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Ochopepa
31 Agosto 2009, 15:24

Re: Nuove Difficoltà Per Sposarsi: Il "visto Matrimoniale"...
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[quote user="zappa" post="6658307"]Circolare n. 19 del 7 agosto 2009 Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile.

Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

2. L'articolo 1, comma 15 integra l'articolo 116 del codice civile, rubricato "Matrimonio dello straniero nella Repubblica".
Si riporta il testo del primo comma dell'art. 116 c.c., con le modifiche introdotte,evidenziando in corsivo la parte aggiunta dalla nuova norma: " Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano".
Pertanto dall'entrata in vigore della legge in esame, il matrimonio dello straniero (extracomunitario) è subordinato alla condizione che lo stesso sia regolarmente soggiornante sul territorio nazionale. Tale condizione deve sussistere all'atto della pubblicazione e al momento della celebrazione del matrimonio. In assenza della suddetta condizione l'ufficiale dello stato civile non può compiere gli atti richiesti.

I documenti che attestano la regolarità del soggiorno sono: permesso di soggiorno; permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione.
[b][color=red]Per i soggiorni di breve durata, disciplinati dalla legge 28 maggio 2007, n.68 non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso non sia superiore a tre mesi. In tali ipotesi la regolarità del soggiorno del nubendo può essere attestata dall'impronta del timbro Schengen apposto sul documento di viaggio dall'Autorità di frontiera[/color][/b] o dalla copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero, dalla copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 109 del R.D. n. 773/1931 ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive.

[/quote]

Esatto!! Ossia, in merito ai matrimoni con cittadino extracomunitario nulla e' cambiato rispetto a prima del nuovo pacchetto sicurezza. L'unica cosa che incide su questo tema e' l'allungamento a due anni per la cittadinanza e il fatto che lo hanno reso (mediante circolare) applicabile anche alle domande presentate prima dell'8 agosto che non hanno raggiunto il limite dei due anni di residenza.

Quindi, qualunque pubblico ufficiale pretenda qualcosa di diverso e nuovo compie un abuso e va denunciato!
Fatto salvi i dubbi di incostituzionalita' che prima o poi qualcuno sollevera' e che porteranno alla revoca del pacchetto.


