il 3 aprile 2002 a Mosca durante la visita del Presidente Berlusconi.

In questo modo, viene creato il sistema del finanziamento dei progetti delle PMI, suficentemente diversificato per le banche, che dispone gia delle risorse finanziarie reali e appoggiato dalla SACE.
 




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[size=18:f55190b9b0][b:f55190b9b0][color=red:f55190b9b0]Linee di credito italo-russe[/color:f55190b9b0][/b:f55190b9b0][/size:f55190b9b0]


La linea di credito intergovernativa, concessa dal'Italia alla Russia era negli anni precedenti il principale strumento per finanzire alcuni progetti comuni, esclusi i progetti nel campo energetico, realizzati maggiormente con la garanzia della “Gasprom”.Per conto di questa linea di credito sono stati realizzati alcuni progetti importanti, particolamente dal punto di vista sociale, ivi incluse le forniture di macchinari per la produzione del cibo per bambini nell' ambito del Programma Presidenziale “Bambini della Russia”. Siccome oggi come oggi la Russia ha praticamente rinunciato a concedere le garanzie sovrane per i crediti d'esportazione, ultimamente e' stata creata una serie di strumenti finanziari alternativi, vuol dire senza la garanzia da parte dello stato russo, ma sempre appoggiati con le garanzie SACE.

In particolare, si tratta del cosidetto Prodramma d'investimenti per la somma fino a 1,5 mlrd. di doll. e della relativa linea di credito tra il “Mediobanca”, SIMEST e la Vnesheconombank russo. I finanziamenti, previsti da questo Programma, sono destinati piuttosto per i grandi progetti.

Il compito non meno importante e' di creare un meccanismo di finanziamenti per i progetti delle PMI. Nel maggio 2001 la SACE ha rilasciato le “promesse di garanzie” per la somma totale superiore a 100 mln. di doll. per le linee di credito da firmare tra alcune banche italiane e quelle russe, sempre senza la garanzia sovrana. A questo lavoro partecipano l'Intesa/BCI, IMI/Sanpaolo e BNL, da parte russa -le maggiori banche come Vneshtorgbank, Sberbank e Alfabank.

18 dicembre a Mosca e' stata firmata la prima convenzione bancaria tra il BNL e Vneshtorgbank per il credito di 10 mln. di doll. L'importo minimo del contratto, che puo' essere firmato per conto di questa linea creditizia e' di 80 mila doll. (il tetto massimo non e' stabilito).

L'altra convenzione bancaria, tra l'Intesa/BCI e la Vneshtorgbank per 30 mln. di doll. e' stata firmata pochi giorni fa, il 3 aprile scorso a Mosca durante la visita del Presidente Berlusconi. Il valore minimo del contratto, che puo' essere firmato per conto di questa linea creditizia e' di 500 mila doll. (il tetto massimo non e' stabilito). La durata del rimborso dei crediti per ambedue le convenzioni - da3 a 5 anni in dipendenza al valore del contratto, la copertura assicurativa della SACE all'85% del volore del contratto.
 




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[size=18:3258fdd451][color=red:3258fdd451][b:3258fdd451]Distretti Industriali[/b:3258fdd451][/color:3258fdd451][/size:3258fdd451]

[color=red:3258fdd451]Protocollo della IV task force italo-russa sui distretti industriali[/color:3258fdd451]



L'importanza della cooperazione italo-russa nel campo dei distretti industriali e' basata sul fatto che l'attuale fase della globalizzazione pone una grande sfida ai sistemi industriali tradizionali. Questo e' vero per l'economia italiana che si basa sul sistema di piccola e media impresa. Questo e' vero - anche se sembra paradossale - per l'economia russa (o ex-sovietica) che si basava sui “kombinat” colossali di 40-50 mila operai.

Per l' economia russa l'esperienza italiana dei distretti industriali rappresenta non solo un modello di elevata specializzazione produttiva e di alto livello di qualita', ma anche l'esempio di efficacia e competitivita' della PMI. E' chiaro che non e' possible sostituire in pochi anni un sistema basato sui grandi colossi dell'industria di Stato con la piccola impresa privata. E' un'operazione estremamente complessa che puo' durare decenni. Ma nello stesso tempo e' chiaro che, se la Russia continua a perseguire la strada di questa forma di sviluppo e di modernizzazione industriale, ill sistema industriale italiano potrebbe offrire il miglior modello dei distretti industriali.

Questi sono stati I punti di partenza del Governo Russo e del Governo Italiano che si sono impegnati congiuntamente per favorire la costituzione in Russia di distretti industriali sul modello di quelli italiani. Nel 2002 e' stata costituita la task force italo-russa sui distretti industriali. Per la IV volta questa task force si e' riunita il 28 luglio scorso a Roma.

Qui di seguito pubblichiamo le tesi del Protocollo della IV task force italo-russa:

“In conformità  all'incarico formulato dal Presidente della Federazione Russa, V.V. Putin e dal Presidente del Consiglio italiano, S. Berlusconi, in occasione degli incontri al Vertice di Mosca e Sochi dell'aprile 2002, relativo alla necessità  di impegnarsi congiuntamente per favorire la costituzione in Russia di distretti industriali sul modello di quelli italiani, la task force italo-russa sui distretti si è riunita per la IV volta, a Roma, presso la sede dell'ICE, in data 28 luglio 2003.

Questa iniziativa intende sostenere lo sviluppo della collaborazione economica, normativa e tecnologica nel campo della piccola e media impresa, con particolare riferimento alla costituzione di nuove aziende italiane e russe attorno alle quali si realizzeranno i “distretti industriali” in Russia; ciò, anche al fine di aumentare gli investimenti italiani sul mercato russo.

Da parte russa, hanno preso parte alla IV sessione della task force - allargata, per la prima volta, ai capi delegazione delle 11 Regioni russe partecipanti all'incontro (Regioni di Voronezh, di Novosibirsk, di Lipetsk, di Sverdlovsk, di Leningrado, di Perm, di Mosca, di Krasnodar, di San Pietroburgo, delle Repubbliche di Ciuvascia e di Mordovia) - rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e del commercio della Federazione russa. Per l'Italia, vi hanno partecipato rappresentanti del Ministero delle Attività  Produttive, di ICE, SACE, SIMEST, FINEST, LOCAT, AGENZIA DOGANE, AGENZIA ENTRATE, di talune Regioni e Associazioni di categoria italiane.

Tale sessione si è svolta in parallelo con il match-making tra 11 Regioni russe e numerose Regioni e Associazioni di categoria italiane interessate a sviluppare la collaborazione economica bilaterale, sulla base di concreti progetti di investimento proposti da parte russa.

Le parti hanno sottolineato come, sul piano pratico, siano stati raggiunti i primi risultati concreti per la realizzazione in Russia dei distretti industriali italiani. A titolo di esempio, è stato citato il caso relativo alla realizzazione, nella Regione di Lipetsk, di un progetto “pilota” per la costituzione del distretto industriale “del bianco”, sulla scia della presenza della fabbrica “Stinol” addetta alla produzione di frigoriferi, di proprietà  della “Merloni”. Inoltre, sempre nella stessa Regione di Lipetsk, è iniziata lo scorso 20 maggio la costruzione di una fabbrica “Merloni” per la produzione di lavatrici. Un altro progetto, ugualmente in fase di avanzata realizzazione, concerne la delocalizzazione di alcune aziende della Liguria nella Regione di Sverdlovsk, dove si sta costituendo, sotto l'egida della Ditta Duferco, un importante polo della meccanica e della siderurgia. Nella Regione di Leningrado, inoltre, sono da poco iniziati i lavori per la realizzazione di un progetto per la produzione di riscaldamenti elettrici, da parte della ditta Merloni Termo Sanitari; anche in questo sito, si sta cercando di portare aziende italiane interessate a costituire un distretto in questo settore.

Altri importanti progetti di investimento italiano discussi riguardano i settore delle macchine agricole (Regione di Perm), del legno (Regioni di Perm, di Mosca, di Leningrado e di Sochi), delle calzature (Regioni di Mosca e San Pietroburgo), della trasformazione agroalimentare, con particolare riferimento alla lavorazione della carne, delle piastrelle e degli adesivi per piastrelle (Regione di Mosca), della lavorazione del latte (Repubblica di Chuvah) e della cooperazione nel settore ferroviario attraverso la costruzione dei relativi mezzi di trasporto (Repubblica di Mordovia), etc..

E' stato sottolineato in modo particolare come la realizzazione dei distretti industriali nelle Regioni russe, seguendo l'esempio italiano, possa dare un ulteriore impulso allo sviluppo del piccolo e medio business in Russia e servire la causa dell'ulteriore rafforzamento dei rapporti economici italo-russi.

Le parti hanno trattato anche altri aspetti importanti della collaborazione bilaterale - come, ad esempio, la costituzione di una società  mista di leasing, la cui attività  potrebbe, in particolare, contribuire alla soluzione dei problemi di finanziamento delle forniture dei macchinari in Russia da parte delle PMI italiane, nonchè l'istituzione di corsi di formazione per funzionari delle dogane russe, curata dagli esperti italiani di tale settore.

Nel corso della seduta della task force è stato, altresì, rilevato con soddisfazione che è intenzione della parte italiana creare a breve uno speciale fondo rotativo, quale speciale sostegno pubblico agli investimenti delle PMI italiane in Russia.

Riassumendo i risultati dell'incontro, le parti si sono trovate d'accordo nel portare avanti l'intenso lavoro per uno sviluppo ulteriore della collaborazione tra le Regioni russe e le Regioni ed Associazioni italiane, effettuando permanentemente il monitoraggio dei progetti in fase di realizzazione per la costituzione di distretti industriali italiani in Russia. Le parti hanno considerato opportuno, sulla base dell'esperienza accumulata e del monitoraggio dei progetti per la realizzazione dei DI, di elaborare raccomandazioni, necessarie alle Regioni russe, sia quelle che già  stanno realizzando i DI, sia quelle disposte a partecipare ai vari programmi di realizzazione.

Le parti, infine, hanno deciso di elaborare un progetto-tipo di accordo tra le Regioni russe ed italiane per la collaborazione nel campo dei DI.”
 




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[size=18:f330d6fce6][color=red:f330d6fce6][b:f330d6fce6]Leggi sugli investimenti esteri nell'economia russa (1999)[/b:f330d6fce6][/color:f330d6fce6][/size:f330d6fce6]

THE FEDERAL LAW

¹ 160 of July 9, 1999

"On Foreign Investment in the Russian Federation".



Passed by the State Duma on June 25, 1999

Approved by the Federation Council on July 2, 1999



The present Federal Law determines the principal guarantees of foreign investors' rights to investment, and revenues and profits gained therefrom, terms of business activity of foreign investors on the territory of the Russian Federation.

The present Federal Law is aimed at involving and efficient application in the economy of the Russian Federation of foreign material and financial resources, advanced machinery and technology, management skills, ensuring stable terms for operations of foreign investors and compliance of the legal order of foreign investment with the standards of the international law and international practice of investment cooperation.



Article 1. Relations governed by the present Federal Law and its application scope.

The present Federal Law governs the relations connected with state guarantees of foreign investors' rights in the course of their investing on the territory of the Russian Federation.

The present Federal Law does not apply to relations connected with deposits of foreign capital in banks and other credit institutions and insurance organizations, which are subject to the legislation of the Russian Federation on banks and banking business and legislation of the Russian Federation on insurance, receptively.

Nor does the present Federal Law apply to relations with investment of foreign capital into non-commercial organizations in order to achieve some socially useful purpose, including educational, charitable, scientific or religious purposes, which are subject to the legislation of the Russian Federation on non-commercial organizations.



Article 2. Basic terms used in the present Federal Law.

For the purpose of the present federal Law, the following terms are:

Foreign investors is a foreign legal entity, the civil code of which shall be determined in accordance with the legislation of the state in which it was established and in accordance with the legislation of the said foreign state may invest within the Russian Federation; a foreign organization not being a legal entity the civil capacity of which shall be determined in accordance with the legislation of the state in which it was established and which, in accordance with the legislation of the said foreign state, may invest in the Russian Federation; a foreign citizen whose civil capacity and legal capacity shall be determined in accordance with the legislation of the state he is a citizen of and who, in accordance with the legislation of said foreign state, may invest within the Russian Federation; a person having no citizenship who is permanently residing outside the Russian Federation, whose civil capacity and legal capacity shall be determined in accordance with the legislation of the state he is a permanent resident of and who, in accordance with the legislation of said foreign state may invest within the Russian Federation; an international organization who may invest in the Russian Federation in accordance with an international treaty of the Russian Federation; foreign states in accordance with the terms determined by federal laws;

Foreign investment is an investment of foreign capital into a business entity within the Russian Federation in form of civil right objects belonging to the foreign investor unless such civil right objects are exempt or restricted in use in the Russian federation, including money, securities (whether in foreign currency or in the currency of the Russian Federation), other property, property rights, exclusive rights to results of intellectual activity having monetary value (intellectual property), as well as services and information;

Foreign direct investment is acquisition by a foreign investor of a share at least 10%, shares (contribution) in the authorized (stock) capital of a business entity established or being established within the Russian Federation in form of a business partnership or a company in accordance with the civil legislation of the Russian Federation; investment of capital into fixed assets of a branch of the foreign legal entity being established within the Russian Federation by a foreign investor as a lessor of a financial rent (leasing) of an equipment stated at issues XVI and XVII of the Invoice Nomenclature on external economic activity of CIS countries in customs cost no less than 1 million roubles;

Investment project is a rationalization of feasibility, volume, and term of performing foreign direct investment, including contract documents developed according to standards provided by the legislation of the Russian Federation;

Priority investment project is an investment project with a total amount of foreign investment should be at least 1 billion roubles (no less than equivalent amount in a foreign currency at the rate of the Central Bank of the RF for the date of adoption of the present Federal Law), or an investment project with a minimum share (contribution) of foreign investors in the authorized (stock) capital of a commercial organization with foreign investment should be at least 100 million roubles (no less than equivalent amount in a foreign currency at the rate of the Central Bank of the RF for the date of adoption of the present Federal Law), included with a list of priority investment project being approved by the Government of the Russian Federation.

Investment project payback time is the time from the date when the financing of the investment begins until the date when the difference between the accrued net profit amount with depreciation assignments and the amount of investment costs of the business entity with foreign investment, or a branch of a foreign legal entity, or a lessor under a contract of financial renting (leasing) becomes positive.

Reinvestment is making capital investment into business objects on the territory of the Russian Federation at the expense of revenues or profits of a foreign investor or a business entity with foreign investment which were gained by them from foreign investment.

Aggregate tax burden is the rated total amount of money due to be paid as customs duties (excluding customs duties caused by using measures on protection of economic interests of the RF in the course of fulfilling foreign trade in order to ensure the basis of the constitutional regime, morality, health, rights, and legal interests of other persons, country's defense and state security.



Article 3. Legal regulation of foreign investment within the Russian Federation. scope.

The legal regulation of the foreign investment within the territory of the Russian Federation is performed by the present federal Law, other federal laws, and other legal regulations of the Russian Federation, and international treaties of the Russian Federation.

The subjects of the Russian Federation may pass laws and other legal regulations governing foreign investment in matters within their authority and within joint authority of the Russian federation and the subjects of the Russian Federation according to the present Federal Law and other federal laws.



Article 4. Legal treatment of activities of foreign investors and business entities with foreign investment.

Legal treatment terms of activities of foreign investors and use of profit gained from investment must not be less favorable than the legal treatment of activities and use of profit gained from investment that are accorded to Russian investors, with exclusions established by federal laws.

The exclusions of restrictive kind for foreign investors may be established by federal laws only as far as this may be necessary in order to protect the principals of constitutional system, morality, health, rights, and legal interests of other persons, ensuring the country's defense and state security. Exemptions of stimulating kind on the form of preferences for foreign investors may be established for the purpose of social and economic development of the Russian Federation. The types of preferences and terms of granting the same shall be established by the RF legislation.

A branch of a foreign legal entity, established within the Russian Federation, shall perform some or all functions, including those of a representative office, on behalf of the foreign legal entity that has established it (hereinafter referred to as 'the parent entity") provided that the establishment purposes and the business of the parent entity have commercial character and the parent entity bears immediate property accountability for obligations undertaken by the same in relation to performance of the said business within the Russian Federation.

Subsidiary and dependent companies of a business entity with foreign investment shall not enjoy the legal protection, guarantees, and preferences established by the present Federal Law when performing their business activities on the territory of the Russian Federation.

A foreign investor, a business entity with foreign investment established on the RF territory, in which a foreign investor(s) hold(s) at least 10% of a share, shares (contribution) in the authorized (stock) capital of such entity shall fully enjoy the legal protection, guarantees, and preferences established by the present Federal Law when reinvesting.

A Russian commercial organization shall receive the status of a commercial organization with foreign investment from the date when a foreign investor joins its members. Starting from that date, the business entity with foreign investment and the foreign investor shall enjoy the legal protection, guarantees, and preferences established by the present federal Law.

A business entity loses the status of the business entity with foreign investment from the date when a foreign investor retires from its members (and, when there are several foreign investors in such entity, then when all foreign investors leave such entity). Starting from that date, the business entity with foreign investment and the foreign investor shall lose legal protection, guarantees, and preferences established by the present federal Law.



Article 5. Guarantee of legal protection of foreign investor's business on the territory of the Russian Federation.

A foreign investor on the territory of the Russian Federation shall be granted full and unconditional protection of rights and interests provided by the present Federal law, other federal laws and other legal regulations of the Russian Federation as well as treaties of the Russian Federation.

A foreign investor shall be also entitled to be indemnified for any damages incurred by him due to illegal actions (failure to act) of state authorities, local administration authorities or officers of such authorities in accordance with the civil legislation of the Russian Federation.



Article 6. Guarantee of exercising various forms of investing by a foreign investor on the territory of the Russian federation.

A foreign investor may invest in the territory of Russian Federation in any forms not prohibited by the legislation of the Russian Federation.

Evaluation of the capital contributed to authorized capital (stock capital) of a business entity with foreign investment shall be performed according to market prices in accordance with the legislation in force of the Russian Federation.

The capital investment evaluation shall be made in the currency of the Russian Federation.



Article 7. Guarantee of transfer of foreign investor's rights and liabilities to a third party.

A foreign investor may transfer his rights (assign claims) and liabilities (transfer a debt) under a contract, and shall be obliged transfer his rights (assign claims) and liabilities (transfer a debt) to a third party according to a law or a court order in accordance with the civil legislation of the Russian Federation.

If a foreign state or a state authority authorized by the former pay in favor of the foreign investor under a guarantee (insurance contract) granted to the foreign investor in respect to his investment made on the territory of the RF, and the rights (claims) to such investment of the foreign investor are transferred to that foreign state of a state authority authorized by the same, then such transfer of rights (assignment of claims) shall be deemed in the Russian Federation.



Article 8. Guarantee of reimbursement in case of nationalization and requisition of the property of a foreign investor or a business entity with foreign investment.

The property of a foreign investor or a business entity with foreign investment shall not be subject to seizure, including nationalization, requisition, except for the cases and reasons determined by a federal law or international treaty of the Russian Federation.

In case of requisition, the foreign investor or the business entity with foreign investment shall be repaid the price of the property being requisitioned. When the circumstances in connection with which the requisition was made terminate, the foreign investor or the business entity with foreign investment may judicially recover the return of the preserved property, but shall be obliged to return the reimbursement sum received by them with the losses from the property depreciation taken into account.

In case of nationalization, the foreign investor or the business entity with foreign investment shall be repaid the price of the property being nationalized and other losses. The disputes concerning the reimbursement of losses shall be considered according to the order provided in article 10 of the present Federal Law.



Article 9. Indemnity from legislation changes disadvantageous for a foreign investor.

In the event of new federal laws and legal regulations of the Russian Federation come into effect which alter the amounts of imported customs duties (excluding customs duties aiming at introducing protective measures for economic interests of the Russian Federation while carrying out foreign trade according to the legislation of the Russian Federation), federal taxes (excluding excise tax, VAT on goods produced on the RF territory), and fees to the state non-budget foundations (excluding fees to the Pension Fund of the Russian Federation), or existing federal laws and legal regulations of the Russian Federation amended and modified so that the overall tax burden on activity of the foreign investor or the business entity with foreign investor on realization of priority investment projects increases, or the regime and restrictions in respect to foreign investment in the Russian Federation is established as compared with the overall tax burden and regime that existed in accordance with federal laws and legal regulations of the Russian Federation by the date when financing of the priority investment project at the expense of foreign investment began, then such new federal laws and legal regulations of the Russian Federation as well as amendments and modifications made to existing federal laws and legal regulations of the Russian Federation shall not be applied to the foreign investor and the business entity with foreign investment who are performing their priority investment projects at the expense of direct foreign investment during the term specified in paragraph 2 of the present article, if goods, imported to the customs territory of the Russian Federation by the foreign investor and the business entity with foreign investment, are used according to the stated purposes of the investor for realization of priority investment projects.

Conditions of the first paragraph of the present article apply to a business entity with foreign investment if a share, shares (contribution) of foreign investors in the authorized (stock) capital of such organization amounted to upwards of 25% as well as to a business entity with foreign investment, which is carrying out a priority investment project, irrespective of a share, shares (contribution) of foreign investors in the authorized (stock) capital of such organization.

The stability of conditions and regime specified in paragraph 1 of the present article for foreign investors is ensured during the complete investment project payback period, but not exceeding seven years from the date when financing of the investment project at the expense of foreign investment began. Differentiation of investment project payback periods depending upon their types shall be determined in the order established by the Government of the Russian Federation.

On extraordinary occasions, when a foreign investor and a business entity with foreign investment implement priority investment project in the sphere of production or creation of transport infrastructure or other infrastructure with aggregate amount of foreign investment not below 1 billion roubles (not below equivalent sum in foreign currency at the rate of the Central Bank of the RF at the date of coming into effect of the present Federal Law) and payback exceeding seven years, the Government of the Russian Federation shall resolve that effectiveness of conditions and regime specified in paragraph 1 of the present article for said foreign investor and the business entity with foreign investment should be extended.

The provisions of paragraph 1 of the present article does not cover any amendments and modifications made to legislative acts of the Russian Federation, or new federal laws and legal regulations of the Russian Federation being passed, are aimed at protecting the constitutional system, morality, health, rights, and legal interests of other persons, ensuring the country's defense and state security.

The Government of the Russian Federation shall:

establish rating criteria for evaluating the changes in disadvantageous for the foreign investor and business entity with foreign investment concerning the imported customs duties, federal taxes, and fees to state non-budget funs, as well as regime of bans and restrictions in respect to foreign investment on the territory of the Russian Federation;

approve a procedure of registration of the priority investment projects by a federal body of executive authority specifies in article 24 of the present Federal Law;

monitor execution of commitments on realization of priority investment projects, taken by a foreign investor and business entity with foreign investment, in term specified in paragraphs 2 and 3 of the present article.

If a foreign investor and a business entity with foreign investment do not fulfill obligations, specified in the first part of the present paragraph, they will deprive of the preferences given according to the present article. A sum of cash resources which was not paid according to the preferences stated, should be repaid on the basis of the legislation established by the Russian Federation.



Article 10. Insurance guarantee of due consideration of a dispute arisen in connection with performance of investment and business activity on the territory of the Russian Federation by a foreign investor.

A dispute by a foreign investor arisen in connection with performance of investment and business activity on the territory of the Russian Federation by a foreign investor shall be considered in accordance with international treatment of the Russian federation and federal laws in a court or arbitration tribunal, or in an international court of arbitration (court of mediation).



Article 11. Guarantee of using the revenues, profits and other legally acquired money sums on the territory of the Russian Federation and exporting the same from the Russian Federation.

On returning any taxes and levies provided by the legislation of the Russian Federation, a foreign investor shall have a right to freely use the revenues and profits on the territory of the Russian Federation for reinvesting with due observance of provisions specified in paragraph 2, article 4, of the present Federal Law, or any other purpose not contradicting the legislation of the Russian Federation, as well as the right to export without hindrance any revenues, profits, and other legally acquired money sums in foreign currency from the Russian Federation in connection to investment previously made by the same, including:

revenues from investment received as profits, dividends, interest, and other incomes;

money sums as fulfillment of obligations under contracts and other deals of a business entity with foreign investment or a foreign legal entity that has opened its branch on the territory of the Russian Federation;

money sums received by a foreign investor in connection with liquidation of a business entity with foreign investment or a branch of a foreign legal entity, or alienation of invested property, property rights, and exclusive rights to results of intellectual work;

compensations provided by article 8 of the present Federal Law.



Article 12. Guarantee of a foreign investor's right to export from the Russian federation without hindrance property and information in documentary form or as records on a magnetic medium if they were initially brought into the Russian Federation as a foreign investment.

A foreign investor who has initially brought into the Russian federation property and information in documentary form or as records on a magnetic medium as a foreign investment shall have the right to export the said property and information from the Russian Federation without hindrance (without allocating, licensing, and application of other measures of non-tariff foreign trade regulation).



Article 13. Guarantee of foreign investor's right to acquire securities.

A foreign investor may acquire stock and other securities of Russian business entities and state securities in accordance with legislation of the Russian Federation on securities.



Article 14. Guarantee of foreign investor's participation in privatization.

A foreign investor may participate in privatization of objects of state-owned and municipal property by means of acquiring ownership to state-owned and municipal property or part(s) and shares in the authorized capital (stock) capital of an entity being privatized under the terms and conditions provided by the legislation of the Russian Federation on privatization of state-owned and municipal property.



Article 15. Guarantee of providing foreign investor with a right to land, other natural resources, buildings, structures, and other immovable property.

Acquisition of a right to land, other natural resources, buildings, structures, and other immovable property by a foreign investor shall take place in accordance with the legislation of the Russian Federation and legislation of subjects of the Russian Federation.

The tenant right to a land plot may be acquired by a business entity with foreign investment at a tender (auction, contest) unless the legislation of the Russian Federation provides otherwise.



Article 16. Benefits granted to a foreign investor and a business entity with foreign investment in respect to payment of customs duties.

Benefits in respect to payment of customs duties shall be granted to foreign investors and business entities with foreign investment when they implement a priority investment project in accordance with the customs legislation of the Russian Federation and legislation of the Russian Federation on taxes and duties.



Article 17. Benefits and guarantees granted to a foreign investor by the subjects of the Russian Federation and local authorities.

The subjects of the Russian Federation and local authorities within their competence may grant a foreign investor benefits and guarantees, perform financing and render other support forms for the investment project implemented by a foreign investor at the expense of budgets of subjects of the Russian Federation and local budgets, as well as non-budget funds.



Article 18. Antimonopoly legislation of the Russian Federation and foreign investor's adherence with fair competition.

A foreign investor has to comply with antimonopoly legislation of the Russian Federation and keep from unfair competition and restrictive business practices, including creation of a business entity with foreign investment in the Russian Federation or a branch of a foreign legal entity for the purpose to produce some article being in tightly demand, and then self-liquidation in order to promote in the market an analogous article of foreign origin, and by means of malicious price-fixing arrangements, or market-sharing arrangements, or agreements on participation in tenders (auctions, contests).



Article 19. Property Insurance by a business entity with foreign investment and by parent organization of a foreign legal entity's branch.

The property insurance of a risk of loss (destruction), property deficiency or damage, risk of civil responsibility and businessman' risk shall be covered by a business entity with foreign investment at its own discretion, and by a branch of a foreign legal entity at discretion of its parent organization, unless the legislation of the Russian Federation provides otherwise.



Article 20. Formation and liquidation of a business entity with foreign investment.

The property insurance of a risk of loss (destruction), property deficiency or damage, risk of civil responsibility and businessman' risk shall be covered by a business entity with foreign investment at its own disrcetion, and by a branch of a foreign legal entity at disrcetion of its parent organization, unless the legislation of the Russian Federation provides otherwise.

Formation and liquidation of a commercial organization with foreign investment shall be performed under the terms and conditions provided by the Civil Code of the Russian Federation and other federal laws with exemptions which may be imposed by federal laws in accordance with paragraphs 2, article 4, of the present Federal Law.

Legal entities being business organizations with foreign investment are subject to state registration in a justice authority within one month after having furnished the following documents to a respective authority:

An extract from a trade register of the state in which the foreign investor is incorporated, or such other document certifying the legal status of the foreign investor;

A document on solvency of the foreign investor issued by his banker;

Receipt of payment of a registration fee.

A commercial organization with foreign investment may be denied the state registration for the purpose of protecting the principals of constitutional system, morality, health, rights and legal interests of other persons, ensuring the country's defense and state security.

The denial of state registration may be applied against a court.



Article 21. Establishment and liquidation of the representative office of the foreign legal entity.

A representative office of the foreign legal entity shall be established for the purpose to carry out activity performed by the parent company outside the territory of the Russian Federation. The representative office shall be liquidated in accordance with resolution of the foreign legal entity - the parent company.

The state control over establishment, activity, and liquidation of the representative office of the foreign legal entity shall be performed through its accreditation in the order determined by the Government of the Russian Federation.

The Federal executive body said in the article 24 of the present Federal Law shall perform accreditation of the representative office of the foreign legal entity.

Accreditation of the foreign legal entity's representative office may be rejected in order to protect interests of the constitution, morality, health, right, and legal interests of other people, in order to provide defense of the country and state safety.



Article 22. Requirements to the regulation on the representative office of the foreign legal entity.

The parent organization shall submit to the federal executive body said in the article 24 of the present Federal Law a regulation on the representative office of the foreign legal entity and other documents, list of which and requirements to the content of which taking into account paragraphs 2 and 3 of the present article shall be adopted by the Government of the Russian Federation.

The regulation on the representative office of the foreign legal entity shall contain the name of the representative office and the name of its parent organization, organizational and legal form of the parent organization, location of the representative office on the territory of the Russian Federation and the legal address of its parent organization, purposes of establishment and types of activity of the representative office, nature, amount and terms of capital investment into main funds of the representative office, the order of management for the representative office. The regulation on the representative office of the foreign legal entity may also include other information connected with peculiarities of act of the representative office of the foreign legal entity on the territory of the Russian Federation if they are not in contradiction to the legislation in force of the Russian Federation.

Evaluation of the capital investment into the main funds of the representative office of the foreign legal entity shall be performed by the parent organization in accordance with the internal prices or in accordance with the international prices. Estimation of the capital investment shall be made in the currency of the Russian Federation. The amount of the price of the capital investment to the main funds of the foreign legal entity's representative office shall be included into the regulation on the representative office of the foreign legal entity.

The representative office of the foreign legal entity shall be entitled to carry out business activity on the territory of the Russian Federation since the date of its accreditation.

The representative office of the foreign legal entity shall terminate its business activity on the territory of the Russian Federation since the date of cancellation of its accreditation.



Article 23. Working out and realization of the state policy in the field of foreign investment.

The Government of the Russian Federation shall work out and realize state policy in the field of the international investment cooperation in accordance with the federal constitution law "On the Government of the Russian Federation".

The Government of the Russian Federation shall:

Determine advisability of implementation of restriction and limitations to perform foreign investment activity on the territory of the Russian Federation, shall work out bills of the list of the said restriction and limitations;

Determine measures on control over activity of the foreign investors on the territory of the Russian Federation;

Adopt the list of priority investment projects said in the article 2 of the present Federal Law;

Work out and ensure realization of federal programs on attraction of foreign investment;

Engage investment credits of the international financial organization and foreign countries in order to finance the Budget development of the Russian Federation and investment projects having federal importance;

Perform cooperation with subjects of the Russian Federation in respect of the matters of the international investment cooperation;

Perform control over preparation and making investment agreements with foreign investors on their realization of massive investment projects;

Carry out control over preparation and signing investment agreements of the Russian Federation on encouragement and mutual protection for the investment.



Article 24. The federal executive body on coordination of attraction of the foreign direct investment.

The Government of the Russian Federation shall determine the federal executive body responsible for coordination of attraction of the foreign direct investment into economy of the Russian Federation.



Article 25. Acknowledgement of validity termination of the previously adopted legislative acts of the Russian Federation and their separate regulations in connection with adoption of the present Federal Law.

In connection with adoption of the present Federal Law to acknowledge as terminated its validity:

The Law of the Russian Federation "On foreign investment in the RF" (Bulletin of the Council of the People's Deputies and the Supreme Soviet of the RF, 1991, # 29, article 1008);

Decree of the Supreme Soviet of the RF "On implementation of the RF law "On foreign investment in the RF"" (Bulletin of the Council of the People's Deputies and the Supreme Soviet of the RF, 1991, # 29, article 1009);

Article 6 of the federal Law "On making amendments and alternations to the legislative acts of the RF in connection with adoption of the RF law "On standardization", "On provision of the measurement unity", "On products and services certification" (legislation council of the Russian Federation, 1995, # 26, article 2397);

Paragraph 4 of the article 1 of the Federal Law "On making amendments and alternations to the legislative acts of the RF in connection with adoption of the RF law "On arbitrage courts in the Russian Federation" and "On arbitration proceeding code of the Russian Federation" (Legislation council of the RF, 1997, # 47, article 5341).



Article 26. Adjustment of the normative legal acts of the Russian Federation to the present Federal Law.

To advice the president of the RF and the Government of the RF to adjust their normative legal acts to the present Federal Law.

In accordance with established procedure the Government of the Russian Federation shall make proposals on introducing in legislative acts of amendments and addenda following up the present Federal Law to the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation.



Article 27. Adjustment of the regulations of the foreign legal entities' representative offices established on the territory of the Russian Federation to the present Federal Law.

The parent organization, representative offices of which are established on the territory of the Russian federation, shall prior to the present Federal Law coming into force:

Adjust the regulations of the foreign legal entities' representative offices to the present Federal Law within six months since the date of its coming into force;

Carry out accreditation of the representative offices of the foreign legal entities within one year since the date of the present Federal Law coming into force.



Article 28. The present Federal Law coming into force.

The present Federal Law shall come into force since the date of its official publication.



President of the Russian Federation

B. Yeltsin

Moscow, the Kremlin, July 9, ¹ 160
 




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[size=18:309eb5ba2d][color=red:309eb5ba2d][b:309eb5ba2d]Su misure introdotte nella legislazione russa, riguardanti promozione dell'attivita' imprenditoriale ed investimenti esteri (2003).[/b:309eb5ba2d][/color:309eb5ba2d][/size:309eb5ba2d]



Tra misure e strumenti specifici di supporto rivolti all'attrazione di investimenti dall'estero il Governo della Federazione Russa ha definito per se la direzione verso deburocratizzazione dell'economia. Nell'ambito di tale processo e' stato approvato un pacchetto di leggi, volte a diminuire la pressione amministrativa.

Esse includono le questioni di registrazione di aziende secondo il principio dello “sportello unico”, di diminuzione delle forme d'attivita' che vanno sotto licenze, di riduzione del numero dei controlli amministrativi sulle imprese.

Nel 2002 e' approvato in prima versione il progetto della legge “Su principi del regolamento tecnico nella Federazione Russa”. In conformita' alla legge, allo Stato spetta solo il regolamento dell'elenco connesso con manutenzione di sicurezza. Altre restrizioni avranno un carattere volontario, saranno definite dalle unioni settoriali, da diverse associazioni, dalle organizzazioni autoregolabili. Il passaggio alle norme volontarie permettera' all'industria di utilizzare piu' ampiamente degli standard inernazionali ed allargare i mercati di sbocco.

Il sistema fiscale richiede l'ulteriore perfezionamento. Ultimamente sono state introdotte molte novita', che stimolano l'attivita imprenditoriale:

dal 2001 e' entrata in vigore la scala regressiva dell'Imposta Unitaria Sociale (dal 35,6% al 2%) che ha unito i dazi per il fondo di pensione e per il fondo dell'assicurazione medica e sociale;
dal 2001 e' in vigore la scala uniforme per i redditi delle persone fisiche (il 13%).
Dal 2003 sara' eliminata L'imposta Generale sull'entrata del 1% per utenti della rete stradale; dal 2004 e' prevista l'abolizione dell'Imposta sulle Vendite.

Nel Maggio 2002 e' proposto per la discussione nel Parlamento russo il progetto della legge che prevede l'abolizione dell'imposta sull'acquisto delle banconote straniere e documenti di pagamento in valuta estera.

Come e' noto la principale legge vigente della Federazione Russa in merito agli investimenti esteri e' del 09.07.1999 n.160-à”à‡ “Su investimenti esteri nella Federazione Russa”.

Nel 2002 nel quadro della realizzazione di provvedimenti mirati ad adeguare il sistema fiscale alle norme internazionali sono state intraprese alcune misure per dar stimolo oltre all'attivita' imprenditoriale anche al coinvolgimento degli investimenti esteri.

Dal 1 Gennaio 2002 e' entrato in vigore il capitolo 25 “Imposta sugli Utili delle Organizzazioni” del Codice Tributario che prevede il perfezionamento dell'imposta gia' esistente sugli utili di imprese ed organizzazioni. In tal modo il tasso d'imposta sugli utili e' stato abbassato dal 35% al 24% con istantanea abolizione delle agevolazioni nonche' e' stata effettuata la liberalizzazione della politica dell'ammortamento.

Definendo la base per imposta sugli utili non vengono considerati i redditi seguenti:

a titolo d'investimenti, agiudicati nel corso delle gare d'appalto in cinformita' alla legislazione della Federazione Russa;
a titolo d'investimenti, versati dagli investitori stranieri e destinati a finanziare attivita' produttiva a condizione che essi vengano utilizzati nell'arco d'un anno dal momento della ricezione.
Il capitolo 25 del Codice definisce le modalita' dei pagamenti anticipati dell'imposta sugli utili per imprese straniere che effettuano le loro attivita' nella Federazione Russa tramite rappresentanze permanenti e per gli investitori nell'ambito degli accordi sulla divisione del prodotto.

Per perfezionare la tassazione nel campo dell'utilizzo delle risorse naturali dall'inizio dell 2002 e' stata introdotta l'imposta sull' estrazione delle risorse del sottosuolo con simultanea abolizione delle imposte ormai in vigore sullo sfruttamento delle risorse del sottosuolo, dei prelevamenti per riproduzione della base minerale e di materie prime, e degli accisi sul petrolio.

Secondo le norme del capitolo 26 “Imposta sull'estrazione delle risorse del sottosuolo” del Codice, mentre effettuando gli accordi su divisione del prodotto, conclusi in conformita' alla legislazione della Federazione Russa, tassi d'imposta vengono applicati con coefficiente 0'5. In pari tempo i tassi fissati nell'accordo su divisione del prodotto non si cambiano nell'arco di validita' di tale accordo.

Dall'inizio del 2003 e' in vigore capitolo 26.2 “Il sistema fiscale semplificato” e capitolo 26.3 “Il sistema fiscale in forma d'un imposta unica sull'utile imputato per singoli tipi di attivita'”. Il documento stabilisce la diminuzione della pressione fiscale, la riduzione del volume della contabilita' per il piccolo business ed imprenditori individuali, la preservazione delle garanzie sociali per gli imprenditori di piccole aziende in merito all'assicurazione delle pensioni ed altre misure.

Dal inizio del 1999 e' in vigore la prima parte del Codice Tributario della Federazione Russa che prevede i principi generali di tassazione. La legislazione sulle imposte e diritti si basa sul riconoscimento di generalita' ed egualianza di tassazione, tenendo conto dei particolari, stabiliti dalla legislazione doganale sul pagamento dei dazi nel momento di attraversamento delle merci della frontiera doganale.

In conformita' al capitolo 21 “Imposta sul Valore Aggiunto” del Codice sono esenti dal pagamento IVA sia l'importazione nel territorio doganale della Federazione Russa che l'esportazione dal territorio stesso delle merci destinate al loro utilizzo diretto allo scopo, nello stesso modo che per le agevolazioni concesse per pagamento dei dazi ad eccezione di singoli specifiche merci, ed in particolare:

1. All'importazione nel territorio doganale della Federazione Russa secondo il regime doganale scelto, il pagamento dei dazi si effettua in ordine seguente:

alla collocazione delle merci sotto il regime doganale che prevede messa in libera circolazione, i dazi vengono pagati in pieno volume, se altro non e' previsto dal Codice Tributario;
alla collocazione delle merci sotto il regime doganale di reimportazione i dazi vengono pagati in volume per cui il contribuente e' stato esente prima, oppure vengono pagate le somme rimborsate a lui in relazione all'esportazione delle merci in conformita' al Codice, e nell'ordine previsto dalla legislazione doganale della Federazione Russa;
alla collocazione delle merci sotto il regime di transito, d'immagazzinaggio doganale, di riesportazione, di negozio duty-free, di trasformazione sotto il controllo doganale, di area o magazzino doganali esenti dal pagamento dei dazi, di distruzione delle merci e rinuncia in favore dello stato, di trasferimento di provvisione, i dazi non vengono pagati;
alla collocazione delle merci sotto il regime di trasformazione sull'area doganale, i dazi vengono pagati al momento dell'importazione in territorio doganale della Federazioe Russa con consecutivo rimborso dei dazi pagati al momento dell'esporazione dei prodotti trasformati dall'area doganale della Federazione Russa;
alla collocazione delle merci sotto il regime dell'importazione temporanea viene applicata piena o parziale esenzione dal pagamento dei dazi nell'ordine previsto dalla legislazione doganale della Federazione Russa;
all'importazione dei prodotti destinati alla trasformazione e collocati sotto il regime di trasformazione oltre l'aria doganale, viene applicata piena o parziale esenzione dal pagamento dei dazi nell'ordine previsto dalla legislazione doganale della Federazione Russa.
2. All'esportazione delle merci dall'area doganale della Federazione Russa secondo il regime doganale scelto l'imposizione viene effettuata in modo seguente:

all'esportazione delle merci dall'area doganale della Federazione Russa il regime doganale d'esportazione non prevede il pagamento dei dazi. L'ordine indicato dell'imposizione fiscale viene applicato anche alla collocazione delle merci sotto il regime del magazzino doganale, del magazzino o area doganali esenti dal pagamento dei dazi al fine della consecutiva esportazione di tali merci (prodotti di trasformazione di esse inclusi) in conformita' al regime doganale per esportazioni;
all'esportazione delle merci dall'area doganale della Federazione Russa sotto il regime doganale di riesportazione, le somme dei dazi pagati al momento d'importazione nell'area doganale della Federaione Russa vengono rimborsate al contribuente nell'ordine previsto dalla legislazione doganale della Federazione Russa;
all'esportazione delle merci attraverso la frontiera doganale della Federazione Russa sotto il regime di trasferimento di provvisione il pagamento dei dazi non e' effettuato;
all'esportazione delle merci dall'area doganale della Federazione Russa sotto altri regimi oltre a quelli sopraindicati, non avviene l'esenzione dal pagamento dei dazi o il rimborso delle somme gia' pagate, se altro non e' previsto dalla legislazione doganale della Federazione Russa.
Contemporaneamente nell'elenco delle agevolazini il Codice Tributario prevede l'imposizione facilitata al tasso doganale IVA 0% alla commercializzazione di:

merci (esclusi petrolio e condensato stabile del metano i quali vengono esportati nei paesi CSI) esportate in regime doganale d'esportazione alle condizioni di presentazione agli organi fiscali d'un elenco delle documentazioni previste dal Codice;
lavori (servizi) direttamente collegati con la produzione e commercializzazione delle merci indicate nell' articolo 1.
 




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E' inutile discutere con un idiota...prima ti porta al suo livello e poi ti batte per esperienza.

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Andrea
 
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