SPOSATO IL 13 AGOSTO DEL 2011 CON MIA MOGLIE RUSSA CON FIGLIA A SEGUITO ....A OTTENUTO IL SUO PERMESSO DI SOGGIORNO CHE GLI SCADERà NEL 2016....MA OGGI HA INTENZIONE DI SEPARARSI PER VARI MOTIVI CHE NON STO' AD ESSO AD ELENCARE......ADESSO MI SORGE UN FORTISSIMO DUBBIO SULLE SUE VERE INTENZIONI......OSSIA SPOSARSI, OTTENERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER RIMANERE IN ITALIA.......
POSSIBILE FARE UNA COSA DEL GENERE...OPPURE CI SONO DEI RISCHI CHE MIA MOGLIE NON HA CONSIDERATO?
SEPARAZIONE
Titolo: Re: SEPARAZIONE
nessun rischio....aspetto non considerato è la figlia...o forse considerato al fine del mantenimento ? :roll:
Titolo: Re: SEPARAZIONE
Scusa, cosa cambia se queste erano le sue intenzioni?
SCHIACCIANOCI ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Scusa, cosa cambia se queste erano le sue intenzioni?
Titolo: Re: SEPARAZIONE
quello e' un permesso per coniuge di cittadino ue.....potrebbe essere segnalata in questura....
se c'e' una causa che fa decadere questo stato, il permesso non e' piu' valido?
mi sorgono questi dubbi......
se c'e' una causa che fa decadere questo stato, il permesso non e' piu' valido?
mi sorgono questi dubbi......
Titolo: Re: SEPARAZIONE
E comunque fino alla sentenza di divorzio. Fino a quel momento permangono gli effetti civili del matrimonio.
davide82 ha scritto: [Visualizza Messaggio]
E comunque fino alla sentenza di divorzio. Fino a quel momento permangono gli effetti civili del matrimonio.
Titolo: Re: SEPARAZIONE
ho sbirciato in internet......
Con Ordinanaza n. 19893 del 20 settembre 2010 la Corte di Cassazione - Sezione I - ha deciso che lo straniero extracomunitario che divorzia dal coniuge di cittadinanza italiana dopo almeno tre anni di rapporto coniugale abbia diritto di restare in Italia e di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. La Suprema Corte infatti ha riconosciuto per il cittadino extracomunitario il diritto di soggiorno sulla base del principio che “ il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione europea non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno stato membro, a condizione che il matrimonio sia durato almeno tre anni, di cui almeno uno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o di annullamento".
L'unica condizione indefettibile nel caso portato alla valutazione dei giudici di piazza Cavour è che il matrimonio "sia durato almeno tre anni", di cui almeno uno nel territorio nazionale prima dell'inizio del procedimento di divorzio o di annullamento". [/highlight]Il caso esaminato dalla Corte riguarda una signora equadoregna sposata con un italiano nel 1999 e poi separata nel 2006. La questura aveva erroneamente ritenuto che la fine del matrimonio facesse venire meno il diritto di rinnovo del permesso di soggiorno per la cittadina extracomunitaria. Su tale base veniva emesso un decreto di espulsione convalidato dalla Corte d'appello di Genova nell'ottobre 2007. La donna si è quindi rivolta alla Corte di Cassazione che le ha dato ragione censurando i giudici di merito per non aver applicato il decreto legislativo n. 30 del 2007, "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri".
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE Ordinanza 20 settembre 2010, n. 19893
Svolgimento del processo
1. V.S.C.C., cittadina dell'****, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno avverso il decreto della Corte di appello di Genova in data 13 ottobre 2007, che ha rigettato il reclamo dalla medesima proposto contro il decreto del Tribunale di Genova in data 18 settembre 2006, che ha respinto la sua opposizione avverso il decreto del Questore di Genova che, a sua volta, ha respinto la richiesta dell'interessata di rinnovo del permesso di soggiorno, sul presupposto che era cessata, per separazione coniugale, la sua convivenza con un cittadino italiano, con il quale aveva contratto matrimonio nel **** e dal quale si era separata nel gennaio 2006;
1.1. il ricorso per cassazione, già notificato al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, è stato successivamente notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato il 30 marzo 2009, in esecuzione dell'ordinanza collegiale di questa Corte in data 24 febbraio 2009 e nel rispetto del termine di quaranta giorni stabilito dal collegio; il Ministero intimato non ha svolto difese.
Motivi della decisione
2. appare manifestamente fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo, in quanto la Corte di appello di Genova non ha applicato, come espressamente richiesto dalla reclamante, il sopravvenuto del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 12, comma 2, lett. a) (non modificato in parte qua dal D.Lgs. n. 32 del 2008), in forza del quale il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno stato membro, a condizione che il matrimonio sia durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o di annullamento; nel caso di specie è pacifico in atti - risultando le relative circostanze dallo stesso decreto della Corte di appello qui impugnato - che la ricorrente si è unita in matrimonio con il cittadino italiano R.R. nell'****, separandosi poi di fatto da lui nel **** e venendo successivamente omologata nel gennaio 2006 la separazione consensuale dei coniugi; è da ritenersi pertanto che la V.S., coniugata per oltre cinque anni in Italia con un cittadino italiano, abbia diritto al rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi del citato art. 12, comma 2, lett. a), applicabile, data l'identità di ratto, anche nell'ipotesi di intervenuta separazione coniugale;
3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.";
B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;
considerato che le argomentazioni che precedono conducono all'accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo, e che di conseguenza il provvedimento impugnato deve essere annullato in ordine alla censura accolta;
ritenuto che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, con l'accoglimento dell'opposizione proposta da V.S.C.C. avverso il provvedimento in data 14 giugno 2005, con il quale il Questore di Genova ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno dalla medesima presentata e con l'annullamento di detto provvedimento, alla luce delle argomentazioni svolte nella relazione in atti e sopra riportate;
che le spese del doppio grado del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta dalla ricorrente V.S.C. C. avverso il provvedimento in data 14 giugno 2005, con il quale il Questore di Genova ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno dalla medesima presentata, e annulla il provvedimento medesimo.
Con Ordinanaza n. 19893 del 20 settembre 2010 la Corte di Cassazione - Sezione I - ha deciso che lo straniero extracomunitario che divorzia dal coniuge di cittadinanza italiana dopo almeno tre anni di rapporto coniugale abbia diritto di restare in Italia e di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. La Suprema Corte infatti ha riconosciuto per il cittadino extracomunitario il diritto di soggiorno sulla base del principio che “ il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione europea non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno stato membro, a condizione che il matrimonio sia durato almeno tre anni, di cui almeno uno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o di annullamento".
L'unica condizione indefettibile nel caso portato alla valutazione dei giudici di piazza Cavour è che il matrimonio "sia durato almeno tre anni", di cui almeno uno nel territorio nazionale prima dell'inizio del procedimento di divorzio o di annullamento". [/highlight]Il caso esaminato dalla Corte riguarda una signora equadoregna sposata con un italiano nel 1999 e poi separata nel 2006. La questura aveva erroneamente ritenuto che la fine del matrimonio facesse venire meno il diritto di rinnovo del permesso di soggiorno per la cittadina extracomunitaria. Su tale base veniva emesso un decreto di espulsione convalidato dalla Corte d'appello di Genova nell'ottobre 2007. La donna si è quindi rivolta alla Corte di Cassazione che le ha dato ragione censurando i giudici di merito per non aver applicato il decreto legislativo n. 30 del 2007, "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri".
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE Ordinanza 20 settembre 2010, n. 19893
Svolgimento del processo
1. V.S.C.C., cittadina dell'****, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno avverso il decreto della Corte di appello di Genova in data 13 ottobre 2007, che ha rigettato il reclamo dalla medesima proposto contro il decreto del Tribunale di Genova in data 18 settembre 2006, che ha respinto la sua opposizione avverso il decreto del Questore di Genova che, a sua volta, ha respinto la richiesta dell'interessata di rinnovo del permesso di soggiorno, sul presupposto che era cessata, per separazione coniugale, la sua convivenza con un cittadino italiano, con il quale aveva contratto matrimonio nel **** e dal quale si era separata nel gennaio 2006;
1.1. il ricorso per cassazione, già notificato al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, è stato successivamente notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato il 30 marzo 2009, in esecuzione dell'ordinanza collegiale di questa Corte in data 24 febbraio 2009 e nel rispetto del termine di quaranta giorni stabilito dal collegio; il Ministero intimato non ha svolto difese.
Motivi della decisione
2. appare manifestamente fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo, in quanto la Corte di appello di Genova non ha applicato, come espressamente richiesto dalla reclamante, il sopravvenuto del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 12, comma 2, lett. a) (non modificato in parte qua dal D.Lgs. n. 32 del 2008), in forza del quale il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno stato membro, a condizione che il matrimonio sia durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o di annullamento; nel caso di specie è pacifico in atti - risultando le relative circostanze dallo stesso decreto della Corte di appello qui impugnato - che la ricorrente si è unita in matrimonio con il cittadino italiano R.R. nell'****, separandosi poi di fatto da lui nel **** e venendo successivamente omologata nel gennaio 2006 la separazione consensuale dei coniugi; è da ritenersi pertanto che la V.S., coniugata per oltre cinque anni in Italia con un cittadino italiano, abbia diritto al rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi del citato art. 12, comma 2, lett. a), applicabile, data l'identità di ratto, anche nell'ipotesi di intervenuta separazione coniugale;
3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.";
B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione in atti;
considerato che le argomentazioni che precedono conducono all'accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo, e che di conseguenza il provvedimento impugnato deve essere annullato in ordine alla censura accolta;
ritenuto che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, con l'accoglimento dell'opposizione proposta da V.S.C.C. avverso il provvedimento in data 14 giugno 2005, con il quale il Questore di Genova ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno dalla medesima presentata e con l'annullamento di detto provvedimento, alla luce delle argomentazioni svolte nella relazione in atti e sopra riportate;
che le spese del doppio grado del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.
Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta dalla ricorrente V.S.C. C. avverso il provvedimento in data 14 giugno 2005, con il quale il Questore di Genova ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno dalla medesima presentata, e annulla il provvedimento medesimo.
Titolo: Re: SEPARAZIONE
Un po' troppo lungo, però mi è bastato leggere "dopo almeno tre anni di rapporto coniugale", quindi quando divorzierete, lei potrà rimanere in Italia se siete stati sposati per almeno tre anni... però perché farsi seghe mentali su queste cose e non capire realmente i motivi della separazione?
Titolo: Re: SEPARAZIONE
Per fortuna mia non conosco assolutamente nulla di matrimoni e separazione con donne non italiane. Ti auguro solo tanta fortuna di riuscire ad ottenere l annullamento del matrimonio ...
Titolo: Re: SEPARAZIONE
Sì, è possibile e no, non ci sono rischi... non siamo negli Stati Uniti dove esiste uno specifico reato di matrimonio volto al rilascio della Green Card.
Esattamente...
Daje, mi spiace leggere cose del genere... capisco il risentimento ed il tuo avvocato farà di tutto per castigarla in sede di separazione ma la segnalazione in questura "a ripicca" non è il massimo... anche perchè poi potresti passare dalla parte del torto per diffamazioni, molestie...
Per la cosa del matrimonio di tre anni... contando che per avere la separazione un pò ci vuole, più tre anni di separazione per il matrimonio... fà tempo a chiedere la cittadinanza.
SCHIACCIANOCI ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Sì, è possibile e no, non ci sono rischi... non siamo negli Stati Uniti dove esiste uno specifico reato di matrimonio volto al rilascio della Green Card.
ABAK ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Esattamente...
SCHIACCIANOCI ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Daje, mi spiace leggere cose del genere... capisco il risentimento ed il tuo avvocato farà di tutto per castigarla in sede di separazione ma la segnalazione in questura "a ripicca" non è il massimo... anche perchè poi potresti passare dalla parte del torto per diffamazioni, molestie...
Per la cosa del matrimonio di tre anni... contando che per avere la separazione un pò ci vuole, più tre anni di separazione per il matrimonio... fà tempo a chiedere la cittadinanza.
Titolo: Re: SEPARAZIONE
per curiosità e perdona la domanda un po' indiscreta, quanti anni ha tua moglie?
Titolo: Re: SEPARAZIONE
No, non è propriamente così.
Per la domanda di cittadinanza, in assenza di figli nati dal matrimonio, ci vogliono almeno due anni di residenza in Italia, e comunque nella domanda anche il coniuge italiano ha il suo ruolo nella documentazione da presentarsi (quindi, Schiaccianoci, valuta un po' tu se del caso come muoversi).
Secondo, è necessario la validità del matrimonio e la permanenza del vincolo coniugale fino all’adozione del decreto (e anche su questo punto, nulla è scontato oggi...)
Udachi!
Matt ha scritto: [Visualizza Messaggio]
No, non è propriamente così.
Per la domanda di cittadinanza, in assenza di figli nati dal matrimonio, ci vogliono almeno due anni di residenza in Italia, e comunque nella domanda anche il coniuge italiano ha il suo ruolo nella documentazione da presentarsi (quindi, Schiaccianoci, valuta un po' tu se del caso come muoversi).
Secondo, è necessario la validità del matrimonio e la permanenza del vincolo coniugale fino all’adozione del decreto (e anche su questo punto, nulla è scontato oggi...)
Udachi!
Titolo: Re: SEPARAZIONE
Era una battuta un pò infelice sull'acquisto per residenza... si, ci vogliono 10 anni... ma dai tempo al tempo... che tanto tra separazione e divorzio, aggiungendo gli anni già passati in italia arriva facile ad un buon numero di anni... aggiungici un pds per lavoro che prima o poi se trova... hai voglia!
Kevin ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Era una battuta un pò infelice sull'acquisto per residenza... si, ci vogliono 10 anni... ma dai tempo al tempo... che tanto tra separazione e divorzio, aggiungendo gli anni già passati in italia arriva facile ad un buon numero di anni... aggiungici un pds per lavoro che prima o poi se trova... hai voglia!
Titolo: Re: SEPARAZIONE
ok allora per i canoni russi siete perfetti! se mi dicevi che lei ne aveva 22 e tu 45 allora mi veniva qualche dubbio sulle reali intenzioni di lei..
SCHIACCIANOCI ha scritto: [Visualizza Messaggio]
ok allora per i canoni russi siete perfetti! se mi dicevi che lei ne aveva 22 e tu 45 allora mi veniva qualche dubbio sulle reali intenzioni di lei..
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