1) Dove è nato il figlio
2) In quale stato vi siete sposati
3) Hai detto testualmente "i 2 consolati italiano e russo loro mi hanno sconsigliato vivamente questo gesto in quanto se all ALT della frontiera russa se qualcosa non va,(mancanza della delega della madre a farmi viaggiare con lui)" allora mi viene da dire mancava anche la delega del padre quando lei è andata in Russia oppure gliel' hai concessa?
up
Anonymous [ 08 Agosto 2010, 23:35 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
buona sera a tutti,sono nuovo e voglio presentarmi prima di raccontarvi la mia brutta storia...sono michele ho 29 anni e vi scrivo da venezia....ora vi racconto la mia storia....
sei anni fa ho conoscito jenny una ragazza russa di san pietroburgo,dopo circa due anni di fidanzamento dove lei ha vissuto qui da me abbiamo deciso di sposarci sempre qui in italia tutto funzionava bene e così due anni fa circa (26/02/08) è nato marco...purtroppo da quel momento lei è diventata possessiva nei miei confronti il bimbo era tutto per lei ed io non contavo più nulla....circa una settimana fa come di rutin se ne va dai genitori in russia con marco,da quando è arrivata in russia ho avuto modo di parlare con lei e marco in msn,subito ho sentito che qualcosa non andava e infatti ieri mi ha detto che è andata a chiedere il divorzio perchè l italia non gli ha offerto niente in questi anni e la vita con me è sempre monotona....ragazzi sono disperato lei fa sul serio e ora non mi permette di andare da lei per stare con mio figlio marco fino a che non raggiunge il divorzio,non so cosa devo fare il mondo mi è caduto addosso...qualcuno ha esperienza nel campo del divorzio in russia?come devo muovermi?chi devo contattare?aiutatemi vi prego!!!!!sono disperato!!!!!!!!!questa la mia mail e indirizzo msn
mikitheanimal@hotmail.itmichele.falcon@alice.it
Lei cosa cercava dall'Italia ? Il vero problema ha sposato tè perchè credeva che l'Italia gli offrisse denaro e felicità oppure ti ha sposato per amore ? In Russia ha tutto pronto ?
Anonymous [ 09 Agosto 2010, 0:05 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
spero e credo per amore ci siamo sposati!......in russia ha la famiglia che la sostiene purtroppo
marinka [ 09 Agosto 2010, 0:23 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
nn capisco una cosa?...come e potuto lei portare Marco in russia senza il tuo consenzo???
se ne andata in nero??io so ke quando un genitore parte al estero con il figlio serve il permesso da uno dei genitori??
sopratutto se e mignorenne...
scusami x il italiano scarso))
cmq contataci un buon avvocato....lei nn ha diritto di portare tuo figlio via cosi...
auguri x tutto!!
Anonymous [ 09 Agosto 2010, 1:41 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
mia moglie è uscita dall italia (venezia)con il suo passaporto russo dove all interno ha inserito il bambino......e purtroppo sembra che alla dogana di venezia non gli sia stato chiesto il passaporto italiano del bimbo (ha avuto fortuna del scarso controllo in que momento! così dice l aereoporto di venezia)
Anonymous [ 09 Agosto 2010, 9:45 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
mia moglie è uscita dall italia (venezia)con il suo passaporto russo dove all interno ha inserito il bambino......e purtroppo sembra che alla dogana di venezia non gli sia stato chiesto il passaporto italiano del bimbo (ha avuto fortuna del scarso controllo in que momento! così dice l aereoporto di venezia)
Ragazzi mi sfugge una cosa, qua si dice che sia uscita e nessuno l'abbia fermata, ma dal racconto sembra quasi che lui non sapesse che partiva. Fatto molto strano visto che lui stesso nel primo topic diceva che era partita come consuetudine , quindi non e' la prima volta che parte e forse per quello che il figlio e' stato messo sul passaporto della madre. Cmq bando alle ciance, temo che , se vorra' rivedere il figlio l'unica possibilita' attuale e' il suo trasferimento in Russia... Come lui stesso ha gia' pensato di fare.. La sola certezza ora e' che tutto questo tra viaggi e avvocati ti costera' una piccola fortuna..
marinka [ 09 Agosto 2010, 14:23 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
mia moglie è uscita dall italia (venezia)con il suo passaporto russo dove all interno ha inserito il bambino......e purtroppo sembra che alla dogana di venezia non gli sia stato chiesto il passaporto italiano del bimbo (ha avuto fortuna del scarso controllo in que momento! così dice l aereoporto di venezia)
mmm allora e stata la frontiera a fare sbaglio??
anke se marco sta scritto sul suo passaporto,e con loro nn c'e'
il padre serve sempre un permesso scrito dal padre...
se no sai quanti loro se ne scapassero cn proprio figlio...
subito un buon avvocato,e un consolato russo-italo
italo-russo...
sorrento76 [ 09 Agosto 2010, 14:30 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
ragazzi come presumevo la mia richiesta di aiuto e diventata una discussione....in questo momento non mi serve a niente....ad oggi ho fatto tutto il possibile che potevo fare qui in italia,ma purtroppo tutte le persone che ho interpellato sono arrivate ad un unica risposta.....trovare un avvocato russo e affrontare il divorzio in russia....l italia non può fare granchè purtroppo, visto che non ha nessuna competenza in russia......sono già in contatto con un legale russo al quale ho spiegato la mia storia e lui mi ha promesso che si studia il caso e per fine mese(purtroppo)mi contatta per spiegarmi come muoversi....ringrazio comunque coloro che hanno dato la loro opinione!per quanto riguarda l avventura di andare da lei e riprendermi il figlio e ritornare in patria mi era già passata per la testa ma contattando i 2 consolati italiano e russo loro mi hanno sconsigliato vivamente questo gesto in quanto se all ALT della frontiera russa se qualcosa non va,(mancanza della delega della madre a farmi viaggiare con lui) rischio il carcere per sottrazione di minore alla madre (anche se sono il padre)e tutte le possibilità di vedere cresciere mio figlio.......a questo punto sono solo sulle mani della legge perchè mia moglie non ne vuole sapere di darmi mio figlio....sto valutando di trasferirmi in russia solo per stare con mio figlio se almeno questo lei me lo permette.....(che vita di merda)
L'argomento è delicato caro Falcon e sinceramente e di tutto cuore non posso che augurarti di arrivare a trovare una soluzione che sia un BENE per il vostro bimbo e per voi due.La vita spesso è irta di ostacoli,talvolta inattesi come nel tuo caso e che possono lasciare profonde ferite.Voi avete avuto in dono questo bimbo come frutto del vostro amore e la speranza è che la madre sappia usare il buonsenso per il bene comune,pur rendendomi conto che spesso prevale l'egoismo in tali vicende,da parte almeno di uno dei genitori.Caro Falcon,spero che qualcuno sappia darti i consigli giusti.
Personalmente ti auguro,come tutti gli altri del forum,di risolvere la questione con equilibrio e forza d'animo
pochi_rubli [ 09 Agosto 2010, 19:39 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
A lei non interessa tornare in Italia, e questo rende inutile stare li a discutere su divorzio in Italia e cose del genere. Mi sembra di aver capito che una opzione lei ha lasciato, quella di incontrarvi in Russia e far crescere li il figlio, visto che l'Italia non le ha dato quanto sperato e via discorrendo. Non mi sembra che il problema sia nel rapporto di copia, ma sul luogo del domicilio.
Ovviamente è un modo brusco di risolvere questo problema pero evidentemente il suo carattere è forte. Aspetta a iniziare una guerra legale (con alte probabilità di insuccesso da parte tua) e prova a trovare una forma di dialogo.
Non centra il fatto culturale, ma il fatto che il codice civile si ferma alla frontiera, salvo casi di convenio di doppia cittadinanza.
Per dire, un musulmano non può essere giudicato in Italia per poligamia se nel suo paese si è sposato più volte, ma è costretto a dire quale è la moglie che sarà riconosciuta come tale in Italia.
Io ho doppio passaporto e non c'e nessun problema nel uscire dall'Italia con qualunque di essi, basta che siano legali e emessi da autorità riconosciuta a livello internazionale.
Ho anche una ex moglie italiana e figli che viaggiano liberamente fra l'Italia e il mio paese, ma questo non perche le leggio siano meno brutte, ma perche abbiamo risolto il problema in modo civile con dialogo e LONTANO DAGLI AVVOCATI!!
Anonymous [ 09 Agosto 2010, 19:51 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
A lei non interessa tornare in Italia, e questo rende inutile stare li a discutere su divorzio in Italia e cose del genere. Mi sembra di aver capito che una opzione lei ha lasciato, quella di incontrarvi in Russia e far crescere li il figlio, visto che l'Italia non le ha dato quanto sperato e via discorrendo. Non mi sembra che il problema sia nel rapporto di copia, ma sul luogo del domicilio.
Tombola!!! Hai centrato il problema da cui scaturisce tutta la situazione. Se fosse capitata a me' questa esperianza, la prima cosa , subito dalla polizia , poi consolato, avvocato e poi sarei gia' saltato sul primo aereo e sarei andato diretto da lei , di certo non avrei cercato perso tempo in un forum dove poter trovare la soluzione hai miei problemi... Ma questa e' la situazione ipotetica in cui io mi metterei, poi ognuno pensa a se'....
Anonymous [ 10 Agosto 2010, 1:08 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
parli bene tu....pensi che non ci abbia pensato.....è mio figlio...il problema è che ora lei non mi vuole vedere ed andare la come dici tu significa iniziare una guerra che proprio non serve,per il bimbo sopratutto....la situazione a oggi non è così facile te lo assicuro....
ABAK [ 10 Agosto 2010, 6:23 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
parli bene tu....pensi che non ci abbia pensato.....è mio figlio...il problema è che ora lei non mi vuole vedere ed andare la come dici tu significa iniziare una guerra che proprio non serve,per il bimbo sopratutto....la situazione a oggi non è così facile te lo assicuro....
Bravo! Ragionamento sensato in mezzo a tanti consigli dati più con lo stomaco che con il cervello... devi far valere i tuoi diritti, ma evitare brutti traumi a tuo figlio, l'unico che in questa storia non c'entra nulla, con guerre con tua moglie evitando quindi colpi di teatro e infelici blitz di alcun tipo. Spero in questo momento ti siano vicini i tuoi amici ed i tuoi parenti.
Un altra cosa, non avete tu e tua moglie un'amica comune che potrebbe eventualmente parlarle per cercare di trovare una soluzione meno dolorosa per tutti?
Un abbraccio.
Andrea
Anonymous [ 10 Agosto 2010, 11:35 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
parli bene tu....pensi che non ci abbia pensato.....è mio figlio...il problema è che ora lei non mi vuole vedere ed andare la come dici tu significa iniziare una guerra che proprio non serve,per il bimbo sopratutto....la situazione a oggi non è così facile te lo assicuro....
Bravo! Ragionamento sensato in mezzo a tanti consigli dati più con lo stomaco che con il cervello... devi far valere i tuoi diritti,
Andrea
Ma di quali diritti parli??? stiamo parlando di un paese dove i diritti sono finiti in fondo al cesso e qualcuno ha tirato la catena, tu molto meglio di me', sai che la' i diritti sono un optional e solo i ricchi o la gente di potere li puo' avere... Questa e' la dura verita'. se parli di diritti di padre, vanno bene solo se sei sul suolo italiano e non sempre anche qui vengono rispettati...
nightwatch76 [ 10 Agosto 2010, 12:12 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
Leggendo un pò tutta la storia sovvengono parecchi dubbi, in ogni caso rivolgendoti ad un legale ricordati anche di denunciare l'aeroporto di venezia in quanto non ha effettuato i debiti controlli ed ha permesso che tuo figlio uscisse con tua moglie senza la delega del padre, sempre che sia andata così. Altra cosa , e quì qualcuno di più ferrato può correggermi, se possibile fai subito il passaporto italiano per tuo figlio in modo tale che se c'è uno spiraglio puoi sempre portartelo in italia senza che alla frontiera ti dicano nulla.
In ogni caso anche io mi unisco nel farti i migliori auguri per una soluzione pacifica tra di voi, ma conoscendo le Russe ho constatato che hanno a volte la testa veramente dura, e quando si fissano di una cosa è difficile schiodarle. Mi unisco a quanto detto da ABAK dove piuttosto dovresti cercare l'intermediazione di qualche amica in comune in modo da ammorbidire le posizioni di tua moglie e permettervi di trovare una via d'uscita condivisa da tutti e 2, anche perchè in questa situazione chi ci rimette non siete ne tu ne lei ma solo vostro figlio ed è questo che devi far capire in qualche modo a tua moglie.
Saluti
Ale
Mariupol [ 10 Agosto 2010, 16:45 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
Non penso possa fare il passaporto italiano senza la firma della moglie o madre. Io, se lo cose stanno come dice, inizierei a contattare un buona avvocato e a denunciarla per abbandono del tetto coniugale che non è poco. Nel frattempo cercherei di parlarci. Alla fine sono d'accordo con voi comunque: le parole sono inutili. E' importante che il ragazzo agisca senza perdere tempo; di consigli ne ha avuti tanti devo solo scegliere cosa si sente di fare.
nightwatch76 [ 10 Agosto 2010, 16:54 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
Non penso possa fare il passaporto italiano senza la firma della moglie o madre. Io, se lo cose stanno come dice, inizierei a contattare un buona avvocato e a denunciarla per abbandono del tetto coniugale che non è poco. Nel frattempo cercherei di parlarci. Alla fine sono d'accordo con voi comunque: le parole sono inutili. E' importante che il ragazzo agisca senza perdere tempo; di consigli ne ha avuti tanti devo solo scegliere cosa si sente di fare.
Il fatto di rivolgersi ad un legale e d'obbligo, ma bisogna considerare che lei è in russia e come in molti hanno detto e ridetto la legge italiana si ferma al confine, quindi in prima battuta agirei con la forma soft che non costa soldi ma solo tempo e pazienza dopodichè vedrà i passi successivi da fare.
Anonymous [ 10 Agosto 2010, 17:22 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
Segnalo questo sito http://www.bambinirubati.org/ che è molto + specifico al caso e rispone alla "sotrazione internazionale di minore" consultalo e chiama ai numeri indicati o mandagli una mail.
nightwatch76 [ 10 Agosto 2010, 17:56 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
CONVENZIONE aperta alla firma a l'Aja il 25 ottobre 1980SUGLI ASPETTI CIVILI DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORIGli stati firmatari della presente Convenzione,
Profondamente convinti che l'interesse del minore sia di rilevanza fondamentale in tutte le questioni pertinenti alla sua custodia;
Desiderando proteggere il minore, a livello internazionale, contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, e stabilire procedure tese ad assicurare l'immediato rientro del minore nel proprio Stato di residenza abituale, nonché a garantire la tutela del diritto di visita,
Hanno determinato di concludere a tale scopo una Convenzione, ed hanno convenuto le seguenti regolamentazioni:
CAPO ICampo di applicazione della Convenzione
Articolo 1.
La presente Convenzione ha come fine:
1. di assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato Contraente;
2. di assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato Contraente siano effettivamente rispettati negli altri stati contraenti.
Articolo 2
Gli Stati Contraenti prendono ogni adeguato provvedimento per assicurare, nell'ambito del proprio territorio, la realizzazione degli obiettivi della Convenzione. A tal fine, essi dovranno avvalersi delle procedure d'urgenza a loro disposizione.
Articolo 3
Il trasferimento o il mancato rientro di un minore é ritenuto illecito:
1. quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro e:
2. se tali diritti saranno effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.
Il diritto di custodia citato al capoverso a) di cui sopra può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato.
Articolo 4
La Convenzione si applica ad ogni minore che aveva la propria residenza abituale in uno Stato Contraente immediatamente prima della violazione dei diritti di affidamento o di visita. L'applicazione della Convenzione cessa allorché il minore compie 16 anni.
Articolo 5
Ai sensi della presente Convenzione:
1. il "diritto di affidamento" comprende i diritti concernenti la cura della persona del minore, ed in particolare il diritto di decidere riguardo al suo luogo di residenza;
2. il "diritto di visita" comprende il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo.
CAPO II
Autorità centrali
Articolo 6
Ciascuno Stato Contraente nomina un'autorità centrale, che sarà incaricata di adempiere agli obblighi che le vengono imposti dalla Convenzione. Uno Stato federale, uno Stato nel quale sono in vigore molteplici ordinamenti legislativi, o uno Stato che abbia assetti territoriali autonomi, hanno facoltà di nominare più di una autorità centrale e di specificare l'estensione territoriale dei poteri di ciascuna di dette autorità.
Qualora uno Stato abbia nominato più di una autorità centrale, esso designerà l'autorità centrale alla quale le domande possono essere inviate per essere trasmesse all'autorità centrale competente nell'ambito di questo Stato.
Articolo 7
Le autorità centrali devono cooperare reciprocamente e promuovere la cooperazione tra le autorità competenti nei loro rispettivi stati, al fine di assicurare l'immediato rientro dei minori e conseguire gli altri obiettivi della Convenzione.
In particolare esse dovranno, sia direttamente, o tramite qualsivoglia intermediario, prendere tutti i provvedimenti necessari:
1. per localizzare un minore illecitamente trasferito o trattenuto;
2. per impedire nuovi pericoli per il minore o pregiudizi alle parti interessate, adottando a tal scopo o facendo in modo che vengano adottate, misure provvisorie;
3. per assicurare la consegna volontaria del minore, o agevolare una composizione amichevole;
4. per scambiarsi reciprocamente, qualora ciò si riveli utile, le informazioni relative alla situazione sociale del minore;
5. per fornire informazioni generali concernenti la legislazione del proprio stato, in relazione all'applicazione della Convenzione;
6. per avviare o agevolare l'instaurazione di una procedura giudiziaria o amministrativa, diretta ad ottenere il rientro del minore e, se del caso, consentire l'organizzazione o l'esercizio effettivo del diritto di visita;
7. per concedere o agevolare, qualora lo richiedano le circostanze, l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria e legale, ivi compresa la partecipazione di un avvocato;
8. per assicurare che siano prese, a livello amministrativo, le necessarie misure per assicurare, qualora richiesto dalle circostanze, il rientro del minore in condizioni di sicurezza;
9. per tenersi reciprocamente informate riguardo al funzionamento della Convenzione, rimuovendo, per quanto possibile, ogni eventuale ostacolo riscontrato nella sua applicazione.
CAPO III
Ritorno del minore
Articolo 8
Ogni persona, istituzione od ente, che adduca che un minore é stato trasferito o trattenuto in violazione di un diritto di affidamento, può rivolgersi sia all'autorità centrale della residenza abituale del minore, sia a quella di ogni altro Stato Contraente, al fine di ottenere assistenza per assicurare il ritorno del minore.
La domanda deve contenere:
1. le informazioni concernenti l'identità del richiedente, del minore o della persona che si adduce abbia sottratto o trattenuto il minore;
2. la data di nascita del minore, qualora sia possibile procurarla;
3. i motivi addotti dal richiedente nella sua istanza per esigere il rientro del minore;
4. ogni informazione disponibile relativa alla localizzazione del minore ed alla identità della persona presso la quale si presume che il minore si trovi;
La domanda può essere accompagnata o completata da:
5. una copia autenticata di ogni decisione o accordo pertinente;
6. un attestato o una dichiarazione giurata, rilasciata dall'autorità centrale, o da altra autorità competente dello Stato di residenza abituale, o da persona qualificata, concernente la legislazione dello Stato in materia
7. ogni altro documento pertinente.
Articolo 9
Se l'autorità centrale che riceve una domanda ai sensi dell'articolo 8, ha motivo di ritenere che il minore si trova in un altro Stato Contraente, essa trasmette la domanda direttamente, ed immediatamente, all'autorità centrale di questo Stato Contraente e ne informa l'autorità centrale richiedente, o, se del caso, il richiedente.
Articolo 10
L'autorità centrale dello Stato in cui si trova il minore prenderà o farà prendere ogni adeguato provvedimento per assicurare la sua riconsegna volontaria.
Articolo 11
Le autorità giudiziarie o amministrative di ogni Stato Contraente devono procedere d'urgenza per quanto riguarda il ritorno del minore.
Qualora l'autorità giudiziaria o amministrativa richiesta non abbia deliberato entro un termine di sei settimane dalla data d'inizio del procedimento il richiedente (o l'autorità centrale dello Stato richiesto), di sua iniziativa, o su richiesta dell'autorità centrale dello Stato richiedente, può domandare una dichiarazione in cui siano esposti i motivi del ritardo.
Qualora la risposta venga ricevuta dall'autorità centrale dello Stato richiesto, detta autorità deve trasmettere la risposta all'autorità centrale dello Stato richiedente, o, se del caso, al richiedente.
Articolo 12
Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell'articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell'istanza presso l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato Contraente dove si trova il minore, l'autorità adita ordina il suo ritorno immediato.
L'autorità giudiziaria o amministrativa, benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore sia integrato nel suo nuovo ambiente.
Se l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto ha motivo di ritenere che il minore é stato condotto in un altro stato, essa può sospendere la procedura o respingere la domanda di ritorno del minore.
Articolo 13
Nonostante le disposizioni del precedente articolo, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non é tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione od ente che si oppone al ritorno, dimostri:
1. che la persona, l'istituzione o l'ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; o
2. che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile;
'autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minora qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere.
Nel valutare le circostanze di cui al presente articolo, le autorità giudiziarie e amministrative devono tener conto delle informazioni fornite dall'autorità centrale o da ogni altra autorità competente dello Stato di residenza del minore, riguardo alla sua situazione sociale.
Articolo 14
Nel determinare se vi sia stato o meno un trasferimento od un mancato ritorno illecito, ai sensi dell'articolo 3, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto può tener conto direttamente della legislazione e delle decisioni giudiziarie o amministrative, formalmente riconosciute o meno nello Stato di residenza abituale del minore, senza ricorrere alle procedure specifiche per la prova di detta legislazione, o per il riconoscimento delle decisioni giudiziali straniere che sarebbero altrimenti applicabili.
Articolo 15
Le autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato Contraente hanno facoltà, prima di decretare il ritorno del minore, di domandare che il richiedente produca una decisione o attestato emesso dalle autorità dello Stato di residenza abituale del minore, comprovante che il trasferimento o il mancato rientro era illecito ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, sempre che tale decisione o attestato possa essere ottenuto in quello stato. Le autorità centrali degli Stati Contraenti assistono il richiedente, per quanto possibile, nell'ottenimento di detta decisione o attestato.
Articolo 16
Dopo aver ricevuto notizia di un trasferimento illecito di un minore o del suo mancato ritorno ai sensi dell'articolo 3, le autorità giudiziarie o amministrative dello Stato Contraente nel quale il minore é stato trasferito o é trattenuto, non potranno deliberare per quanto riguarda il merito dei diritti di affidamento, fino a quando non sia stabilito che le condizioni della presente Convenzione, relativa al ritorno del minore sono soddisfatte, a meno che non venga presentata una istanza, in applicazione della presente Convenzione, entro un periodo di tempo ragionevole a seguito della ricezione della notizia.
Articolo 17
Il solo fatto che una decisione relativa all'affidamento sia stata presa o sia passibile di riconoscimento dello Stato richiesto non può giustificare il rifiuto di fare ritornare il minore, in forza della presente Convenzione; tuttavia, le autorità giudiziarie o amministrative dello Stato richiesto possono prendere in considerazione le motivazioni della decisione nell'applicare la Convenzione.
Articolo 18
Le disposizioni del presente capo non limitano il potere dell'autorità giudiziaria o amministrativa di ordinare il ritorno del minore in qualsiasi momento.
Articolo 19
Una decisione relativa al ritorno del minore, pronunciata conformemente alla presente Convenzione, non pregiudica il merito del diritto di custodia.
Articolo 20
Il ritorno del minore, in conformità con le disposizioni dell'articolo 12, può essere rifiutato, nel caso che non fosse consentito dai principi fondamentali dello Stato richiesto relativi alla protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
CAPO IV
Diritto di visita
Articolo 21
Una domanda concernente l'organizzazione o la tutela dell'esercizio effettivo del diritto di visita, può essere inoltrata all'autorità centrale di uno Stato Contraente con le stesse modalità di quelle previste per la domanda di ritorno del minore.
Le autorità centrali sono vincolate dagli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 7, al fine di assicurare un pacifico esercizio del diritto di visita, nonché l'assolvimento di ogni condizione cui l'esercizio di tale diritto possa essere soggetto.
Le autorità centrali faranno i passi necessari per rimuovere, per quanto possibile, ogni ostacolo all'esercizio di detti diritti.
Le autorità centrali, sia direttamente, sia per il tramite di intermediari, possono avviare, o agevolare, una procedura legale al fine di organizzare o tutelare il diritto di visita e le condizioni cui l'esercizio di detto diritto di visita possa essere soggetto.
CAPO V
Disposizioni generali
Articolo 22
Nessuna cauzione o deposito, con qualsiasi denominazione venga indicata, può essere prescritta come garanzia del pagamento dei costi e delle spese relative alle procedure giudiziarie ed amministrative di cui alla presente conversione.
Articolo 23
Nessuna legalizzazione o analoga formalità, potrà essere richiesta in base alla Convenzione.
Articolo 24
Ogni domanda, comunicazione o altro documento inviato all'autorità centrale dello Stato richiesto, dovrà essere redatto in lingua originale ed accompagnato da una traduzione della lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, oppure, qualora ciò sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese.
Tuttavia, uno Stato Contraente avrà facoltà, applicando la riserva prevista all'articolo 42, di opporsi alla utilizzazione sia del francese, sia dell'inglese (ma non di entrambe) in ogni istanza, comunicazione, o altro documento inviato alla propria autorità centrale.
Articolo 25
I cittadini di uno Stato Contraente, e le persone che risiedono abitualmente in questo stato, avranno diritto, per tutto quanto riguarda l'applicazione della presente Convenzione, all'assistenza giudiziaria e legale in ogni altro Stato Contraente, alle medesime condizioni che se fossero essi stessi cittadini di quest'ultimo Stato e vi risiedessero abitualmente.
Articolo 26
Ogni autorità centrale si farà carico delle proprie spese relative alla applicazione della Convenzione.
L'autorità centrale e gli altri servizi pubblici degli stati contraenti non imporranno alcuna spesa in relazione alle istanze presentate in applicazione della presente Convenzione.
In particolare, esse non possono esigere dal richiedente il pagamento dei costi e delle spese concernenti le procedure, o gli eventuali oneri risultanti dalla partecipazione di un avvocato o di un consulente legale.
Tuttavia, esse hanno facoltà di richiedere il pagamento delle spese sostenute, o da sostenere nell'espletamento delle operazioni attenti al ritorno del minore.
Ciò nonostante, uno Stato Contraente, nell'esprimere la riserva prevista all'articolo 42, potrà dichiarare che non é tenuto alle spese di cui al capoverso precedente, derivanti dai servizi di un avvocato, o consulente legale, o al pagamento delle spese processuali a meno che detti costi possano essere inclusi nel suo ordinamento di assistenza giudiziaria e legale.
Nell'ordinare il ritorno del minore, o nel deliberare sul diritto di visita, in conformità alla presente Convenzione, l'autorità giudiziaria o amministrativa può, se del caso, porre a carico della persona che ha trasferito o trattenuto il minore, o che ha impedito l'esercizio del diritto di visita, il pagamento di tutte le spese necessarie sostenute dal richiedente, o a nome del richiedente, ivi comprese le spese di viaggio, i costi relativi all'assistenza giudiziaria del richiedente ed al ritorno del minore, nonché tutti i costi e le spese sostenute per localizzare il minore.
Articolo 27
Qualora sia evidente che le condizioni prescritte dalla Convenzione non siano osservate, o che la domanda non ha fondamento, l'autorità centrale non é tenuta ad accettare l'istanza. In tal caso, essa deve immediatamente notificare le sue motivazioni al richiedente, o, se del caso, all'autorità centrale che ha trasmesso la domanda.
Articolo 28
Un'autorità centrale può esigere che la domanda sia accompagnata da un'autorizzazione scritta che le dia facoltà di agire per conto del richiedente, o di nominare un rappresentante abilitato ad agire per suo conto.
Articolo 29
La Convenzione non pregiudica la facoltà per la persona, l'istituzione o l'ente che adduca che vi é stata violazione dei diritti di o di visita, ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 21, di rivolgersi direttamente alle autorità giudiziarie o amministrative dello Stato Contraente, in applicazione o meno delle disposizioni della Convenzione.
Articolo 30
Ogni domanda, inoltrata all'autorità centrale, o direttamente alle autorità giudiziarie o amministrative di uno Stato Contraente in applicazione della Convenzione, nonché ogni documento o informazione allegata o fornita da un'autorità centrale, sarà dai tribunali o dalle autorità amministrative degli stati contraenti.
Articolo 31
Nel caso di uno Stato che dispone, in materia di custodia dei minori, di due o più ordinamenti legislativi, applicabili in unità territoriali diverse:
1. ogni riferimento alla residenza abituale in detto Stato deve essere inteso come riferentesi alla residenza abituale in una unità territoriale di detto Stato;
2. ogni riferimento alla legislazione dello Stato della residenza abituale deve essere inteso come riferentesi alla legislazione dell'unità territoriale in cui il minore abitualmente risiede.
Articolo 32
Nel caso di uno Stato il quale dispone, in materia di custodia dei minori, di due o più ordinamenti legislativi applicabili a diverse categorie di persone, ogni riferimento alla legislazione di detto Stato deve essere inteso come riferentesi all'ordinamento legislativo specificato dalla legislazione di questo Stato.
Articolo 33
Uno Stato nel quale le diverse unità territoriali abbiano le proprie regolamentazioni in materia di affidamento dei minori, non é tenuto ad applicare la Convenzione, quando uno Stato il cui ordinamento legislativo sia unificato, non é tenuto ad applicarla.
Articolo 34
Nelle materie di sua competenza, la Convenzione prevale sulla "Convenzione del 5 ottobre 1961, relativa alla competenza delle autorità ed alla legislazione applicabile in materia di protezione dei minori", tra gli stati parti alle due convenzioni. La presente Convenzione non esclude peraltro che un altro strumento internazionale in vigore tra lo Stato di origine lo Stato richiesto, o che la legislazione non convenzionale dello Stato richiesto, siano invocati per ottenere il ritorno di un minore che é Stato illecitamente trasferito o trattenuto, o al fine di organizzare il diritto di visita.
Articolo 35
La Convenzione avrà effetto nei confronti degli stati contraenti solo per quanto riguarda i trasferimenti o mancati ritorni illeciti verificatisi dopo la sua entrata in vigore nei predetti stati. Qualora una dichiarazione sia stata effettuata, in base agli articoli 39 o 40, il riferimento ad uno Stato Contraente di cui al capoverso precedente dovrà essere inteso come riferentesi all'unità o alle unità territoriali cui si applica la Convenzione.
Articolo 36
Nulla nella presente Convenzione impedirà a due o più Stati Contraenti, al fine di limitare le restrizioni cui il ritorno del minore può essere soggetto, di decidere di comune accordo di derogare a quelle regolamentazioni della Convenzione suscettibili di implicare tali restrizioni.
CAPO VI
Clausole finali
Articolo 37
La Convenzione é aperta alla firma degli stati che erano membri della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato al momento della quattordicesima sessione.
Essa sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi.
Articolo 38
Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi.
La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato che vi aderisce, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del proprio strumento di adesione.
L'adesione avrà effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli stati contraenti che avranno dichiarato di accettare detta adesione.
Tale dichiarazione dovrà altresì essere resa da ogni Stato membro che ratifichi, accetti od approvi la Convenzione in seguito alla adesione. Detta dichiarazione sarà depositata presso Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi, il quale ne farà pervenire una copia autenticata a ciascuno degli stati contraenti per le vie diplomatiche.
La Convenzione entrerà in vigore, tra lo Stato aderente e lo Stato il quale abbia dichiarato di accettare detta adesione, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito della dichiarazione di accettazione.
Articolo 39
Ciascuno Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, potrà dichiarare che la Convenzione sarà estesa all'insieme dei territori di cui la rappresentanza a livello internazionale, o ad uno o più di essi. Tale dichiarazione avrà effetto nel momento in cui la Convenzione entra in vigore nei confronti di detto stato. La predetta dichiarazione, nonché ogni successiva estensione, sarà notificata al Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi.
Articolo 40
Uno Stato Contraente che comprende due o più unità territoriali, nelle quali sono in vigore ordinamenti legislativi diversi per quanto riguarda le materie che sono oggetto della presente Convenzione, potrà, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che la presente Convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali, o solamente ad una o più di loro, e potrà in ogni tempo modificare detta dichiarazione formulando una nuova dichiarazione.
Queste dichiarazioni saranno notificate al Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi ed indicheranno espressamente le unità territoriali cui é applicata la Convenzione.
Articolo 41
Se uno Stato Contraente ha un sistema governativo che prevede che i poteri esecutivi, giudiziari e legislativi siano ripartiti tra le autorità centrali ed altre autorità di detto Stato, la firma, ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione, o l'adesione a quest'ultima; o una dichiarazione resa in forza dell'articolo 40, non avranno alcuna conseguenza per quanto riguarda la ripartizione interna dei poteri in questo Stato.
Articolo 42
Ciascuno Stato Contraente potrà, non oltre il momento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, oppure al momento di una dichiarazione effettuata si sensi degli articoli 39 o 40, esprimere sia l'una, sia entrambe le riserve di cui agli articoli 24 e 26, capoverso 3. Nessuna altra riserva sarà ammessa.
Ciascun Stato potrà, in ogni momento, ritirare una riserva già formulata. Detto ritiro sarà notificato al Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi.
La riserva cesserà di avere effetto il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica di cui al capoverso precedente.
Articolo 43
La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione di cui agli articoli 37 e 38.
In seguito la Convenzione entrerà in vigore:
1. per ogni Stato che ratifichi, accetti approvi o aderisca successivamente, il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
2. per i territori o le unità territoriali cui la Convenzione é stata estesa, conformemente all'articolo 39 o 40, il primo giorno del terzo mese dopo la notifica di cui ai suddetti articoli.
Articolo 44
La Convenzione avrà una durata di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, conformemente con l'articolo 43, primo capoverso, anche nei confronti degli stati che l'avranno ratificata, accettata o approvata successivamente o che vi abbiano aderito.
La Convenzione sarà tacitamente rinnovata ogni cinque anni, salvo denuncia. La denuncia sarà notificata, sei mesi almeno prima della scadenza del termine di cinque anni, al Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi. Essa potrà essere limitata ad alcuni territori o unità territoriali cui si applica la Convenzione.
La denuncia avrà effetto solo nei confronti dello Stato che l'abbia notificata. La Convenzione rimarrà in vigore per gli altri stati contraenti.
Articolo 45
Il Ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi notificherà agli Stati Membri della conferenza, nonché agli stati che abbiano aderito, conformemente con le disposizioni dell'articolo 38:
1. le firme, ratifiche, accettazioni ed approvazioni di cui all'articolo 37:
2. le adesioni di cui all'articolo 38:
3. la data alla quale la Convenzione entrerà in vigore, conformemente con le disposizioni dell'articolo 43:
4. le estensioni di cui all'articolo 39:
5. le dichiarazioni di cui agli articoli 38 e 40:
6. le riserve di cui agli articoli 24 e 26, capoverso 3, nonché il ritiro delle riserve previste all'articolo 42.
7. le denuncie di cui all'articolo 44.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a l'Aja, il 25 ottobre 1980, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare, che sarà depositato negli archivi del governo del regno dei paesi bassi, di cui una copia autenticata sarà fatta pervenire, per le vie diplomatiche, a ciascuno degli Stati Membri della conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato alla data della quattordicesima sessione.
Anonymous [ 11 Agosto 2010, 1:18 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
Purtroppo la russia no ha firmato l accordo con questi diritti aja......
patrik75 [ 11 Agosto 2010, 7:02 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
Tempo fà due italiani che avevano in affido temporaneamente una bambina bielorussa, hanno dovuto restituirla.
In ogni modo la Russia ha firmato ma non ratificato la convenzione aja.
Poi nel racconto di Michele non mi sono chiari alcuni aspetti. Sopratutto come la madre sia riuscita a eludere due frontiere italiana a venezia e russa a san pietroburgo senza che lei avesse l'autorizzazione del padre. Io conosco moltissimi casi che le autorità russe quando una madre arriva alla frontiera areoportuale russa con un minore le fanno controlli su controlli.
Anonymous [ 11 Agosto 2010, 11:24 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
Questi controlli visto che lei è passata tranquillamente per le frontiere forse non vengono fatti a tutti....penso vengano fatti a campione e tutti gli altri un occhiata veloce al passaporto e via....ho già chiesto la possibilità di denunciare gli operatori di frontiera che erano in quel momento presenti al controllo....ma purtroppo la cosa è lunga e difficile e sopratutto nessuno può riportare mio figlio in italia....anche denunciando tutti......
Ugo [ 11 Agosto 2010, 12:58 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
Ciao,
ricordati e NON DIMENTICARE MAI che la cittadinanza russa che tuo figlio ha ottenuto presso un ambasciata russa in italia e' sempre una SECONDA CITTADINANZA , Tuo figlio PRIMA DI OGNI COSA e' un cittadino italiano ! , copme ha fatto la madre ad espatriare con il figlio al seguito ? il fatto che il figlio fosse nel passaporto russo della madre , non e' sufficiente ad ottenere l'espatrio ! .
Ho postato in questo sito una mail in merito , inviatami dall ambasciata russa a roma , la posto di nuovo per tua opportuna conoscenza
From: "Consulato Russo" <kdrome@libero.it>
To: "…… <ugo@…>
Subject: Re: cittadinanza russa per figli di coppia mista
Date: Thu, 6 May 2010 15:56:19 +0200
- non debbono rinunziare sua cittadinanza
- suo figlio sa abiterà in futuro in Italia ' cioe’ la sua residenza russa sarà nostro consolato - non sarà obbligato a prestare servizio militare in rusia
- il consenso del genitore italiano ocorre
----- Original Message ----- From: "…." <ugo@….>
To: <kdrome@libero.it>
Sent: Thursday, May 06, 2010 9:05 AM
Subject: cittadinanza russa per figli di coppia mista
Buongiorno
sono coniugato in italia con una cittadina russa ,
alcuni mesi fa ci sono nati due gemelli, un maschio ed una femmina .
mia moglie vorrebbe che i nostri figli avessero la cittadinanza russa oltre che quella italiana , Potreste per cortesia dirmi se
- prendendo la cittadinanza russa i bambini debbono rinunziare a quella italiana ?
- il bambino , divenuto cettadino russo e' obbligato a prestare servizio militare in rusia ?
- i due bambini , divenuti cittadini russi, possono espatriare SENZA il consenso del genitore italiano ?
Ringrazio e rimango in attesa di risposta .
**
Se tu hai dato il tuo consenso incondizionato all'espatrio di tuo figlio,
affidandolo a tua moglie , mi dispiace suggerirsti che ti sei messo in un bel casino !!
Poi scusa , ma nessuno ti ha detto che le donne tutte , per un periodo x dopo il parto , si comportano come impazzite ?, Non devi farci caso .. devi solo aspettare , soffrire, aspettare, avere tannnta pazienza .. poi passa -- certo mandarla in Russia in questo stato , nn e' stata una buona scelta .
pochi_rubli [ 11 Agosto 2010, 19:16 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
Tempo fà due italiani che avevano in affido temporaneamente una bambina bielorussa, hanno dovuto restituirla.
In ogni modo la Russia ha firmato ma non ratificato la convenzione aja.
Poi nel racconto di Michele non mi sono chiari alcuni aspetti. Sopratutto come la madre sia riuscita a eludere due frontiere italiana a venezia e russa a san pietroburgo senza che lei avesse l'autorizzazione del padre. Io conosco moltissimi casi che le autorità russe quando una madre arriva alla frontiera areoportuale russa con un minore le fanno controlli su controlli.
Fermo restando la mia solidarietà con il padre, a mio parere la madre non ha proprio eluso nulla. Lei ha semplicemente viaggiato con il figlio usando un passaporto legale e con il consenso del padre dal momento che questo figlio risulta nel passaporto di lei.
Lei non è cittadina italiana, e deve viaggiare con passaporto russo. Non capisco proprio come si possa dire che le autorità hanno sbagliato. A volte capita il contrario, qualche madre italiana riesce a far tornare in Italia i figli portati via dal padre straniero, usando il passaporto italiano con il figlio iscritto sul passaporto.
drugospb [ 11 Agosto 2010, 19:43 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
Tempo fà due italiani che avevano in affido temporaneamente una bambina bielorussa, hanno dovuto restituirla.
In ogni modo la Russia ha firmato ma non ratificato la convenzione aja.
Poi nel racconto di Michele non mi sono chiari alcuni aspetti. Sopratutto come la madre sia riuscita a eludere due frontiere italiana a venezia e russa a san pietroburgo senza che lei avesse l'autorizzazione del padre. Io conosco moltissimi casi che le autorità russe quando una madre arriva alla frontiera areoportuale russa con un minore le fanno controlli su controlli.
Fermo restando la mia solidarietà con il padre, a mio parere la madre non ha proprio eluso nulla. Lei ha semplicemente viaggiato con il figlio usando un passaporto legale e con il consenso del padre dal momento che questo figlio risulta nel passaporto di lei.
Lei non è cittadina italiana, e deve viaggiare con passaporto russo. Non capisco proprio come si possa dire che le autorità hanno sbagliato. A volte capita il contrario, qualche madre italiana riesce a far tornare in Italia i figli portati via dal padre straniero, usando il passaporto italiano con il figlio iscritto sul passaporto.
Infatti, ritengo che all'uscita dall'Italia, non va fatto alcun controllo sul passaporto russo della madre, se non la presenza del visto. Idem se il passaporto è italiano. Il problema della delega riguarda solo l'uscita dalla Russia con passaporto russo della madre e figlio a seguito scritto sul medesimo passaporto. Questo ve lo posso garantire al 100% anche perchè è una conditio sine qua non che qualsiasi consolato di area schengen chiede in Russia, ovvero la presentazione della delega del/la padre/madre del minore per permettergli di uscire dal territorio russo con l'altro genitore. La stessa autorizzazione, stilata davanti ad un notaio in presenza di entrambi i genitori (parlo della Russia, sempre), è redatta in duplice copia, una per il consolato a cui si chiede il visto e una che resta in mano alla madre o al padre e che viene controllato al controllo passaporti all'uscita della Russia. Ora, non so se anche l'Italia prevede una procedura simile.
nightwatch76 [ 11 Agosto 2010, 20:54 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
Sicuramente in italia per ottenere il passaporto per il minore è necessario il consenso di tutti e due i genitori.
Mariupol [ 11 Agosto 2010, 20:57 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
Si (come dice Night) ma vi dico anche (notizia di stamattina) che serve anche la delega/autorizzazione scritta dal padre (con allegata la fotocopia della C.I.). Quindi è stato davvero un grave errore alla frontiera.
Anonymous [ 11 Agosto 2010, 22:11 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
Caro Drugospb ti pongo un quesito: io italiano ho il mio passaporto con iscritto mio figlio, ho il passaporto italiano e russo di mio figlio, ho la delega in originale rilasciata dalla questura di Venezia attestante che mio figlio può viaggiare accompagnato da me e mia moglie anche separatamente (modo disgiunto). Traducendo e appostillando in russo quest'ultimo documento posso uscire dalla Russia con mio figlio?
nightwatch76 [ 11 Agosto 2010, 22:28 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
Caro Drugospb ti pongo un quesito: io italiano ho il mio passaporto con iscritto mio figlio, ho il passaporto italiano e russo di mio figlio, ho la delega in originale rilasciata dalla questura di Venezia attestante che mio figlio può viaggiare accompagnato da me e mia moglie anche separatamente (modo disgiunto). Traducendo e appostillando in russo quest'ultimo documento posso uscire dalla Russia con mio figlio?
Ecco quà che è venuta fuori la verità, quindi stando a quello che dici la delega l'hai fatta? se hai fatto come hai descritto sopra ti sei fregato, per modo di dire, con le tue stesse mani e lei poteva tranquillamente scorrazzarsi vs. figlio per tutto il mondo
Anonymous [ 11 Agosto 2010, 22:49 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
se leggi tutti i post trovi scritto che lei era in possesso della delega....il problema è che non basta questo documento alla frontiera,serviva anche il passaporto italiano del bimbo visto che è italiano e loro non lo hanno chiesto....comunque ora e tardi per dare colpe a chi sia...il bimbo è in russia senza poter sciegliere se vivere la o no.....la madre si sta dimostrando egoista e lo sa bene però ormai dice che non ha il coraggio di tornare indietro.....e continua a minacciarmi che se voglio rivedere il bimbo devo trasferirmi la in russia....
pochi_rubli [ 11 Agosto 2010, 22:59 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
ormai dice che non ha il coraggio di tornare indietro.....e continua a minacciarmi che se voglio rivedere il bimbo devo trasferirmi la in russia....
Ma vedi che lei non vuole soltanto il bimbo ma anche te? Qualche possibilità di soluzione c'e l'hai. Devi soltanto farla capire che il lavoro ti costringe a stare in Italia, dopo di che potete trovare una soluzione pendolare. Potresti proporre di farla stare in Russia per dei periodi di 2 mesi e 2 mesi in Italia, qualcosa del genere. Fino a che il bimbo non deva andare a scuola la cosa si può fare, poi con calma troverai la strada giusta.
Ti faccio i migliori auguri.
nightwatch76 [ 12 Agosto 2010, 8:26 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
Ma se dici che ha la delega , è normale che l'abbiano fatto passare visto che ce l'ha sul passaporto russo di tua moglie, non vuol dire nulla che sia italiano o meno, ha una tua delega e tua moglie ce l'ha sul passaporto.
zappa [ 12 Agosto 2010, 8:44 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
ormai dice che non ha il coraggio di tornare indietro.....e continua a minacciarmi che se voglio rivedere il bimbo devo trasferirmi la in russia....
Ma vedi che lei non vuole soltanto il bimbo ma anche te? Qualche possibilità di soluzione c'e l'hai. Devi soltanto farla capire che il lavoro ti costringe a stare in Italia, dopo di che potete trovare una soluzione pendolare. Potresti proporre di farla stare in Russia per dei periodi di 2 mesi e 2 mesi in Italia, qualcosa del genere. Fino a che il bimbo non deva andare a scuola la cosa si può fare, poi con calma troverai la strada giusta.
Ti faccio i migliori auguri.
Si ha perfettamente ragione pochi_rubli, dovete trovare un compromesso.In modo da non far soffrire il bambino.Non mollare la presa Falcon, fai valere i tuoi diritti di padre!
drugospb [ 12 Agosto 2010, 10:34 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
Caro Drugospb ti pongo un quesito: io italiano ho il mio passaporto con iscritto mio figlio, ho il passaporto italiano e russo di mio figlio, ho la delega in originale rilasciata dalla questura di Venezia attestante che mio figlio può viaggiare accompagnato da me e mia moglie anche separatamente (modo disgiunto). Traducendo e appostillando in russo quest'ultimo documento posso uscire dalla Russia con mio figlio?
Sinceramente a questo punto non saprei cosa dirti... io ragiono in questo modo: tu vai in Russia, hai bisogno di un visto, entri in Russia e ti aprono il vito, esci dalla Russia e ti chiudono il visto. Ora, il bambino, pare che sia uscito dall'Italia col passaporto italiano della madre e entrato in Russia col passaporto russo della madre, ergo non dovrebbe avere nessun visto da aprire e chiudere, giusto?? A questo punto, supponiamo che tu venga qui, che tu prenda il bambino e lo porti in Italia, a te chuderanno il visto sul tuo passaporto all'uscita dalla Russia, mentre al bambino?? Intendo dire, lui non risulterà entrato in Russiaguardando il tuo passaporto e lì, presumo, possano essere guai per te... a quel punto, la delega, tradotta e apostillata pure, a poco servirebbe, perchè il bambino non avrebbe il visto e, pure se lo avesse, non risulterebbe aperto perchè lui è già entrato?? Sono stato chiaro??
Detto ciò, io opterei sempre per la via legale, ritengo che tu abbia le carte in regola e te l'ho detto sin da subito, l'unica cosa è affidarsi a un avvocato coi controcoglioni, anche perchè mi pare che con la madre non ci sia molto da risolvere...
Per concludere, sarebbe utile che tua moglie capisca che se tu venissi qui, saresti un nullatenente. Come vivreste?? E così che dimostrerebbe il bene per il bambino?? Vabbè, scusa, non sono affari miei, questi...
Drugo
Anonymous [ 12 Agosto 2010, 12:01 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
ok...ho capito che anche la delegha in questo momento non servirebbe a niente..... ,per chiarire tutti i dubbi ripeto che la madre è uscita dall italia portano con se solo il suo passaporto russo con all interno sembra la trascrizione del figlio,alla frontiere sempre sembra abbia esibito una fotocopia in bianco e nero della delegha che permetteva al bimbo di uscire dall italia anche solo con la madre...la questura di venezia insiste a dirmi che lei non doveva comunque uscire dall italia con solo questi documenti (tutti gli originali sono qui in mio possesso)e sopratutto senza un passaporto italiano individuale del bambino,che gli permetteva il rientro in patria,così ora anche se ci fosse un ripensamento della madre il bimbo è senza documenti italiani in russia e non può rientrare!la questione della delegha poteva essere l unico modo per farlo rientrare con me senza la madre....ma se come dite il mio documento non serve a nulla non so proprio quale strategia fare senza mettere in mezzo avvocati e servizi sociali....
ABAK [ 12 Agosto 2010, 13:32 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
Scusa Michele, ma adesso tu devi considerare i nostri commenti alla stessa stregua del bar dello sport, non hanno nessun valore legale né scientifico.
Devi trovare il modo di comunicare con tua moglie, tramite amici in comune, avvocato o consolato.
Andrea
Mariupol [ 12 Agosto 2010, 14:59 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
E direi che a questo punto è anche superfluo stare a discutere sul Forum: dovresti, se mi permetti, agire, fare qualcosa. Saremmo, credo, molto più contenti se non ti sentissimo più su questo Forum per un pò di tempo: significherebbe che stai facendo qualcosa per salvare la situazione! In bocca al lupo
Ugo [ 13 Agosto 2010, 15:35 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
hemmm . Falcon , tua moglie e' stata scorretta , la colpa e' tua, della pol di frontiera italiana , ecc. Tu hai il bambino nel passaporto italiano , la delega in originale a firma della madre , che il bambino pio' viaggiare con te anche disgiunto dalla madre .
hai tre soluzioni
PRIMA , trovi una buona amica di tua moglie che tifi x te ( lasciaperdere i genitori , nn ti ascolterebbero mai ! ) e cerchi di far ragionare la tiua jenni
SECONDA , ti prendi un avvocato cob i fiocchi, dai fondo alle tue finanze , e ....PREGA, fortemente che tuo figlio quando avrà compiuto la maggiore eta , decida di conoscere il suo vero padre
TRE
tanto per essere ..in linea
1) vai alla questura , con foto del bambino, la copia + originale della delega , chiedi E OTTIENI per legge il passaporto del bambino in max 1 settimana
1)t fai apostillare la delega da una prefettura italiana
2) ti munisci di traduzione del documento apostillato
3) vai in russia , con un bel biglietto ar x te e tuo figlio
4) con una scusa qualsiasi porti TUO figlio a prendere un gelato ... a venezia
gringox [ 13 Agosto 2010, 15:42 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
TRE
tanto per essere ..in linea
1) vai alla questura , con foto del bambino, la copia + originale della delega , chiedi E OTTIENI per legge il passaporto del bambino in max 1 settimana
1)t fai apostillare la delega da una prefettura italiana
2) ti munisci di traduzione del documento apostillato
3) vai in russia , con un bel biglietto ar x te e tuo figlio
4) con una scusa qualsiasi porti TUO figlio a prendere un gelato ... a venezia
Azzz....Ughetto....bella questa!!
Gringox
cagliostro [ 13 Agosto 2010, 19:06 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
posso invece suggerirti questo:
Essendo il bambino iscritto e residente in Italia, nel caso in cui tu fornisci tutte le prove del contrario (quindi effettiva residenza in Russia e non nel tuo Comune), l'ambasciata ha il potere nonchè il dovere di iscrivere d'ufficio il piccolo nell'archivio AIRE (cittadini italiani residenti all'estero). A quel punto, vai in consolato a richiedere il passaporto italiano per il minore, con (meglio) o senza l'assenso di tua moglie.
Ti posto come si comporta il consolato qui a Kiev in questi casi (purtroppo non rari)
In caso uno dei genitori si rifiuti di firmare l’atto di assenso per il rilascio del passaporto al figlio minorenne: occorre che il genitore consenziente si presenti all’Ufficio Passaporti munito di una lettera sottoscritta nella quale spieghi i motivi per i quali l'altro genitore rifiuta di presentarsi congiuntamente a firmare l'atto di assenso. In tale lettera devono essere indicati l'indirizzo completo ed eventuali numeri di telefono del genitore non consenziente. Nel caso si riscontrasse che le motivazioni del dissenso non sono giustificate, il Console, con apposito decreto, può autorizzare d'ufficio il rilascio/estensione del passaporto al minorenne.
cagliostro [ 13 Agosto 2010, 19:15 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
e comunque, se il tuo passaporto è ancora valido e hai iscritto il piccolo è validissimo per l'espatrio. Alla scadenza invece lo dovrai richiedere.
Io, ad esempio, viaggio così senza nessun problema e viaggerò fino alla scadenza.
Altre info le puoi trovare nel DL:
Nuova normativa in materia di rilascio passaporti a minori
(Decreto Legge n. 135/2009 che ha dato attuazione al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 444/2009).
Bes [ 13 Agosto 2010, 21:45 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
Ciao Michele,
Sono anche io papà di un bambino per metà italiano e per metà russo e per quello che può contare ti esprimo la mia solidarietà.
Ti parlo delle cose che seguono con esperienza personale sui fatti.
Se troverai il modo di raggiungere tuo figlio in Russia e poterlo riportare in Italia (spero insieme alla mamma, non riesco ad immaginare un bimbo che cresce senza la mamma), tieni presente che anche se lui al momento non ha nessun documento italiano, questa cosa è superabile.
Ti devi munire di un certificato di nascita del bambino (tradotto e apostillato se certificato russo) e portarlo al consolato italiano. In consolato dovrai richiedere un documento di viaggio provvisorio per il bambino, che gli permetta di entrare in italia (alla dogana si terranno il foglio).
Io feci così la prima volta che mio figlio entrò in Italia (è nato a Mosca). Se mi dai la tua email, posso mandartene un copia così vedi come è fatto.
Considero invece normale il fatto che se vostro figlio è inserito nel passaporto della mamma, li abbiano fatti partire. Anche mio figlio è inserito nel passaporto russo della mamma (a suo tempo diedi la mia autorizzazione firmata in Russia dando il mio assenso).
Capitolo passaporto italiano per il bimbo: io lo feci fare per mio figlio quasi subito, ma ricordo che dovemmo firmare in questura sia io che la mamma. Non sono quindi sicuro che ti possano rilasciare il passaporto senza la firma congiunta della mamma.
In bocca la lupo!
Anonymous [ 13 Agosto 2010, 22:59 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
Anche a Correggio è capitato una cosa simile un Tunisino era scappato con suo figlio nel paese d'origine e la madre italiana è andata in Tunisia ha riprenderselo e rifugiandosi nell'ambasciata italiana.
Dopo lunghe trattative,con l'intervento di Fini e della farnesina la madre con un volo speciale è riuscita a riportarsi il figlio ha casa. http://ricerca.gelocal.it/gazzettad...18PO_G3810.html leggere 18 settembre.
Giunti a questo punto: Hai denunciato tua moglie per sottrazione di minore !!! La russia non sarà peggio della Tunisia come leggi ?
Hai avvisato la stampa ? Sei andato da un buon avvocato, non farti vedere il figlio è un reato grave anche in Russia !!! Mia moglie è russa e conosce le leggi di quel paese, se non c'è alcuna sentenza di un tribunale che tu non puoi vedere il figlio, lei non può permettersi di non fartelo vedere, rischia la galera ! Il bello e che non siete nemmeno separati, questa è sottrazione di minore !! Lascia perdere gli amici di lei che non contano niente. Tu devi muoverti !!!! la legge è dalla tua parte. Anche in Russia, visto che non hai fatto niente ne al figlio ne alla moglie.
Anonymous [ 13 Agosto 2010, 23:24 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
Purtroppo la russia no ha firmato l accordo con questi diritti aja......
Se le Convenzioni non sono in vigore?
Se lo Stato in questione, invece, non ha aderito ad alcuna Convenzione, la competenza appartiene al Ministero degli Affari Esteri – D.G.I.E.P.M. – UFFICIO IV – Piazzale della Farnesina, 1 – 06/36913900.
Si potrà prendere contatto con l'Ufficio del Ministero degli Affari Esteri, il quale, tramite i propri rappresentanti diplomatici e consolari, può effettuare interventi a tutela degli interessi dei cittadini italiani nei casi di sottrazione internazionale di minori.
Tali interventi – tenuto conto di quanto previsto dalle norme internazionali e nazionali – consistono generalmente in: convocazione del genitore che ha sottratto il minore per un tentativo di composizione amichevole; visita consolare al minore per verificarne le condizioni di vita e di salute (qualora si incontrasse l'opposizione del genitore convivente, si può in alternativa richiedere tali visite ai Servizi Sociali locali); assistenza legale (segnalazione di nominativi di legali locali per avviare, ove lo si ritenga opportuno, un procedimento giudiziario in loco o per prendere contatti con le autorità locali e con l'avvocato italiano scelto dall'interessato).
Il Console può esercitare i poteri di giudice tutelare, tenendo presente che essi producono effetti validi soltanto per l'ordinamento giuridico italiano e si riferiscono ai minori interessati soltanto in quanto cittadini italiani. Il Console non può prendere iniziative in contrasto con la legge locale, in quanto la sua azione è sempre soggetta alle limitazioni poste dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963.
* non concedere l'autorizzazione alla trascrizione del nominativo del figlio sul passaporto dell'altro genitore.
* Se il bambino deve recarsi all'estero far sottoscrivere all'altro genitore un impegno a rientrare in Italia ad una data prefissata
* Se invece vi è in corso un'azione per la separazione giudiziale e si ha motivo di ritenere che il figlio verrà affidato all'altro genitore, chiedere che venga previsto chiaramente nel provvedimento il divieto all'espatrio del minore senza un esplicito e formare consenso del genitore non affidatario.
* Se non vi è costanza di matrimonio e non è stato instaurato nessun procedimento per l'affidamento del minore, chiedere l'emissione di un apposito provvedimento che preveda il divieto all'espatrio del minore senza un consenso esplicito e formale dell'altro genitore.
Mariupol [ 16 Agosto 2010, 10:44 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
Sono anche io papà di un bambino per metà italiano e per metà russo e per quello che può contare ti esprimo la mia solidarietà.
Ti parlo delle cose che seguono con esperienza personale sui fatti.
Se troverai il modo di raggiungere tuo figlio in Russia e poterlo riportare in Italia (spero insieme alla mamma, non riesco ad immaginare un bimbo che cresce senza la mamma), tieni presente che anche se lui al momento non ha nessun documento italiano, questa cosa è superabile.
Ti devi munire di un certificato di nascita del bambino (tradotto e apostillato se certificato russo) e portarlo al consolato italiano. In consolato dovrai richiedere un documento di viaggio provvisorio per il bambino, che gli permetta di entrare in italia (alla dogana si terranno il foglio).
Io feci così la prima volta che mio figlio entrò in Italia (è nato a Mosca). Se mi dai la tua email, posso mandartene un copia così vedi come è fatto.
Considero invece normale il fatto che se vostro figlio è inserito nel passaporto della mamma, li abbiano fatti partire. Anche mio figlio è inserito nel passaporto russo della mamma (a suo tempo diedi la mia autorizzazione firmata in Russia dando il mio assenso).
Capitolo passaporto italiano per il bimbo: io lo feci fare per mio figlio quasi subito, ma ricordo che dovemmo firmare in questura sia io che la mamma. Non sono quindi sicuro che ti possano rilasciare il passaporto senza la firma congiunta della mamma.
In bocca la lupo!
Ciao Chrys
in questo momento (con la nuova legge?) è così. Senza la doppia firma non si rilascia il passaporto.
Anonymous [ 17 Agosto 2010, 19:55 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
il bambino è su entrambi i passaporti....io vado a riprendermelo!! ma devo sapere se alla frontiera dell aereoporto pulkovo è sufficente esibire il passaporto individuale russo del bambino oppure sere anche qualche altro documento per uscire con lui dalla russia senza la madre...???????????????
nightwatch76 [ 17 Agosto 2010, 20:12 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
il bambino è su entrambi i passaporti....io vado a riprendermelo!! ma devo sapere se alla frontiera dell aereoporto pulkovo è sufficente esibire il passaporto individuale russo del bambino oppure sere anche qualche altro documento per uscire con lui dalla russia senza la madre...???????????????
Il tuo problema è che è entrato in russia con il passaporto russo e quindi teoricamente dovrebbe uscire con quello anche perchè a sistema risulta entrato con quel passaporto, del resto ti potrebbero controllare i timbri, non fare fesserie che poi dalla parte della ragione passi da quella del torto e ricorda sempre che stai in Russia non in Italia
rago [ 18 Agosto 2010, 9:30 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
ragazzi come presumevo la mia richiesta di aiuto e diventata una discussione....in questo momento non mi serve a niente....ad oggi ho fatto tutto il possibile che potevo fare qui in italia,ma purtroppo tutte le persone che ho interpellato sono arrivate ad un unica risposta.....trovare un avvocato russo e affrontare il divorzio in russia....l italia non può fare granchè purtroppo, visto che non ha nessuna competenza in russia......sono già in contatto con un legale russo al quale ho spiegato la mia storia e lui mi ha promesso che si studia il caso e per fine mese(purtroppo)mi contatta per spiegarmi come muoversi....ringrazio comunque coloro che hanno dato la loro opinione!per quanto riguarda l avventura di andare da lei e riprendermi il figlio e ritornare in patria mi era già passata per la testa ma contattando i 2 consolati italiano e russo loro mi hanno sconsigliato vivamente questo gesto in quanto se all ALT della frontiera russa se qualcosa non va,(mancanza della delega della madre a farmi viaggiare con lui) rischio il carcere per sottrazione di minore alla madre (anche se sono il padre)e tutte le possibilità di vedere cresciere mio figlio.......a questo punto sono solo sulle mani della legge perchè mia moglie non ne vuole sapere di darmi mio figlio....sto valutando di trasferirmi in russia solo per stare con mio figlio se almeno questo lei me lo permette.....(che vita di merda)
Ciao Michele.
Vedo che hai seguito il mio consiglio e ti sei iscritto al nostro forum, ma come ti avevo gia' anticipato via skype la soluzione e' appunto di affidarsi alla giustizia russa, evitando sia tentativi di '"rapimento" sia altre mosse azzardate.
In bocca al lupo.
Paka Rago
Anonymous [ 18 Agosto 2010, 10:24 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
il bambino è su entrambi i passaporti....io vado a riprendermelo!! ma devo sapere se alla frontiera dell aereoporto pulkovo è sufficente esibire il passaporto individuale russo del bambino oppure sere anche qualche altro documento per uscire con lui dalla russia senza la madre...???????????????
Una volta che hai il bambino, vai al consolato italiano a San Pietroburogo, oppure all'ambasciata italia a Mosca è fatti spiegare bene la soluzione migliore. Visto che hai il tuo figlio sul passaporto ed è cittadino italiano alla frontiera sono OBBLIGATI A FARLO PASSARE !!!!
Anonymous [ 18 Agosto 2010, 10:29 ] Oggetto: Re: Help Divorzio!!!!!
Vedo che hai seguito il mio consiglio e ti sei iscritto al nostro forum, ma come ti avevo gia' anticipato via skype la soluzione e' appunto di affidarsi alla giustizia russa, evitando sia tentativi di '"rapimento" sia altre mosse azzardate.
In bocca al lupo.
Paka Rago
Speriamo che la giustizia russa non sia lunga come quella italiana e che funzioni meglio, anche se in merito ho i miei dubbi.