Salve,
Come noto il permesso di soggiorno viene rilasciato per il motivo previsto dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti e la sua durata, eccetto quello rilasciato per motivi di lavoro, è quella prevista dal visto d'ingresso (art.5, comma 2 e 3, T.U. Immigrazione).
I principali motivi del soggiorno sono:
- LAVORO SUBORDINATO (anche stagionale)
- LAVORO AUTONOMO
- FAMIGLIA
- STUDIO
- CULTO
- ATTIVITA' SPORTIVA
- CURE MEDICHE
Tra i per permessi per motivi di famiglia rientra quello per coesione familiare è definibile come “un ricongiungimento familiare effettuato direttamente in Italia”.
Tale ipotesi è disciplinata dall'art.30, comma 1, lett. c), Decreto legislativo n.286/98 e succ. mod., Testo Unico sull'Immigrazione, in cui viene stabilito che il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato al familiare straniero già regolarmente soggiornante in Italia, con titolo al soggiorno per motivo diverso da quello per famiglia, in possesso di tutti i requisiti previsti per il ricongiungimento con altro cittadino straniero regolarmente soggiornante sul territorio (artt.28 e 29 T.U. Immigrazione).
Il Consiglio di Stato ha stabilito con sentenza che è possibile richiedere il permesso di soggiorno per coppie di fatto. Lo straniero extracomunitario può ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari dimostrando la convivenza con un cittadino italiano. La convivenza di fatto deve essere formalizzata tramite un’apposita dichiarazione all’ufficio anagrafe del Comune di residenza. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dinnanzi l’ufficiale d’anagrafe oppure inviata al Comune per fax o per via telematica. In questo modo sarà possibile ottenere lo stato di famiglia che attesti la convivenza. In sede di richiesta del permesso si dovrà inoltre sottoscrivere dichiarazione di mantenimento allegando i mezzi di sostentamento (CUD;UNICO)
Il figlio nato fuori dal matrimonio può essere riconosciuto da uno solo o da entrambi i genitori congiuntamente al momento della nascita. Al figlio naturale, ossia nato da una coppia di fatto, non sposata, ma convivente, sono riconosciute le stesse tutele di un figlio legittimo nato all’interno del matrimonio. Dunque, tanto i figli di coppie sposate quanto quelli di coppie non sposate vantano gli stessi diritti, così come identici sono gli obblighi del padre e della madre
Cordiali Saluti
Avv. Marco De Angelis