Salve a tutti!
Intanto complimenti per il Forum.
Colgo l'occasione del mio primo post per una domanda:
Il 13 Settembre 2013 ho sposato mia moglie con rito misto (Cattolico-Ortodosso) sia in chiesa che in comune.
Mia moglie ha 2 figli (di 10 e 16 anni) che ha avuto con l'uomo con cui stava, ma non era sposata. L'uomo ha riconosciuto i figli anche se nati in costanza di non-matrimonio.
Avendo sposato mia moglie, acquisisco qualche sorta di potestà o tutoraggio sui bambini? Avevo sentito di un decreto che voleva eliminare le differenze tra figli naturali e leggittimi equiparandoli. E ancora, per la cittadinanza, mia moglie potrebbe richiederla? E i figli? Richiesta a parte o l'acquisiscono automaticamente?
Mille Domande, spero in mille risposte!
Grazie a tutti!
Kevin
Matrimonio & Cittadinanza
Titolo: Re: Matrimonio & Cittadinanza
No, tu non acquisisci nessun diritto su di loro-potresti eventualmente adottarli se il padre naturale rinunciasse alla sua potestà.
Tua moglie potrà richiedere la cittadinanza non prima di due anni di residenza sul suolo italico. I figli oggi sono cittadini russi.
Tua moglie potrà richiedere la cittadinanza non prima di due anni di residenza sul suolo italico. I figli oggi sono cittadini russi.
Titolo: Re: Matrimonio & Cittadinanza
Grazie mille per la replica.
Mia moglie è residente stabilmente in Italia dal 2001 ma con il lavoro che fa non ha un reddito fisso documentabile.
Dopo il matrimonio (tra 2 anni) potrà richiedere la cittadinanza ma i bambini resteranno cittadini russi o diventeranno (dato che la madre cui sono affidati sarà cittadina italiana) italiani?
Sono moooolto confuso!
Mia moglie è residente stabilmente in Italia dal 2001 ma con il lavoro che fa non ha un reddito fisso documentabile.
Dopo il matrimonio (tra 2 anni) potrà richiedere la cittadinanza ma i bambini resteranno cittadini russi o diventeranno (dato che la madre cui sono affidati sarà cittadina italiana) italiani?
Sono moooolto confuso!
Titolo: Re: Matrimonio & Cittadinanza
Ultima modifica di Bozhe82 il 14 Gennaio 2014, 18:15, modificato 1 volta in totale
http://www.esteri.it/MAE/IT/Italian...ittadinanza.htm
Nel link elencate le casistiche per l'ottenimento della cittadinanza. Riporto il tratto che ti interessa:
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3. ACQUISTO DELLA CITTADINANZA DURANTE LA MINORE ETA’.
Particolare attenzione è riservata dalla legge n. 91/92 all’acquisto della cittadinanza durante la minore età a seguito di:
a) riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione;
b) adozione;
c) naturalizzazione del genitore.
c) PER NATURALIZZAZIONE DEI GENITORI.
Secondo l’art. 14 della legge 91/92 “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza”.
L’acquisto interviene, quindi, avviene automaticamente alla sola condizione della convivenza e sempre che si tratti di un soggetto minorenne secondo l’ordinamento italiano.
Perché il genitore divenuto italiano possa trasmettere il nostro status civitatis al figlio, occorrono pertanto che ricorrano tre condizioni:
il rapporto di filiazione; la minore età del figlio; la convivenza con il genitore.
L’art. 12 del D.P.R. n. 572/93 ha specificato che la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione, deve inoltre sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore.
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Ergo i figli possono ottenere la cittadinanza dopo che tua moglie otterrà quella italiana.
Nel link elencate le casistiche per l'ottenimento della cittadinanza. Riporto il tratto che ti interessa:
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3. ACQUISTO DELLA CITTADINANZA DURANTE LA MINORE ETA’.
Particolare attenzione è riservata dalla legge n. 91/92 all’acquisto della cittadinanza durante la minore età a seguito di:
a) riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione;
b) adozione;
c) naturalizzazione del genitore.
c) PER NATURALIZZAZIONE DEI GENITORI.
Secondo l’art. 14 della legge 91/92 “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza”.
L’acquisto interviene, quindi, avviene automaticamente alla sola condizione della convivenza e sempre che si tratti di un soggetto minorenne secondo l’ordinamento italiano.
Perché il genitore divenuto italiano possa trasmettere il nostro status civitatis al figlio, occorrono pertanto che ricorrano tre condizioni:
il rapporto di filiazione; la minore età del figlio; la convivenza con il genitore.
L’art. 12 del D.P.R. n. 572/93 ha specificato che la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione, deve inoltre sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore.
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Ergo i figli possono ottenere la cittadinanza dopo che tua moglie otterrà quella italiana.
Ultima modifica di Bozhe82 il 14 Gennaio 2014, 18:15, modificato 1 volta in totale
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