https://www.russia-italia.com/viewtopic.php?f=63&t=1876&p=28535#p28535
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muslim
06 Febbraio 2006, 10:48

Re: Per lavoro rivolgersi alle Amministrazioni dello Stato !
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[quote:57ae35c406="muslim"][quote:57ae35c406="Mystero"]Ogni ateneo ha i suoi regolamenti, ma mi informo e ti faccio sapere, ma a dirla a soldoni mi sembra strana sta cosa...
Poka Ã‚Â :wink:[/quote]

XIV Legislatura

[b][size=18]Legge 11 luglio 2002, n.148[/size]
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2002 n.173 - Supplemento Ordinario n.151/L[/b]
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.



[color=red]Testo della convenzione in lingua inglese[/color]
[i]
 formato .pdf (851 KByte) http://www.miur.it/UserFiles/1110.pdf
 formato .zip (741 KByte) http://www.miur.it/UserFiles/1111.zip
Testo della convenzione in lingua italiana (traduzione non ufficiale)
 formato .pdf (934 KByte) http://www.miur.it/UserFiles/1112.pdf
 formato .zip (470 KByte) http://www.miur.it/UserFiles/1113.pdf[/i]
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:


ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997. 2. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo XI.2 della Convenzione stessa.


ART. 2.

[color=darkred]1. La competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, e' attribuita alle Universit&agrave;Â  ed agli Istituti di istruzione universitaria, che la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformit&agrave;Â  ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia.[/color]

ART. 3.

1. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2, le Universit&agrave;Â  e gli Istituti di istruzione universitaria si pronunciano sulle domande di riconoscimento, debitamente documentate, presentate ai sensi della Convenzione di cui all'articolo 1, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione delle domande stesse.


ART. 4.

1. L'applicazione dell'articolo VI.5 della Convenzione e' disciplinata con successivo regolamento ministeriale ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


ART. 5.

[color=darkred]1. [u]Il riconoscimento dei titoli accademici per finalit&agrave;Â  diverse da quelle indicate nell'articolo 2, e' operato da amministrazioni dello Stato[/u], nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi, secondo procedure da stabilire con successivo regolamento di esecuzione.[/color]

ART. 6 [/quote]

TI INVIO PER EMAIL IL FILE DA FAR VALUTARE ... MI E' ARRIVATO IN QUESTI GIORNI ... SALUTI.


