Gentile Barbara,
mi scuso per il ritardo nella risposta, ma come le ho premesso in PM non sono un fiscalista e peraltro la normativa che regola tale fattispecie riguarda l' Ucraina, paese nel quale non opero.
Ciò premesso, ed esaminando la normativa principale su questo argomento , la CONVENZIONE TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL'UCRAINA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI del 26.2.1997, occorre preliminarmente comprendere se l' attività che Lei andrà a svolgere può essere inquadrata nell'ambito di una libera professione in generale, del lavoro subordinato , ovvero dei professori ed insegnanti. A seconda dei casi trovano applicazione l' art. 14, 15 ovvero 20. Nel caso di specie sembrerebbe poter trovare applicazione l' art. 20 comma 1 , il quale recita che " Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto il quale è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente, è esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca. " Ritengo che quando si parli di professori ed insegnanti si faccia riferimento a soggetti muniti di abilitazione all' insegnamento conseguita in Italia. Voglio dire che il semplice insegnamento della lingua italiana non dà diritto a fregiarsi della qualifica di insegnante o professore se non sussiste la citata abilitazione. Se tale fosse l' ipotesi applicabile,ne discende che il reddito percepito sarà esente da imposta in Italia . Si veda poi ovviamente anche il successivo art. 24 lett. a) secondo il quale se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Ucraina, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Ucraina, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. In altre parole, il reddito da Lei percepito non sconterà imposte in Italia, ma il nostro paese potrebbe comunque, se avrà conoscenza di tale reddito, inserirlo nella base imponibile, salvo dedurre le imposte IRPEF che Lei avrà già pagato in Ucraina, secondo i limiti indicati. Il mio consiglio è di conservare accuratamente ogni documentazione relativa al Suo rapporto di lavoro in Ucraina , soprattutto inerente il fisco. Quando in Italia sarà tempo di dichiarazione dei redditi si rivolga per tempo al CAF prescelto munita della convenzione sopra richiamata. Cordiali saluti. Avv. Gian Antonio Mendozza