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Mystero
08 Dicembre 2005, 13:16


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se un cittadino extracomunitario autorizzato al lavoro dipendente non stagionale (ultimo decreto flussi) al momento del rilascio dell'autorizzazione al lavoro da parte delle DPL fosse gi&agrave;Â  in Italia regolarmente soggiornante con permesso di soggiorno per turismo? Dovrebbe comunque rientrare in patria e richiedere un visto di ingresso per lavoro o potrebbe rimanere in Italia convertendo il permesso di soggiorno? 

Il regolamento di attuazione della legge Bossi Fini (Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 - Ã¢â‚¬Å“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazioneÃ¢â‚¬Â, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 (supplemento ordinario n. 17/L) del 10 febbraio 2005), non ha aggiunto nessuna possibilit&agrave;Â  ulteriore da questo punto di vista, ed ha invece ristretto la possibilit&agrave;Â  di conversione del permesso di soggiorno. Vigente il vecchio regolamento di attuazione (dpr 394/99), il permesso di soggiorno per motivi di turismo non poteva essere convertito direttamente in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ma solo in permesso di soggiorno per lavoro autonomo; anche questa possibilit&agrave;Â  &egrave; comunque abbastanza ristretta. 
Quindi la persona interessata dovr&agrave;Â , purtroppo, tornare nel proprio paese uscendo dall'Italia prima che scada il permesso di soggiorno per turismo perch&egrave;, altrimenti, rischierebbe una espulsione nel momento in cui esce dal territorio Schengen. Una volta nel proprio paese, l'interessato dovr&agrave;Â  presentare il nullaosta di autorizzazione all' assunzione per lavoro subordinato al competente consolato italiano e, quindi, dovr&agrave;Â  attendere tutto il tempo necessario per il rilascio del visto di ingresso per poi rientrare in Italia con il permesso di ingresso per lavoro subordinato e chiedere il relativo permesso di soggiorno.


