Il Consolato Generale d'Italia a Mosca ha pubblicato nella sua pagina-Facebook l'aggiornamento alle norme per la concessione della cittadinanza ai coniugi stranieri di cittadini italiani.
In sostanza diviene tassativa - a differenza di quanto finora fatto - la conoscenza certificata della lingua italiana ad un livello non inferiore al B1. In più, il bolletino da versare al Ministero dell'Interno alla presentazione della domanda passa da 200 a 250 Euro, oltre al termine dei quatro anni per il rilascio, a differenza dei due precedentemente previsti, cosa della quale eravamo già a conoscenza.
Di seguito il testo pubblicato dal Consolato di Mosca e il relativo link.
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Cittadinanza
2016-06-06
Cittadinanza
Acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992 (Matrimonio con cittadino/a italiano/a)
Avviso importante
Si informa che, a decorrere dal 4 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge n. 132 del 1/12/2018), la concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91 del 5/2/1992 (per matrimonio con cittadini italiani), è subordinata al possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
L'accertamento di tale requisito deve essere effettuato con l'acquisizione di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario ovvero di una certificazione rilasciata da un ente certificatore. Al momento possono considerarsi sicuramente enti certificatori, appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità): l'Università per Stranieri di Siena, l'Università per Stranieri di Perugia, l'Università Roma Tre, la Società Dante Alighieri. Pertanto, potranno essere considerate valide le certificazioni di livello non inferiore a B1 rilasciate dai suddetti enti.
Inoltre, si ricorda che con il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 erano già state apportate modifiche alla legge sulla cittadinanza n. 91/1992 con l’introduzione degli artt. 9-bis e 9-ter.
Ai sensi dei suddetti articoli di legge, l'importo del contributo da versare al Ministero dell'Interno è passato da € 200,00 a € 250,00 e il termine di definizione dei procedimenti di concessione della cittadinanza è elevato a quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda. Tale termine si applica ai procedimenti in corso, cioè non ancora definiti al 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto n.113).
Informazioni di carattere generale
Lo straniero coniuge di cittadino italiano e residente all'estero può presentare domanda per acquistare la cittadinanza se i coniugi sono conviventi e se sono trascorsi tre anni dalla data del loro matrimonio. Il termine dei tre anni è ridotto a un anno e mezzo in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Nel caso in cui il matrimonio sia avvenuto all'estero, prima di presentare la domanda è necessario accertarsi che l'atto di matrimonio sia stato trascritto nel Comune italiano.
La domanda di acquisto della cittadinanza deve essere compilata ed inviata in modalità telematica sul portale "ALI" https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2 , il sito web curato dal Ministero dell'Interno.
Dopo essersi registrati sul portale, i richiedenti devono inserire i dati che vengono richiesti al suo interno per compilare la domanda e debbono caricare i file con la scansione dei documenti da presentare obbligatoriamente con l'istanza.
Completata la procedura di compilazione e invio della domanda sul portale, il Consolato competente in base alla residenza dei coniugi effettuerà gli accertamenti necessari e tramite il portale contatterà l'interessato/a nel caso fosse necessario integrare i documenti o modificare l'istanza.
In un momento successivo il/la richiedente sarà convocato in Consolato per il controllo e la consegna degli originali dei documenti e per pagare i diritti consolari relativi all’istanza.
Si fa presente che il portale "ALI" è disponibile solo in lingua italiana.
Per chiedere chiarimenti o un appuntamento con il funzionario responsabile dell'Ufficio Cittadinanza di questo Consolato Generale si prega di scrivere all'indirizzo:
Per le informazioni di carattere generale che riguardano la normativa sulla cittadinanza si può consultare la pagina dedicata all'argomento nel sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale https://www.esteri.it/mae/it/serviz...ttadinanza.html
Elenco dei documenti da presentare con la domanda / Apostille e traduzione:
https://consmosca.esteri.it/Consola...i_apostille.pdf
Procedura per l'invio della domanda:
https://consmosca.esteri.it/Consola...vio_domanda.pdf
Per le informazioni di carattere generale che riguardano la normativa sulla cittadinanza si prega di consultare la pagina dedicata all'argomento nel sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
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Link diretto all'argomento sul sito Internet del Consolato Generale d'Italia a Mosca: https://consmosca.esteri.it/consola...m10yaedgBiYabLw
Conoscenza Certificata Della Lingua Italiana Come Requisito Per La Concessione Della Cittadinanza
Titolo: Conoscenza Certificata Della Lingua Italiana Come Requisito Per La Concessione Della Cittadinanza
Ultima modifica di n4italia il 13 Febbraio 2019, 13:40, modificato 2 volte in totale
Ultima modifica di n4italia il 13 Febbraio 2019, 13:40, modificato 2 volte in totale
Titolo: Re: Conoscenza Certificata Della Lingua Italiana Come Requisito Per La Concessione Della Cittadinanza
Va capito con certezza se la certificazione deve essere posseduta anche per chi ha già fatto domanda ed è in attesa della cittadinanza, poichè questa legge ha già dato delle retroattività in riferimento alla durata dell'iter.
Titolo: Re: Conoscenza Certificata Della Lingua Italiana Come Requisito Per La Concessione Della Cittadinanza
Ottima oservazione! :smt023
Perchè rimanga come "memo" per chi leggerà questo topic in cerca di informazioni sull'argomento: anche se già dovrebbe essere la stessa Prefettura a comunicare il necessario, sarà opportuno chiedere alla Prefettura stesa TUTTI i dettagli possibili, soprattutto per le pratiche già in corso.
Maxovich ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Ottima oservazione! :smt023
Perchè rimanga come "memo" per chi leggerà questo topic in cerca di informazioni sull'argomento: anche se già dovrebbe essere la stessa Prefettura a comunicare il necessario, sarà opportuno chiedere alla Prefettura stesa TUTTI i dettagli possibili, soprattutto per le pratiche già in corso.
Titolo: Re: Conoscenza Certificata Della Lingua Italiana Come Requisito Per La Concessione Della Cittadinanza
domani mattina ne parlo con l'avvocato dell'ufficio che si occupa di queste richieste e posterò la risposta....
Willow
Willow
Titolo: Re: Conoscenza Certificata Della Lingua Italiana Come Requisito Per La Concessione Della Cittadinanza
Titolo: Re: Conoscenza Certificata Della Lingua Italiana Come Requisito Per La Concessione Della Cittadinanza
"La questione relativa al test di italiano quale requisito per l'accoglimento della domanda di cittadinanza tocca il tema della retroattività del decreto salvini.
Mentre per le disposizioni penali vige in ogni caso il principio di irretroattività, così come è stata dichiarata recentemente da magistrature superiori l'irretroattività delle disposizioni riguardanti il tema dei permessi di soggiorno umanitari (ma li siamo sul piano della violazione dei diritti fondamentali della persona), per quanto concerne il tema in questione si ritiene che la norma possa essere considerata retroattiva.
Ciò sebbene l'art. 14 del testo sancisca espressamente la retroattività solo con riferimento alla durata dell'iter, prolungato da 2 a 4 anni, che pertanto si applica anche ai procedimenti pendenti.
SI ritiene, alla luce delle considerazioni esposte che la prova della conoscenza della lingua possa essere richiesto anche per le domande in corso, ma ciò sicuramente darà luogo a contenziosi e si auspica anche a chiarimenti da parte del Ministero e/o delle Prefetture".
Avv. Bianco
Mentre per le disposizioni penali vige in ogni caso il principio di irretroattività, così come è stata dichiarata recentemente da magistrature superiori l'irretroattività delle disposizioni riguardanti il tema dei permessi di soggiorno umanitari (ma li siamo sul piano della violazione dei diritti fondamentali della persona), per quanto concerne il tema in questione si ritiene che la norma possa essere considerata retroattiva.
Ciò sebbene l'art. 14 del testo sancisca espressamente la retroattività solo con riferimento alla durata dell'iter, prolungato da 2 a 4 anni, che pertanto si applica anche ai procedimenti pendenti.
SI ritiene, alla luce delle considerazioni esposte che la prova della conoscenza della lingua possa essere richiesto anche per le domande in corso, ma ciò sicuramente darà luogo a contenziosi e si auspica anche a chiarimenti da parte del Ministero e/o delle Prefetture".
Avv. Bianco
Titolo: Re: Conoscenza Certificata Della Lingua Italiana Come Requisito Per La Concessione Della Cittadinanza
Vorrei specificare che il certificato che attesta la conoscenza della lingua italiana (B1 o superiore) non è necessario se si è titolari di carta di soggiorno per familiari.
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