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aleyah
05 Novembre 2007, 11:32

Re: 10mila Ingressi Per Imparare Un Mestiere
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quindi.. quotando quanto scritto per il decreto del 2006
[quote][b]Per quanto riguarda i cittadini extra-Ue che si trovano all'estero[/b], la possibilità per gli stessi di fare ingresso in Italia per svolgere un periodo di tirocinio formativo e di orientamento rientra tra i casi particolari di ingresso al di fuori delle quote contemplati all'art. 27, lett. f) del Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. 286/1998 e successive modifiche) e dall'art. 40, comma 9, lett. a) del D.P.R. n. 394/1999, così come modificato dal D.P.R. 334/2004. In particolare, l'articolo 40, comma 9, del nuovo regolamento di attuazione (la cui entrata in vigore il 25 febbraio 2005 ha comportato la cessazione del vecchio istituto dell'ingresso per addestramento formativo), ha precisato l'ambito di applicazione dell'art. 27 lett. f) del Testo Unico sull'immigrazione, prevedendo la possibilità di ingresso in Italia per i cittadini extra-Ue che per finalità formative siano chiamati a svolgere in unità produttive del nostro Paese attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un corso di formazione professionale.

Ai fini dell'ingresso per tirocinio formativo e di orientamento non è richiesto un nulla osta al lavoro. Il visto d'ingresso per motivi di studio o formazione viene rilasciato direttamente dalla rappresentanza diplomatico-consolare, nei limiti di un contingente annualmente determinato.

Relativamente all'anno 2006 è stato fissato con il  decreto del 24 luglio 2006 (pubblicato sulla G.U. del 27 settembre 2006) il limite massimo di 5.000 ingressi dall'estero per tirocini formativi, ripartiti tra Regioni e Province autonome come da tabella allegata al decreto.In caso di tirocini da attivare con cittadini extra-Ue che si trovano all'estero, l'art. 3 del nuovo decreto stabilisce che la convenzione ed il progetto di tirocinio devono prevedere a carico del soggetto promotore, oltre agli ordinari obblighi, anche quello di fornire al tirocinante idoneo vitto ed alloggio.

Nel progetto di tirocinio potrà poi stabilirsi che tale onere sia assunto direttamente dal soggetto ospitante.Altra peculiarità relativa ai tirocini da attivare con i cittadini extra-Ue che si trovano all'estero  riguarda il progetto di tirocinio da allegare alla domanda di visto presentata alla rappresentanza diplomatico consolare su richiesta dei soggetti promotori, il quale deve essere prima debitamente vistato dall'autorità competente ai sensi dei singoli ordinamenti regionali.

I progetti di tirocinio vanno quindi, così come anche previsto dall'art. 40, comma 9 del regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione, preventivamente vistati dalle Regioni, alla cui disciplina in materia di tirocini e formazione si fa espresso rinvio ai fini dell'individuazione del soggetto competente a vistare il progetto, una volta verificata la regolarità e congruità dello stesso.

Anche per quanto riguarda i modelli di convenzione e di progetto di tirocinio allegati al decreto interministeriale del 22 marzo 2006, gli stessi vanno utilizzabili solo in mancanza di una normativa regionale in materia, alla quale, al contrario, in caso di sussistenza occorrerà fare riferimento per la redazione della convenzione e dei progetti di tirocinio.

Al tirocinante viene concesso un permesso di soggiorno per motivi di studio. Tali permessi di soggiorno, a differenza di tutti gli altri permessi rilasciati ai sensi dell'art. 27 del Testo Unico sull'immigrazione, a conclusione del tirocinio svolto, possono essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, qualora il datore di lavoro presso cui il tirocinio è svolto o altro datore di lavoro siano disposti ad assumere il tirocinante con regolare contratto di lavoro.  

Tale conversione è possibile solo nei limiti della quota annualmente stabilita con il decreto flussi (ad es. per il 2006: 2000 unità).[/quote]


