https://www.russia-italia.com/viewtopic.php?f=61&t=17253&p=6844912#p6844912
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n4italia
05 Ottobre 2016, 13:44

Re: Cittadinanza Italiana Dopo Matrimonio
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Eccoti un promemoria con i documenti necessari per la richiesta della cittadinanza:

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COME RICHIEDERE LA CITTADINANZA ITALIANA PER LA MOGLIE RUSSA
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Trascorsi due anni dall'iscrizione anagrafica in Italia, si può presentare la domanda di acquisizione della cittadinanza italiana per la moglie russa. La domanda va presentata alla Prefettura della provincia di residenza, utilizzando il "Modello A" (modulo di richiesta, ottenibile presso le Prefetture e scaricabile da quasi tutti i siti Internet delle Prefetture italiane) insieme ai documenti elencati più in basso.
Si può iniziare a produrre i documenti necessari dalla Russia con un certo anticipo (badando alla generica validità dei documenti della quale tiene conto la Pubblica Amministrazione italiana).
I documenti da presentare sono:
1) Modello A;
2) estratto dell’atto di nascita, completo di tutte le generalità * (dalla Russia); 
3) certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza * (dalla Russia e da eventuali Paesi terzi); 
4) ricevuta di versamento del contributo di € 200,00, da effettuarsi sul conto corrente postale n.809020 intestato al Ministero dell’Interno, causale: cittadinanza;
5) Passaporto;
6) Permesso di soggiorno;
7) Una marca da bollo da € 16,00 (sedici/00).

Gli atti di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere legalizzati dall’Autorità diplomatico-consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali**. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall’Autorità diplomatico-consolare del Paese che ha rilasciato l’atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero. 

* I documenti in parola sono autocertificabili, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da parte dello straniero nato in Italia o al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato o apolide ** 

** per i Paesi che aderiscono alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961, i timbri di legalizzazione vengono sostituiti dal timbro “APOSTILLE” che dovrà essere apposto sugli originali ed anche sulle traduzioni, se fatte all’estero.


