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gringox
03 Giugno 2008, 15:39

AIRE e residenza fiscale.
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Quinbus caro (e forum in generale),

ti chiamo in ballo per chiederti delucidazioni su quanto segue.



Il Sole 24 Ore -L'Esperto Risponde 

Edizione n. 46 del 17 giugno 2007 
Autore: Michela Magnani 
NON BASTA L'ISCRIZIONE ALL'AIRE PER ESSERE residenti esteri 

Lavoro all'estero e sono iscritto all'Aire. Con mia sorpresa, il fisco italiano mi contesta di non aver presentato la dichiarazione dei 
redditi in Italia. Ha ragione? 
A. C. -TORINO 

Il lavoratore dipendente che presta la propria attivita lavorativa continuativamente ed esclusivamente all'estero, sia alle 
dipendenze di datori di lavoro italiani che di datori di lavoro stranieri, spesso provvede a cancellarsi dall'anagrafe della 
popolazione residente per iscriversi all'Aire. Tale iscrizione, come si vedra, puo avere o non avere conseguenze sulla residenza fiscale del dipendente e quindi sul pagamento, o meno, delle imposte sui redditi prodotti all'estero anche nel nostro Paese nella considerazione che, ai sensi dell'articolo 3 del Tuir:-i soggetti residenti in Italia sono assoggettati a imposizione nel nostro Paese per i redditi ovunque prodotti (principio della tassazione sul reddito mondiale) ;-i soggetti non residenti in Italia sono assoggettati a imposizione nel nostro Paese solo per i redditi ivi prodotti (principio della territorialita o della fonte) .Anagrafe e censimento degli italiani all'estero. La legge 27 ottobre 1988, n. 470 concernente l'anagrafe e il censimento degli italiani all'estero e il relativo regolamento di attuazione (Dpr 323 del 6 settembre 1989) prevedono che l'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene, tra l'altro, effettuata per il trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero. Non sono iscritti all'Aire i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata, ad esempio i lavoratori stagionali e comunque, non superiore a 12 mesi. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro 90 giorni dal trasferimento, inteso come fissazione all'estero della dimora abituale. Le anagrafi dei cittadini residenti all'estero sono tenute sia presso i comuni che presso il ministero dell'Interno e sono costituite le prime, da archivi che raccolgono le schede individuali e di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente (Apr) a seguito del trasferimento all'estero; le seconde, presso il Ministero, contengono dati desunti dalle anagrafi comunali. Quindi, ogni comune gestisce la propria Aire, mentre l'Aire tenuta dal ministero dell'Interno contiene i medesimi dati su base nazionale. L'archivio del ministero dell'Interno e aggiornato direttamente dai comuni. L'iscrizione all'Aire e, nella sostanza, un dovere civico in quanto permette, da un lato allo Stato italiano di sapere dove si trovano i soggetti aventi cittadinanza italiana e dall'altro, a tali cittadini, di fruire dei servizi consolari, di ottenere certificati dal comune di iscrizione e dal Consolato nella cui circoscrizione il cittadino e residente e, infine, di esercitare con regolarita il diritto di voto. Le conseguenze fiscali dell'iscrizione all'Aire. In prima approssimazione, la cancellazione dalla anagrafe della popolazione residente da parte di un cittadino italiano sembrerebbe far perdere allo stesso anche la residenza fiscale in Italia. Se cosi fosse, come visto, dal coordinato disposto dell'articolo 3 del Tuir in base al quale i non residenti sono soggetti all'Irpef solo per i redditi prodotti in Italia e 23 dello stesso Tuir (che individua i criteri per l'applicazione di tale principio per le varie categorie di reddito) il cittadino italiano iscritto all'Aire che percepisce redditi di lavoro dipendente per un lavoro svolto all'estero, dovrebbe 
essere tassato in Italia esclusivamente per gli "altri" redditi, diversi da quelli di lavoro dipendente, eventualmente prodotti in Italia. Tuttavia, poiche in base all'articolo 2 del Tuir, sono residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni nell'anno) :1. sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o2. hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi del Codice civile (sede principale dei propri affari o interessi) o3.hanno nel territorio dello Stato la residenza ai sensi del Codice civile (dimorano abitualmente in Italia) nella considerazione che i requisiti sopra indicati sono tra loro alternativi e non concorrenti, sara sufficiente il verificarsi di uno solo di essi affinche un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia anche se iscritto all'Aire. Infatti, in merito alla rilevanza dell'iscrizione all'Aire da parte di cittadini italiani, l'amministrazione finanziaria, con circolare 2 dicembre 1997, numero 304/E ha precisato che la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e l'iscrizione all'Aire «non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello Stato, ben potendo questi ultimi essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici».In pratica, per essere considerati residenti in Italia e sufficiente che, per la maggior parte del periodo d'imposta, un cittadino italiano iscritto all'Aire abbia mantenuto in Italia il "centro" dei propri legami familiari o dei propri interessi patrimoniali e sociali. Tra gli elementi che devono essere analizzati e valutati dagli uffici al fine di contrastare le "fittizie" risultanze anagrafiche, nella circolare citata vengono richiamati: i legami familiari o comunque affettivi e l'attaccamento all'Italia; gli Nuovo Tributi Lavoro Societa pagina 1 di 2 
interessi economici in Italia;-l'interesse a tenere o far rientrare in Italia i proventi conseguiti con le prestazioni effettuate 
all'estero; l'intenzione di abitare in Italia anche in futuro. In pratica, operando una "valutazione d'insieme" dei molteplici rapporti che il soggetto intrattiene nel nostro Paese il soggetto verra considerato fiscalmente residente in Italia in quanto nel nostro Paese ha mantenuto la sede principale dei propri affari ed interessi ogniqualvolta in esso disponga di una abitazione permanente, mantenga una famiglia, accrediti i propri proventi dovunque conseguiti, possegga beni anche mobiliari, partecipi a riunioni d'affari, rivesta delle cariche sociali, sopporti spese alberghiere o di iscrizione a circoli o club, organizzi la propria attivita e i propri impegni anche internazionali, direttamente o attraverso soggetti operanti nel territorio italiano. Conformemente a tale impostazione l'amministrazione finanziaria, con risoluzione 10 febbraio 1999, numero 17/E ha considerato residente all'estero il lavoratore dipendente iscritto all'Aire che ha trasferito all'estero la famiglia, ha iscritto il figlio alla scuola estera e ha stipulato un contratto di affitto di durata quadriennale. Diversamente, in molti casi che si verificano nella realta, il lavoratore che svolge la propria attivita esclusivamente all'estero continua ad essere considerato fiscalmente residente in Italia anche se iscritto all'Aire perche il suo domicilio, cioe il "centro degli affari e interessi", rimane in Italia (in quanto, ad esempio, la sua famiglia, moglie e figli, e rimasta in Italia) .A conferma di tale impostazione e quanto precisato dalla circolare 26 gennaio 2001 numero 9/E, paragrafo 2.2, nella quale, richiamando la circolare 304 del 2 dicembre '97 prima citata viene precisato che «deve considerarsi fiscalmente residente in Italia un soggetto che, pur avendo trasferito la propria residenza all'estero e svolgendo la propria attivita fuori dal territorio nazionale, mantenga il "centro" dei propri interessi familiari e sociali in Italia». Tale circostanza si concretizza, ad esempio, nel caso in cui «la famiglia dell'interessato abbia mantenuto la dimora in Italia durante l'attivita lavorativa all'estero» o, comunque, nel caso in cui «emergano atti o fatti tali da indurre a ritenere che il soggetto interessato abbia quivi mantenuto il centro dei suoi affari e interessi" (risoluzione 14 ottobre 1988, numero 8/1329) ».Si ricorda infine che, nell'ipotesi in cui il lavoratore dipendente all'estero sia considerato fiscalmente residente in Italia anche se iscritto all'Aire lo stesso dovra pagare le imposte nel nostro Paese anche sul reddito prodotto, e gia tassato all'estero, potendosi tuttavia scomputare dalle imposte italiane, le imposte definitivamente pagate all'estero su tali redditi ai sensi dell'articolo 165 del Tuir. PAGINE A CURA DI Michela Magnani IL PUNTO STIPENDI < CONVENZIONALI> SUPERATI I 183 GIORNI L'articolo 51, comma 8bis, del Tuir prevede che il reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero da soggetti residenti in Italia che lavorano all'estero (in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto) per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di 12 mesi e tassato in Italia sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Da cio consegue che la disciplina contenuta nell'articolo 51, comma 8 bis del Tuir opera nel caso in cui venga stipulato uno specifico contratto che preveda l'esecuzione della prestazione in via esclusiva all'estero, sia nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia residente in Italia che nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia straniero (circolare 50/E/2002, risposta 18) .Le retribuzioni convenzionali sono stabilite sulla base e in misura non inferiore al trattamento economico minimo previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria e sono suddivise in dodici mensilita. Per l'anno 2007 tali retribuzioni sono state stabilite con Dm 19 gennaio 2007 pubblicato sulla « Gazzetta ufficiale» 30 gennaio 2007.Come affermato dal ministero del Lavoro con telex n. 10850 del 14 marzo 1990, il cui contenuto e stato ripreso dall'Inps con la circolare 72 del 21 marzo 1990, la fascia della retribuzione imponibile e determinata sulla base del raffronto con lo scaglione di retribuzione nazionale corrispondente, intendendosi per retribuzione nazionale il trattamento mensile determinato dividendo per 12 il trattamento del contratto collettivo previsto per il lavoratore, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione "dell'indennita estero". Ai fini della determinazione dell'ammontare imponibile non rilevano pertanto le altre somme e i valori corrisposti in aggiunta alla retribuzione nazionale ed in considerazione dello svolgimento all'estero dell'attivita lavorativa quali, ad esempio, la fornitura di un alloggio, le indennita monetarie, eccetera. Rilevano, invece, i mutamenti nel corso del mese della "qualifica" o del trattamento economico che determinano con la stessa decorrenza l'attribuzione della retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto. 


Grazie a chi può fornire un utile contributo.

Gringox


