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avv_mendozza
18 Agosto 2011, 16:37

Re: Riconoscimento Sentenza Di Adozione Italiana Del Figlio Del Coniuge
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Egr. Sig. Cavaradossi,
vorrei precisare che in questa sede esprimo pareri di massima cercando comunque di essere il più preciso possibile. Ma è pur vero che il parere non ha la pretesa di essere una verità insindacabile,  e che spesso i pareri possono essere rovesciati dalle decisioni dei tribunali. 
Ciò premesso preciso quanto segue:
l’ art. 413 del codice di procedura russa prevede la possibilità del riconoscimento delle sentenze emesse da Tribunali di altri paesi. Tale norma va  altresì  correlata al Trattato sull’ assistenza giudiziaria stipulato tra Italia e Unione Sovietica il 25.1.1979 cui è subentrata la Federazione Russa in seguito al dissolvimento della precedente entità.
Il successivo art. 414 prende poi in considerazione i casi in cui può esserci il rifiuto del riconoscimento della sentenza straniera, rimandando al precedente art. 412.
In particolare il comma 1 punto 3) del predetto articolo,  indica i casi in cui vi sia competenza esclusiva dei tribunali della Federazione Russa , come uno dei motivi per cui possa esserci rifiuto del riconoscimento della sentenza straniera. 
L’ art. 403 indica quindi quali siano i casi in cui si debba considerare competente in via esclusiva il giudice della Federazione Russa, ed in particolare al comma 2 punto 2) si menziona il caso di adozione di cittadino russo o residente nella Federazione Russa. 
Tali norme sono ad esempio state poste a base della sentenza della Corte Suprema della Federazione Russa del N 83-G05-3 del 5.4.2005  con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale di Bryansk che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della sentenza di adozione emessa dal Tribunale italiano di Tempio Pausania . 
Da quanto sopra esposto, a mio modesto parere, in considerazione che comunque parti del giudizio del riconoscimento sarebbero comunque madre, padre naturale, figlio adottando e padre adottante, non trovo conveniente correre il rischio di vedersi rigettare la domanda, e punterei, al contrario, all’ espletamento della normale procedura di adozione del minore figlio del coniuge dall’ esito molto più certo. 
Cordiali saluti

Avv. Gian Antonio Mendozza


