https://www.russia-italia.com/viewtopic.php?f=60&t=16497&p=6783202#p6783202
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Matt
08 Mag 2013, 22:00

Re: Comunicazione Del Consolato Russo Di Milano...
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[quote user="Gianluca Salerno" post="6783167"][quote user="n4italia" post="6783164"][quote user="Gianluca Salerno" post="6783161"]diciamo che ho una compagna che ha intenzione di venire a vivere in italiama ma avendo una figlia dal  primo uomo che non da il consenso e in causa la suocera, madre del secondo uomo che è morto, la ragazza ora è vedova e gli hanno detto che non gli è permesso cambiare vita e vivere in italia con me. Qule sono le strade ? conoscete le leggi Russe ? vi posso far sapere altro se per voi è un piacere aiutarmi. scusate se la domanda non fa parte dell'argomento del forum Grazie[/quote]

Se cerchi, nel Forum ci sono almeno un paio di situazioni analoghe alla tua.

Ti anticipo però che si tratta di una casistica molto complessa e - se ben ricordo - il consiglio generale è quello di rivolgersi ad un avvocato in Russia.[/quote]


Grazia lei ha già un avvocato, dite è solo una questione russa ? un avvocato in italia no ?[/quote]

Esattamente, è una questione solo Russa: se vuoi informarti di prima mano dai un occhio alla legge 218 del '95 (legge del diritto privato internazionale italiano) e capirai come mai la giurisdizione italiana è esclusa.
Nel tuo caso gli art 24, 36, 37, 42, il CAPO VII (Per la successione del 2° marito) ed il TITOLO IV (Per il riconoscimento di sentenze ed atti Russi) sono quelli da consultare

Art. 24
Diritti della personalità
1. L’esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.
2. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti.

Art. 36
Rapporti tra genitori e figli
1. I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la potestà dei genitori, sono regolati dalla legge nazionale del figlio

Art. 37
Giurisdizione in materia di filiazione
1. In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente da gli artt. 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia.

Art. 42
Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori
1. La protezione dei minori è in ogni caso regolata dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la L. 24 ottobre 1980, n. 742.
2. Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonché alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti.

In bocca al lupo!


