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avv_deangelis
29 Novembre 2017, 12:15

Re: Prolungamento Visto Per Minorenne Accompagnato Con La Madre
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Salve Andrea,
[align=justify]Come già riportato in un recente posto l’adozione del figlio del coniuge, ipotesi che rientra nelle cosiddette “adozioni in casi particolari” di cui all’art. 44 lettera b della legge 184 del 1983, è consentita dalla legge a condizione che siano soddisfatti alcuni requisiti.
L’interesse all’adozione nasce dalla constatazione dell’esistenza di un valido rapporto affettivo del minore con il coniuge del genitore, necessariamente collegato ad una situazione di convivenza.
E’ necessario innanzitutto il consenso espresso del coniuge adottante, non essendo necessario quello del minore, il quale, nel caso di specie, avendo un’età inferiore a dodici anni può essere eventualmente sentito dal giudice in base alla sua capacità di discernimento, valutata dal Tribunale.
Il consenso dell'adottante deve essere manifestato personalmente davanti al Presidente del Tribunale per i minorenni del distretto di residenza del minore o davanti ad un giudice delegato.
Serve, ovviamente, l’assenso dei genitori naturali. Se il padre rifiuta di prestare l'assenso, non sarà possibile in alcun modo procedere alla adozione, in quanto al giudice è preclusa ogni valutazione circa la giustificabilità o meno di tale rifiuto e la rispondenza di esso all'interesse del minore, ai sensi dell'articolo 46 della Legge n. 184/83. Tale valutazione sarà possibile solo se: il padre sia decaduto dalla potestà genitoriale; il padre non sia convivente con l'adottando; sia incapace o irreperibile. Solo nelle suddette ipotesi, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione.
Quindi la sentenza che avete in mano dovrà essere a tale scopo valutata dal giudice italiano.
Tale atto è riconosciuto in modo automatico in Italia, in base alla legge sul diritto internazionale privato, purché non sia contrari all’ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa (articolo 65 della legge di riforma del diritto internazionale privato del 31 maggio 1995 n. 21). Per averne riconoscimento in ogni sede ufficiale, bisogna esibire gli atti in originale, legalizzati dal Consolato italiano competente per la zona in cui sono stati formati e tradotti nella stessa sede o in Italia  con traduzione asseverata in Tribunale. In caso di contestazione della loro validità in Italia, si potrà sottoporre l’atto alla valutazione della Corte di Appello (articolo 67 della legge suddetta).
La domanda di adozione deve essere presentata al Tribunale per i minorenni del distretto di residenza del minore ed è esente da ogni diritto o imposta.
Spesso i Tribunali dispongono di modelli di istanza da scaricare dal proprio sito con indicazione della documentazione da allegare o da autocertificare.
Il Tribunale per i minorenni fisserà un'udienza per verificare:
•se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 44, copra citate;
•se l'adozione risponde al preminente interesse del minore.
A tal fine, verranno sentiti i genitori dell'adottando e dispone adeguate indagini attraverso i servizi sociali e gli organi di pubblica sicurezza, per acquisire informazioni sull'adottante, sul minore e sulla famiglia di quest'ultimo, per accertare:
•l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore;
•la situazione personale ed economica, nonchè l'ambiente familiare e sociale e in generale le condizioni di vita degli adottanti;
•i motivi per cui è richiesta l'adozione;
•la personalità del minore.
All'esito il Tribunale deciderà con sentenza.[/align]

Cordiali Saluti

Avv. Marco De Angelis
[size=10]Foro di Roma - marcodeangelis@inwind.it[/size]


