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anna 73 [ 04 Febbraio 2021, 15:30 ]
Oggetto: Lla Separazione In Italia
salve Avvocato!
ho trovato tante messagi dedicati a matrimonio e cet.. e pochi dedicati alle separazione e divorzii.
capisco che e` una thema triste e spiacevole, ma non possi credere che nessuno lo fa.

mi potrebbe aiutare? a chi posso rivolgermi in italia? esistono i avvocati gratis o solo nei tempi dei communisti?


avv_deangelis [ 09 Febbraio 2021, 10:02 ]
Oggetto: Re: Lla Separazione In Italia
Gentile "Anna73"

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente di cittadinanza italiana, straniera o apolide, può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato per attivare la procedura giudiziale di separazione o divorzio.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 11.746,68.
Il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ad esclusione, nel caso di separazione o divorzio, di quello del coniuge.
La domanda di ammissione in ambito civile si presenta, personalmente o a mezzo di un legale di fiducia abilitato, presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente per il giudizio (salvo casi particolari, sarà quello di ultima residenza dei coniugi).

Oltre alla via giudiziale la Legge n. 162/2014 ha introdotto la possibilità per i coniugi di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mediante la negoziazione assistita da almeno un avvocato per ogni parte, quindi, senza dover necessariamente ricorrere al giudice.

In più la stessa legge prevede la facoltà di conseguire in via stragiudiziale i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziali in materia di separazione e divorzio mediante l’accordo concluso davanti al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, del Comune di residenza di uno dei coniugi o presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, senza necessità dell'assistenza di un legale.
Questa seconda procedura, tuttavia, è utilizzabile solo se non vi siano figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.


Cordiali Saluti

Avv. Marco De Angelis
(marcodeangelis@inwind.it)


anna 73 [ 09 Febbraio 2021, 19:55 ]
Oggetto: 
Signor De Angelis, la ringrazio molto per una risposta così ampia.




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