https://www.russia-italia.com/viewtopic.php?f=19&t=10585&p=6660299#p6660299
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Alred
15 Settembre 2009, 10:43

Re: Aiutatemi, Sembra Impossibile Far Venire In Italia La Mia Ragazza Bielorussia!!!
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[quote user="Ochopepa" post="6660264"][quote user="Morkov" post="6660252"]

2) Il visto turistico è l'unica soluzione che consente a lei di venire qui.
Se non è autosufficiente economicamente e non è in grado di rispettare i parametri richiesti dallo Stato Italiano, circa budget giornaliero etc.. allora tra le varie opzioni ci sono quella della fidejussione da parte tua, in definitiva garantisci tu economicamente per lei, durante il suo periodo - comunque la lista di cose da preparare la si trova nei siti istituzionali.
Con le nuove leggi, ormai non ci si può sposare NEMMENO con il visto turistico (tipico esempio, lei vieni qui per un tot di tempo come turista e poi vi sposate in Italia).
GUAI a trovare lavoro mentre lei è qui con visto turistico - chi le da lavoro rischia condanne penali serie, lei si rovina e tutto si incasina.

3) Matrimonio
E' l'unica attuale e concreta possibilità che ti rimane. Purtroppo senza periodo di convivenza, a meno che tu sia in grado di stare tutto il tempo che vuoi in Bielorussa con lei per fare quel periodo di convivenza che pensavi.
Ad ogni modo, la cosa migliore è sposarsi li. Una volta fatto questo e una volta registrato il tuo matrimonio presso il consolato Italiano locale, lei avrà diritto ad un visto di ricongiungimento familiare a te e potrà entrare in Italia.
Quanto dice Rapisarda è errato. Se ti sposi li, comunque dovrai registrare il tuo matrimonio per l'Italia al Consolato, altrimenti non avrà mai la possibilità di entrare in Italia. Una volta fatta questa registrazione.... se vivrete in Italia, in caso di divorzio, ci saranno le stesse beghe  che hanno le normali coppie Italiane sposate qui.
Per avere una situazione che risponda a quanto riportato da Rapisarda, dovete sposarvi in Bielorussa e LI RIMANERE senza che tu faccia trascrivere il tuo matrimonio in Italia.

[/quote]

Un paio di correzioni:
- [b]E' assolutamente lecito sposarsi in Italia con il visto turistico, anzi, con qualsiasi tipo di visto. E' sufficiente "un titolo valido per il soggiorno" a norma di legge non modificata da alcun decreto sicurezza. Non esiste il "visto per matrimonio".[/b]- .[/quote]

Oggetto: Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile.

1. A seguito della pubblicazione nel Supplemento Ordinario n.128/L alla Gazzetta Ufficiale n.170 del 24 luglio 2009, della legge in oggetto, che entrerà in vigore I’8 agosto 2009 e, di seguito alla nota del Capo di gabinetto - in data 5 agosto 2009 prot. n. 11001/118/5 - si forniscono indicazioni operative in materia di anagrafe e stato civile.

2. L’articolo 1, comma 15 integra l’articolo 116 del codice civile, rubricato “Matrimonio dello straniero nella Repubblica”.
Si riporta il testo del primo comma dell’art. 116 c.c., con le modifiche introdotte, evidenziando in corsivo la parte aggiunta dalla nuova norma: “Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.”
Pertanto dall’entrata in vigore della legge in esame, il matrimonio dello straniero (extracomunitario) è subordinato alla condizione che lo stesso sia regolarmente soggiornante sul territorio nazionale. Tale condizione deve sussistere all’atto della pubblicazione e al momento della celebrazione del matrimonio. In assenza della suddetta condizione l’ufficiale dello stato civile non può compiere gli atti richiesti.
I documenti che attestano la regolarità del soggiorno sono: permesso di soggiorno; permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione.
[b]Per i soggiorni di breve durata,[/b] disciplinati dalla legge 28 maggio 2007, n. 68 non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso non sia superiore a tre mesi. In tali ipotesi la regolarità del soggiorno del nubendo può essere attestata dall’impronta del timbro Schengen apposto sul documento di viaggio dall’Autorità di frontiera o dalla copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall’ingresso, ovvero, dalla copia della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 109 del R.D. n. 773/1931 ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive.--

Mario ha ragione allora: i soggiornanti di breve durato sono quelli che hanno il Visto turistico ad esempio


