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Che succede dopo l'arresto?
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Messaggio Che succede dopo l'arresto? 
 
Se una ragazza extracomunitaria viene trovata in Italia con visto scaduto viene arrestata.....ma poi? Che succede?
Ok, molti di noi hanno sentito raccontare varie storie a riguardo o forse le hanno vissute in prima persona,  vorrei sapere che dice a riguardo la Legge con  precisone...... nessuno ne sa niente?
 



 
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“I DIRITTI FONDAMENTALI DEGLI STRANIERI IRREGOLARI”.
- versione non definitiva-

                                                                               Emanuele Rossi
                                                               Scuola superiore Sant'Anna, Pisa

Sommario. 1. Introduzione. L'Italia da Paese di emigrazione a Paese di immigrazione. 2. La disciplina costituzionale: a) il problema dell'interpretazione dell'art. 35, comma 4, della Costituzione.  3. segue: b) il combinato disposto di cui agli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione. 4. Quali dei diritti garantiti ai cittadini sono riconosciuti agli stranieri? 5. Quali dei diritti garantiti agli stranieri spettano anche agli stranieri “irregolari”? 6. Un caso-limite, ovvero di un'ulteriore esigenza di bilanciamento: il caso dei minori stranieri non accompagnati 7. Conclusione
1. Introduzione. L'Italia da Paese di emigrazione a Paese di immigrazione
 Per una valutazione della situazione normativa degli stranieri irregolari nell'ordinamento italiano occorre segnalare e ricordare -soprattutto ai colleghi di altri Paesi- che per molti anni l'Italia è stato un Paese di emigrazione assai più che di immigrazione: il numero di cittadini italiani che hanno varcato il confine nazionale alla ricerca di lavoro in altri Paesi, soprattutto europei, è andato infatti crescendo fino a raggiungere il suo apice negli anni Sessanta (1) , mentre a partire dagli anni Settanta si è registrato un aumento considerevole del numero di stranieri immigrati nel territorio italiano(2) . E' comprensibile pertanto che solo successivamente a tale epoca il problema della condizione giuridica dello straniero si sia posto in modo assai rilevante e concreto(3).

 Dagli anni Settanta ad oggi l'aumento del numero di ingressi di stranieri sul territorio nazionale è stato costante, fino a porre il nostro Paese tra quelli tradizionalmente considerati di immigrazione.

E' assai difficile dare conto in termini numerici precisi della consistenza di tale fenomeno, considerato che -anche limitandosi agli stranieri cosiddetti regolari- i dati statistici risultano molto approssimativi, con vistose differenze nelle stesse analisi sociologiche.

Alcune statistiche indicano un aumento del 63% del numero di immigrati «regolari» tra il 1990 e il 1998, passati dai 781.000 del 1990 ai 1.240.000 del 1999 (4). Altri dati segnalano un aumento ancora maggiore, registrando nel decennio 1990-2000 un incremento medio annuo pari a circa il 12 per cento, che avrebbe portato la popolazione straniera residente a più che raddoppiare in dieci anni. Come si rileverà  meglio subito dopo, l'incremento è dovuto essenzialmente agli stranieri provenienti dai Paesi c.d. in via di sviluppo, mentre resta sostanzialmente stabile l'immigrazione da Paesi “ricchi”.

Il numero di stranieri con regolare permesso di soggiorno è passato da circa 650.000 l'anno (nel 1992) a 1.340.000 nel 2000, cui vanno aggiunti circa 200.000 minori (che di norma non sono titolari di autonomo permesso di soggiorno), con una sostanziale stabilità  nella prima metà  degli anni Novanta ed un deciso incremento nella seconda. L'aumento del numero complessivo di stranieri è dovuto anche ad una crescente quota di persone che, una volta ottenuto il permesso di soggiorno, si iscrive in anagrafe, rafforzando la nuova fisionomia dell'immigrazione, sempre più stabile in quanto maggiormente caratterizzata dalla presenza di nuclei familiari.

Secondo i più recenti dati ufficiali disponibili (relativi all'ultimo censimento della popolazione svolto nel 2001) gli stranieri attualmente residenti in Italia ammontano a 987.000, cui devono aggiungersi altre 250.000 persone presenti ma non residenti nel Paese, per un totale di 1.240.000 unità , pari a circa il 2,2% della popolazione totale.

Il rapporto tra popolazione straniera e popolazione complessiva colloca l'Italia tra i Paesi di immigrazione meno intensa rispetto agli altri europei: al 1° gennaio 1998 (ultimo anno disponibile per il confronto), l'incidenza percentuale degli stranieri in Italia era pari all'1,7 per cento, leggermente superiore solo al dato registrato in Grecia, Spagna e Finlandia (circa l'1,6 per cento); mentre negli altri principali paesi europei i corrispondenti valori sono risultati compresi tra il 3 per cento dell'Irlanda e il 9 della Germania e del Belgio.

Dal punto di vista della distribuzione della popolazione straniera sul territorio italiano, si osserva che la popolazione straniera risiede soprattutto nelle regioni nord-occidentali e centrali (rispettivamente 33,1 per cento e 28,6 per cento) seguite dal Nord-est (22 per cento) e dal Mezzogiorno che, complessivamente, accoglie soltanto il 16,3 per cento della popolazione straniera(5).

Le ragioni che inducono un numero crescente di stranieri ad entrare nel territorio italiano sono ricavabili dai motivi in base ai quali vengono rilasciati i permessi di soggiorno: da tale analisi si osserva che i nuovi permessi a stranieri venuti dall'estero sono stati concessi in larga parte per motivi di lavoro (61%) o per motivi familiari (25,%) (6): per la restante parte per una serie di altre ragioni (religiosi, di residenza elettiva, di asilo, di affidamento, ed altri) (7).

Ancora più incerti sono naturalmente i dati riguardanti gli stranieri irregolari (di cui, come si dirà , è contestata la stessa nozione): fonti ufficiali affermano ad esempio che “l'ammontare dei permessi di soggiorno risulta sempre meno adeguato a rappresentare la reale entità  della presenza straniera regolare”, osservando ad esempio che “i minori stranieri -la cui presenza risulta crescente- vengono rilevati dal Ministero dell'Interno soltanto se in possesso di una autorizzazione individuale e non sono invece conteggiati nello stock dei permessi quando sono iscritti sul documento di soggiorno dei genitori”. Così che “i minori che risultano intestatari di un permesso di soggiorno individuale sono meno di 60mila, mentre secondo i dati sulla popolazione residente in Italia al 1° gennaio 2000, i cittadini stranieri minorenni iscritti in anagrafe sono circa 230mila”.

Malgrado tali evidenti difficoltà , alcune ricerche hanno stimato alla fine del 1991 il numero di stranieri irregolari in circa 300.000, aumentati di circa 100.000 nel triennio successivo e successivamente diminuiti in seguito alle varie sanatorie che si sono succedute in Italia (e di cui si dirà ), fino a raggiungere la cifra presunta di 100-200 mila nel 2000 (8).

 Un elemento che consente di inquadrare numericamente il fenomeno è relativo al numero di stranieri che ha usufruito nel corso degli anni dei diversi provvedimenti che hanno introdotto la possibilità  di legalizzare il lavoro irregolare degli extracomunitari: provvedimenti che hanno inizio con la legge 30 dicembre 1986 n. 943 e che si chiudono (al momento) con il decreto-legge 9 settembre 2002 n. 195, convertito in legge 9 ottobre 2002 n. 222 (9). Se con la prima di tali sanatorie (1987) furono concessi circa 105.000 permessi di soggiorno, con la seconda (1990) il numero salì a 222.000, con la terza (1995) a 246.000 (cui si devono aggiungere i minori a carico), con la quarta (1998) a 217.000. Nell'ultimo caso (2002), allorchè la sanatoria era accompagnata -come si dirà - da una volontà  politica di frenare il fenomeno dell'immigrazione, si sono registrate ben 702.000 domande di regolarizzazione, pari alla somma degli immigrati coinvolti nelle ultime tre precedenti regolarizzazioni (10).

Quanto ai Paesi di provenienza dell'immigrazione straniera, circa l'80% proviene da Paesi c.d. in via di sviluppo. L'area geografica più rappresentata è quella costituita dai paesi dell'Europa centro-orientale (27% del totale degli immigrati), con una crescita media di circa il 20% l'anno. Dal 1° gennaio 1992 al 1° gennaio 2000 i cittadini provenienti dell'Europa centro-orientale sono aumentati da 86mila a 363mila. Negli anni 1993-94 le presenze sono cresciute soprattutto per effetto degli ingenti flussi di ingresso dalla ex-Jugoslavia; successivamente, anche grazie all'emersione dall'irregolarità  manifestatasi in occasione delle regolarizzazioni del 1995 e del 1998, di cui hanno beneficiato in particolare albanesi e rumeni. Questi nell'ultimo anno raggiungono, insieme, quasi 200mila presenze.

Molto rappresentata è poi l'area africana (29% del totale), ed in particolare quella nord-africana (18,7%); mentre le altre aree principali di provenienza sono rappresentate dall'Asia orientale (in particolare Cina e Filippine) (10,5%) e centro-meridionale (in particolare Sri-Lanka, India, Bangladesh e Pakistan) (7,3%); nonchè quella dell'America centro-meridionale (soprattutto peruviani e brasiliani) (8,3%) (11).

2. La disciplina costituzionale: a) il problema dell'interpretazione dell'art. 35, comma 4, della Costituzione

 La ricostruzione a livello costituzionale della condizione giuridica dello straniero nell'ordinamento italiano si muove, come forse in ogni ordinamento giuridico moderno, intorno a due esigenze fondamentali in certa misura contrapposte. Se da un lato deve rilevarsi come “la posizione costituzionale dello straniero appare complessa e non chiarita con certezza nè dalla dottrina, nè dalla giurisprudenza costituzionale” (12), va peraltro osservato che "due sono i principi ispiratori che reggono la condizione giuridica dello straniero. Da un lato, la valorizzazione e la garanzia delle sue libertà  e dei suoi diritti, quali risultano determinati sia dalla Costituzione (...) sia da altre fonti proprie dell'ordinamento internazionale. Dall'altro, l'estraneità  di tali soggetti all'ordinamento politico-giuridico nel cui ambito quella "condizione" deve essere determinata e regolata, postula la presenza e persistenza, nei confronti di questa, di limiti fondati su un principio istituzionale di conservazione della sovranità  dello Stato di soggiorno" (13).

 E' su tale linea direttrice di carattere generale che si articola il quadro costituzionale relativo alla tutela degli stranieri irregolari presenti in Italia, tenendo presente che, come detto, quello immigratorio è fenomeno abbastanza recente per l'Italia.

 Risulta pertanto comprensibile che la Costituzione del 1948 non preveda alcuna disposizione specificamente rivolta all'immigrazione, mentre forse meno comprensibile (o meno giustificabile) è il fatto che mai il legislatore costituzionale abbia preso in considerazione, malgrado sollecitazioni della dottrina (14), la necessità  di una integrazione del testo costituzionale sul punto(15).

 Con riguardo alla carta costituzionale si potrebbe tuttavia scorgere una norma di tutela dello straniero immigrato nella disposizione contenuta nell'art. 35, 4° comma, ritenendo la tutela in essa prevista relativa all'emigrazione in generale, e cioè sia nel caso di emigrazione di cittadini italiani all'estero, sia nel caso di emigrazione di cittadini stranieri in Italia: detto in altri termini, sia come tutela dell'emigrazione che dell'immigrazione.

 La formula letterale dell'articolo in esame potrebbe anche consentire una lettura siffatta: vi si legge, infatti, che (la Repubblica) "riconosce la libertà  di emigrazione", senza precisare che detta libertà  è riconosciuta soltanto ai cittadini, e da ciò potendosi pertanto dedurre che essa è tutelata anche nei riguardi degli stranieri. Che tale interpretazione non rappresenti un clamoroso fuor d'opera è peraltro possibile affermare anche alla luce dei lavori preparatori, dove la motivazione all'introduzione della disposizione venne individuata nell'esigenza di "favorire una graduale abolizione di controlli e di vincoli internazionali al libero trasferimento dei lavoratori e combattere il 'chiuso isolazionismo demografico' e i 'divieti di immigrazione' tanto dannosi ai lavoratori italiani" (16): e sarebbe pertanto sostenibile che il legislatore costituente, così critico verso le chiusure altrui al fenomeno immigratorio, intendesse riconoscere al proprio interno ciò che si attendeva ad opera degli altri ordinamenti.

 La dottrina più recente ha pertanto cercato di rinvenire in detta disposizione un fondamento costituzionale del diritto all'immigrazione, sebbene limitatamente a quella originata da motivi di lavoro, ritenendo detto diritto riconducibile “al principio di riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, per i quali giocherebbe un ruolo di primaria importanza il territorio del nostro Stato come luogo di svolgimento dell'attività  lavorativa del cittadino e dello straniero”(17) , sì da ritenere che sussista e sia riconosciuto costituzionalmente il diritto del lavoratore straniero di emigrare dal proprio Paese per stabilirsi in Italia con l'unica condizione prevista dalla Costituzione, vale a dire “salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale”(18).

 Tale interpretazione tende a superare la lettura offerta in precedenza dalla dottrina prevalente, che al contrario ha letto la disposizione richiamata in inscindibile connessione con quanto stabilito dal medesimo comma subito dopo ("e tutela il lavoro italiano all'estero"), per concludere che essa di riferisce al fenomeno dell'emigrazione di cittadini italiani all'estero, e non viceversa (19).

 Anche ammettendo tuttavia la possibilità  di ritenere applicabile agli stranieri la tutela dell'art. 35 comma 4, il quadro costituzionale complessivo non consente di ritenere tale (eventuale) diritto non limitabile: ciò sia in forza dello stesso limite indicato nella medesima disposizione (quell'”interesse generale” che gli stessi propugnatori della tesi riportata ritengono “potrebbe essere utilizzato tutte le volte in cui l'affermarsi della libertà  di immigrazione porrebbe compromettere l'esigenza del lavoro italiano”)(20), sia più in generale in virtù dei principi che, come si dirà , hanno portato la stessa Corte costituzionale a negare agli stranieri il diritto di ingresso e di soggiorno nello Stato, in considerazione di “svariati interessi pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità  pubblica, l'ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione” (sentenza n. 62/1994). Ciò ha portato a giustificare la scelta del legislatore italiano di determinare annualmente le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato e per lavoro autonomo (art. 3, comma 4, t.u.), ritenendosi tale scelta rientrante nell'ambito della discrezionalità  del legislatore nella individuazione del punto di bilanciamento tra le contrapposte esigenze sopra richiamate.
  

3 segue: b) il combinato disposto di cui agli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione

 Tralasciando il principio stabilito dall'art. 35, comma 4 e la sua applicabilità  al fenomeno immigratorio, concorde è la dottrina nel ritenere che la tutela costituzionale dello "straniero" complessivamente considerato (non essendo presente al costituente la distinzione tra stranieri “regolari” ed “irregolari”)(21) e la connessa protezione costituzionale dei "diritti fondamentali" (ovvero dei "diritti inviolabili") degli stessi trova fondamento nella lettura sistematica di tre disposizioni costituzionali: l'art. 2 nella parte in cui "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo" (disposizione che va letta in connessione con l'elenco dei diritti riconosciuti dagli art. 13 e ss. Cost. nonchè con il catalogo dei diritti riconosciuti dagli atti internazionali recepiti nell'ordinamento italiano); l'art. 3 in quanto riconosce la pari dignità  sociale e l'eguaglianza di tutti i “cittadini” (ma, come subito si dirà , tale ambito soggettivo è ritenuto riferibile ad ogni “persona”); l'art. 10, comma 2, in forza del quale “la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità  delle norme e dei trattati internazionali”.

Prima di soffermarsi sull'analisi di tali disposizioni, va rimarcata l'assenza di indicazioni univoche, in Costituzione, idonee ad identificare con certezza e precisione la categoria degli “stranieri”: non essendo possibile soffermarsi sul punto in questa sede, basti segnalare la conclusione cui giunge la dottrina(22)  nel ritenere che l'unico dato che accomuna le diverse figure giuridiche genericamente ricondotte al termine “straniero” è il riferimento (in “negativo”) all'assenza, in capo al soggetto, della cittadinanza, come definita dalla legge che ne stabilisce le modalità  di acquisto. Così che con la stessa dottrina è possibile distinguere almeno quattro categorie di stranieri cui far riferimento: a) i cittadini europei (che la Costituzione non prende in specifica considerazione, ma che la legge vigente non considera più nemmeno stranieri)(23); b) i cittadini extra-comunitari (ulteriormente distinti, dalla legge, in “regolari” e “irregolari”)(24); c) gli apolidi; d) i non-cittadini che godono di particolare protezione (ovvero titolari del diritto di asilo o dello status di rifugiati).

Provando a ragionare unitariamente per le diverse categorie, occorre segnalare come sia condivisa la consapevolezza che la tutela costituzionale dello straniero debba essere ricercata nella considerazione sistematica dei tre principi sopra indicati, e che pertanto "qualunque approccio che si mostrasse incapace di imboccare contemporaneamente le strade segnate da ciascuno di quei punti di partenza sarebbe destinato al fallimento"(25), come la stessa Corte costituzionale ha chiaramente fatto intendere fin dalla sentenza n. 120/1967(26).

 Se infatti si considera che, nella trama costituzionale delle libertà , la “dignità  umana” deve considerarsi come valore che qualifica tutte le libertà  costituzionali, indicandone il fine ed il punto di approdo(27), “non appare ammissibile una sottrazione del godimento della dignità  umana e sociale a soggetti che, privi del legame giuridico della cittadinanza, si pongono in posizione di eguaglianza rispetto agli stessi cittadini”(28). Pertanto è pacifica la considerazione, da ultimo sostenuta dalla stessa Corte costituzionale, che “i diritti che la Costituzione proclama inviolabili spettano ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità  politica, ma in quanto esseri umani” (sent. n. 105/2001), come la stessa formulazione dell'art. 2 Cost. lascia chiaramente intendere (essendo riferita all'”uomo” e non al “cittadino”). Essendo poi, come si è detto, l'art. 2 una norma che deve essere integrata anche mediante le principali convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo, il “catalogo” dei diritti inviolabili/fondamentali da riconoscere a tutti, senza che sia possibile distinguere tra cittadini e stranieri, è assai ampio e tendenzialmente espandibile. E tuttavia, come subito si dirà , non ogni diritto fondamentale può e deve (almeno secondo la giurisprudenza della Corte) essere riconosciuto e garantito in egual misura a tutti, potendosi distinguere diversi livelli di tutela in ragione della diversa intensità  del contenuto del diritto.

 Ma punto fermo dell'indagine è che l'art. 2 Cost., nella parte in cui impegna la Repubblica a riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo (come anche nella parte in cui richiede l'adempimento dei doveri, come si dirà ), deve essere riferito alla persona in quanto tale, non rilevando quindi differenze in ordine al possesso o meno della cittadinanza.

Tale conclusione risulta rafforzata dal principio di eguaglianza e di pari dignità  sociale contenuto nell'art. 3 Cost.: principio che, come si è detto, deve ritenersi applicabile -malgrado il riferimento testuale ai “cittadini”- ad ogni persona. Sebbene infatti tale conclusione sia stata autorevolmente contestata da parte della dottrina(29), essa trova conforto sicuro nella giurisprudenza costituzionale, secondo la quale "il testuale riferimento dell'art. 3, 1° comma, ai soli cittadini non esclude (...) che l'eguaglianza davanti alla legge sia garantita agli stessi stranieri dove si tratti di assicurare la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo"(30). In altra occasione (sentenza n. 62/1994) la Corte ha ritenuto necessario "ribadire, ancora una volta che, quando venga in gioco il riferimento al godimento dei diritti inviolabili dell'uomo (...), il principio costituzionale di eguaglianza in generale non tollera discriminazioni fra la posizione del cittadino e quella dello straniero". Le richiamate motivazioni della Corte sottolineano la stretta connessione, sul tema che qui interessa, tra art. 2 e art. 3: in sostanza è sulla (ovvero limitatamente alla) tutela dei diritti inviolabili che si realizza l'esigenza di eguaglianza richiesta dalla Costituzione, dato che, come ben noto e come si dirà , eguaglianza non significa egualitarismo, con conseguenze rilevanti in ordine ai diritti riconoscibili ai cittadini ma non agli stranieri(31).

 Ma il principio contenuto nell'art. 3 va valutato anche in relazione a due altri aspetti: in primo luogo come riconoscimento e garanzia del diritto alla diversità , vale a dire come diritto ad un trattamento diversificato in ragione di oggettive differenze, che devono essere non eliminate ma salvaguardate; tema che, come noto, la dottrina americana, e non solo quella giuridica, ha lungamente dibattuto, e che ha visto a livello normativo l'irruzione, specie in relazione all'identità  di genere, del tema delle azioni positive, cioè di misure volutamente diseguali, ma finalizzate a favorire categorie di soggetti ritenute meritevoli di forme particolare di sostegno, sia per garantire il raggiungimento di condizioni di effettiva parità , ma nello stesso tempo per mantenere situazioni di differenza valutate positivamente(32). Tale aspetto riguarda da vicino anche la condizione dello straniero(33), e si collega strettamente alla tutela delle minoranze linguistiche: profili che in questa sede non è possibile approfondire.

 L'altro versante che occorre richiamare ancora in relazione all'art. 3 è il tema della ragionevolezza ovvero del bilanciamento: tema che viene tradizionalmente ricavato da detto principio sebbene esso abbia dimostrato e dimostri una propria valenza complessiva assai più estesa. E tuttavia il criterio della ragionevolezza è, come si vedrà , il punto centrale di snodo per cercare di rinvenire nel complesso quadro costituzionale qualche punto fermo in grado di soddisfare esigenze minime di certezza giuridica.

 Prima di affrontare tale aspetto, tuttavia, occorre completare l'enunciazione dei principi costituzionali richiamando il disposto del secondo comma dell'art. 10, a norma del quale "La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità  delle norme e dei trattati internazionali". La riserva di legge rinforzata posta da tale disposizione impone alla legge interna il rispetto non solo delle norme consuetudinarie e dei trattati internazionali, ma anche della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'ONU, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, come di altre dichiarazioni di analogo valore(34): il che significa (potrebbe significare) che allo straniero spettano non solo i diritti (fondamentali) riconosciutigli dalla Costituzione, ma anche quelli che, in più, gli vengono garantiti dalla legge (ordinaria) in conformità  ad atti internazionali. Ad evitare questo possibile paradosso viene ancora in soccorso l'art. 3 che svolge una funzione, in questo caso, "rovesciata" rispetto a quella precedente: giacchè l'applicazione del principio di eguaglianza impedisce, salve le ipotesi di differenziazione ragionevole, un trattamento di maggior garanzia dello straniero nei riguardi del cittadino(35).

 E' pertanto dalla triade di tali principi, sistematicamente interpretati, che deve essere ricostruita, in apicibus, la posizione costituzionale dei diritti da riconoscere agli stranieri nel nostro ordinamento.

 Ciò ha portato la dottrina maggioritaria a considerare superata la clausola di reciprocità  ancora contenuta nell'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile, in base alla quale “lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità â€, e che pertanto limiterebbe la portata della garanzia dei diritti allo straniero esclusivamente a quelli allo stesso garantiti nel suo Stato di appartenenza e provenienza(36). L'insanabile contrasto di tale previsione con i principi costituzionali sopra richiamati appare evidente, almeno con riguardo alla titolarità  dei diritti inviolabili da riconoscere allo straniero(37), sì da far ritenere “un residuo illiberale” la sua persistenza nel nostro ordinamento(38).
  

4. Quali dei diritti garantiti ai cittadini sono riconosciuti agli stranieri?

 Come si è detto, eguaglianza non significa tuttavia parificazione totale, dato che “a parità  di situazioni deve corrispondere parità  di trattamento, mentre trattamenti differenziati sono riservati a situazioni obiettivamente diverse”: nel caso che qui interessa, ciò significa, secondo quanto affermato dalla Corte, che “non può escludersi che, tra cittadino e straniero, benchè uguali nella titolarità  di certi diritti di libertà , esistano differenze di fatto che possano giustificare un loro diverso trattamento nel godimento di quegli stessi diritti” (sent. n. 104/1969) (39).

In ordine a detto rapporto emerge, a mio avviso, una prima distinzione, dovendosi rinvenire la linea di confine tra le due situazioni da un lato nella individuazione di diritti spettanti agli uni e non agli altri, e dall'altro nel “quantum di (ciascun) diritto” sia riconoscibile ai primi e non ai secondi.

Per quanto attiene alla prima distinzione non vi è dubbio che alcuni tra i diritti fondamentali devono essere riconosciuti dall'ordinamento interno (finchè il principio di cittadinanza mantiene un qualche valore) (40) esclusivamente a coloro in possesso della cittadinanza italiana, e che pertanto la categoria dei diritti da riconoscere ai cittadini è evidentemente più ampia di quella riguardante gli stranieri: ancora la Corte costituzionale ha affermato che i diritti (inviolabili) spettanti allo straniero "rappresentano un minus rispetto alla somma dei diritti di libertà  riconosciuti al cittadino" (sent. n. 104/1969).

 Ed allora la domanda si sposta: quali tra i diritti inviolabili riconosciuti (ai "cittadini") dalla Costituzione devono essere riconosciuti anche agli stranieri? ovvero, all'inverso, quali diritti connotano e presuppongono lo status civitatis(41)?

Una prima risposta, certamente non esaustiva, sembra potersi dedurre dalle conclusioni condivise dal costituzionalismo moderno: devono considerarsi riservati ai cittadini i diritti politici, ed in particolare quello di voto per l'elezione delle assemblee politiche nazionali, ma anche quelli ad esso strutturalmente collegati. Con riguardo alla Costituzione italiana si fa pertanto riferimento, oltre all'art. 48 (che qualifica il voto come diritto e come dovere civico), all'art. 49 (che riconosce il diritto di associarsi in partiti politici “per concorrere a determinare la politica nazionale”), all'art. 50 (che riconosce il diritto di rivolgere petizioni alle Camere); all'art. 51 (che prevede il diritti di tutti i cittadini di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza), all'art. 71 comma 2 (che prevede il diritto di iniziativa legislativa) ed anche alle disposizioni che prevedono vari tipi di referendum (articoli 75, 123 coma 1, 132 commi 1 e 2, 133 comma 2, 138 comma 2). Tralasciando per il momento la considerazione dei singoli diritti, e ragionando in termini generali sulla categoria dei “diritti politici”, la motivazione che tradizionalmente viene addotta a sostegno di tale limitazione risiede della individuazione di un principio costituzionale implicito in base al quale l'esercizio dei diritti politici è intrinseco alla cittadinanza, in base all'appartenenza al popolo della sovranità  (art. 1 Cost.)(42) ed in ragione, più in generale, della concezione in base al quale l'ordine politico legittima il proprio apparato disciplinare perchè è un ordine che si fonda sul principio democratico(43).

Tuttavia anche tale primo punto risulta ad oggi tutt'altro che certo e consolidato, per la presenza di spinte diverse sia sul piano concettuale (connesse al ruolo delle costituzioni ed al loro rapporto con le società  pluralistiche), che su quello normativo (si pensi ai frequenti dibattiti tendenti ad estendere anche ai non cittadini la partecipazione a consultazioni elettorali, ad esempio a livello regionale e degli enti locali)(44).

Una posizione in certo modo intermedia sostiene che i diritti politici devono essere riconosciuti come diritti fondamentali soltanto ai cittadini, ma ciò non esclude che la legge possa estenderli anche ad altri: in tal caso essi non godrebbero di copertura costituzionale, ma nemmeno sarebbero in contrasto con la Costituzione (45). Anche su questi aspetti non è possibile approfondire; ma a me pare che questa impostazione possa essere accolta con due eccezioni: la prima con riguardo alle elezioni politiche nazionali, per le quali il principio di cui all'art. 1 Cost risulta impeditivo ad un allargamento dell'esercizio della sovranità  oltre i confini del “popolo”; la seconda con riferimento all'art. 51 Cost., che espressamente prevede la possibilità  di parificare con legge ai cittadini, per l'ammissione agli uffici pubblici e alle cariche elettive, i cittadini non appartenenti alla Repubblica, e quindi sembra voler escludere ulteriori allargamenti. Problematica è poi la possibilità  di riconoscere il diritto di voto agli stranieri per le elezioni dei Consigli regionali e/o degli enti locali, dovendosi valutare se anche per tali organi debba intendersi vincolante l'appartenenza alla sovranità  ex art. 1 Cost. o se viceversa essa si debba limitare al solo Parlamento nazionale(46). Così come assai incerto è il rinascimento del diritto degli stranieri di iscriversi ad un partito politico: la posizione possibilista prospettata in dottrina, che si sforza di superare la soluzione tout court negativa(47), convince poco, dovendo detta dottrina ammettere che tale diritto si configura come libertà  di fatto, e che comunque i non-cittadini iscritti ai partiti non potrebbero partecipare, in quanto preposti a cariche dirigenziali nel partito, a funzioni direttamente incidenti sulla forma di governo(48). Difficile sembra al riguardo segnare il confine tra libertà  di fatto e libertà  pleno iure, così come assai complesso sembra poter distinguere quali attività  lo straniero può svolgere e quali invece gli sarebbero precluse in quanto “direttamente incidenti sulla forma di governo”.

Pur con tutte le difficoltà  registrate, la categoria dei diritti politici è comunque forse l'unica sulla quale si può riscontrare un certo grado di sicurezza. L'altro diritto che, come si è detto, la dottrina e la giurisprudenza costituzionale ritengono non garantito costituzionalmente agli stranieri è il diritto di ingresso nel territorio dello Stato (sentt. n. 74/1975, 503/1987 e 353/1997): ciò in base ad una serie di ragioni, quali l'esistenza di un principio generale del diritto internazionale che nega l'esistenza di un obbligo da parte degli Stati di concederlo, l'interpretazione dell'art. 10 Cost. in base alla quale il diritto di ingresso è riconosciuto soltanto allo straniero che abbisogna di particolare protezione(49), la necessità  di tutelare particolari interessi pubblici “quale quello attinente alla sicurezza intesa come ordinato vivere civile” (Corte cost. n. 503/1987), e più in generale la stessa concezione della sovranità  dello Stato cui si collega l'esigenza di regolare gli accessi nel proprio territorio(50). Analogamente è escluso che tra i diritti fondamentali da riconoscere agli stranieri sia da ricomprendere l'acquisto della cittadinanza italiana: al riguardo la stessa previsione legislativa che stabilisce la possibilità  (non l'obbligo) di concedere la cittadinanza italiana “allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica” (art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992) viene interpretata dalla giurisprudenza amministrativa anche recente nel senso che l'amministrazione deve verificare la sussistenza di “un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società  nazionale e non già  solo sul semplice riferimento dell'interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza”, ritenendo che “ai fini della concessione del beneficio ben possono aver rilievo considerazioni di carattere economico-patrimoniale relative al possesso di adeguate forme di sussistenza”(51).

Meno evidente -sebbene spesso i due diritti siano sul punto accomunati- è la negazione del diritto di circolazione e soggiorno nello Stato(52): sembra al contrario che tale diritto si correli a quello precedente nel senso che se lo straniero è regolarmente entrato nel territorio dello Stato non gli può essere negato il diritto di circolare all'interno del territorio nazionale e di soggiornarvi come garantito dall'art. 16 Cost.; mentre -al contrario- se quell'ingresso è avvenuto illegalmente ne risulta pregiudicato anche l'altro diritto. Ciò non significa che -malgrado ciò- detto diritto non sia limitabile: ma tra le ragioni addotte dalla Corte e sopra richiamate (i “svariati interessi pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità  pubblica, l'ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione”: sentenza n. 62/1994) alcune sembrano valere per tutti (cittadini e non cittadini: la sicurezza e la sanità  pubblica, l'ordine pubblico), mentre specificamente riferibili agli stranieri potrebbero essere (esclusivamente) “i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione”(53).

Al di fuori di tali ipotesi, e quindi di diritti “il cui esercizio si lega strettamente al particolare rapporto tra il soggetto e una certa realtà  politico-sociale che si esprime nella condizione di cittadino (…) la posizione del cittadino e dello straniero devono essere parificate; e ciò anche per l'imposizioni dei doveri (salvi, per la stessa ragione, quelli di difesa e di fedeltà  alla Repubblica”)(54).

Coerentemente con tale conclusione la dottrina e la giurisprudenza costituzionale più recenti hanno superato la precedente impostazione che viceversa riteneva vincolante il dato letterale(55), e giungeva per tale via a negare la possibilità  di ritenere applicabili agli stranieri le disposizioni espressamente riferite ai "cittadini". Una delle motivazioni che ha giustificato tale superamento risiede nella considerazione in base alla quale l'uso del criterio letterale si trasformerebbe in un paradosso, valendo ad individuare i diritti e dovendo al contempo essere ritenuto inapplicabile, per quanto si è detto, all'art. 3 (per il quale "tutti i cittadini hanno pari dignità  sociale e sono eguali davanti alla legge"). Si è pertanto superata anche la tesi che riconosceva il diritto di riunione e di associazione esclusivamente ai cittadini (come letteralmente stabiliscono gli art. 17 e 18 Cost.): la contraria interpretazione, come acutamente è stato osservato, equivarrebbe a negare quelle stesse libertà  al cittadino che intenda associarsi o riunirsi con stranieri(56).

In positivo, la stessa giurisprudenza costituzionale si è trovata nel corso degli anni ad affermare la spettanza agli stranieri (sebbene per lo più "in forma alquanto implicita ed obliqua")(57) di numerosi diritti: il diritto di difesa in giudizio (sent. n. 11/1956 e successive), con una serie di specificazioni; il diritto alla salute (sent. n. 103/1977 e, da ultimo sent. n. 252/2001)(58); il diritto alla vita (sent. n. 54/1979), che ha giustificato il diniego di estradizione di uno straniero nei confronti di un Paese nel quale è prevista la pena di morte (sent. n. 223/1996); i diritti inviolabili dell'uomo nell'ambito familiare (sent. n. 258/1982) e i diritti relativi alla possibilità  di avere una famiglia (sentenze n. 199/1986 e 181/1976); i diritti dei minori all'istruzione, mantenimento ed educazione (sent. n. 199/1986 e, da ultimo, sent. n. 198/2003), ma anche ad avere una famiglia sostitutiva “adeguata” nel caso in cui non sia possibile garantire loro il diritto a sviluppare la propria personalità  nella famiglia d'origine (sent. n. 536/1989); il diritto alla libertà  personale (59) (da ultimo, sent. n. 105/2001)(60); il diritto alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (da ultimo, sent. n. 366/1991); la libertà  di manifestazione del pensiero (sentenza n. 85/1965) e la libertà  religiosa (sentenza n. 14/1973); il diritto all'integrità  sessuale (sentenza n. 561/1987), la già  richiamata libertà  di riunione e di associazione, ed altri ancora. Stante il modo di operare della Corte costituzionale, l'elenco che si ricava dalla sua giurisprudenza non ha ovviamente valore di catalogo tassativo, nel senso che altri diritti possono ritenersi sussistenti e garantiti agli stranieri pur in assenza di una specifica sentenza della Corte.

 L'altra distinzione che occorre fare, come si accennava all'inizio di questa parte, è interna a ciascun diritto: in sostanza occorre ritenere che ogni diritto contenga in sè un “nucleo irriducibile” cui si aggiunge una parte di tutela, per così dire, “meno fondamentale”. Soltanto la prima parte del diritto può essere riconosciuta a tutti (in forza evidentemente dei principi costituzionali sopra richiamati), mentre l'altra parte potrà  essere discrezionalmente attribuita dal legislatore soltanto ai cittadini. E' la conclusione cui si deve giungere, così almeno a me pare, analizzando la motivazione della sentenza n. 252/2001 della Corte costituzionale, nella quale si ritiene che è (solo) “il ‘nucleo irriducibile' di tutela della salute quale diritto fondamentale della persona (che) deve essere riconosciuto anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l'ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità  di esercizio dello stesso”. Sulla parte che, al contrario, non costituisce il “nucleo irriducibile”, la discrezionalità  del legislatore ha evidentemente un margine di operatività  più ampio (61). In sostanza, “anche nell'ambito dei diritti fondamentali l'eguale titolarità  non comporta l'uguale godimento di essi, ma il legislatore può prevedere differenti trattamenti dello straniero e del cittadino” (62), con l'unico limite, ancora una volta, che la disparità  di trattamento non risulti irragionevole.

 Quest'ultima distinzione opera evidentemente in funzione limitatrice della precedente, dovendosi considerare il risultato finale quale intersecazione dei due criteri: in sostanza, agli stranieri devono essere riconosciuti i diritti inviolabili, ma soltanto relativamente al loro nucleo fondamentale, mentre non è precluso al legislatore di distinguere, pur all'interno della tutela di un diritto inviolabile, tra quantum di tutela sia apprestabile a tutti e quanto sia riconoscibile ai soli cittadini.

 Emerge da queste considerazioni come il criterio guida che consente di tracciare una linea di confine tra diritti riconosciuti a tutti (cittadini e stranieri) e diritti garantiti ai soli cittadini non può che essere quello della ragionevolezza, dato che, come affermato ancora dalla Corte costituzionale, in materia il legislatore ordinario possiede “un'ampia discrezionalità , limitata, sotto il profilo della conformità  a Costituzione, soltanto dal vincolo che le sue scelte non risultino manifestamente irragionevoli" (sentenza n. 62/1994). Pertanto, la individuazione delle situazioni giuridiche da riconoscere agli stranieri deve essere il frutto di una scelta discrezionale che tenga conto di effettive "differenze di situazioni di fatto e di connesse valutazioni giuridiche" (Corte cost. n. 104/1969): il legislatore può differenziare cittadini e stranieri nell'ambito dei diritti fondamentali "solo quando ciò sia ragionevolmente consentito dalla fattuale diversità  delle due situazioni, ovvero dalla 'normale' valutazione che se ne dà  nel nostro e negli altri ordinamenti (democratici)" (63).
  

5. Quali dei diritti garantiti agli stranieri spettano anche agli stranieri “irregolari”?

 Occorre a questo punto valutare le ricadute delle conclusioni cui si è giunti in relazione al tema del nostro incontro, vale a dire in merito agli stranieri in posizione irregolare.

Anche in questo caso va preliminarmente chiarito il significato dell'espressione e l'ambito di estensione della categoria.

La dottrina sociologica (64), ripresa anche da fonti governative (65), distingue al riguardo tra “clandestini” e “irregolari”: il primo termine individuerebbe quanti sono entrati clandestinamente nel territorio dello Stato e quanti vi continuano a rimanere nonostante abbiano ricevuto un'ingiunzione a lasciarlo; mentre sarebbero “irregolari” coloro che abbiano un permesso di soggiorno scaduto e non (o non ancora) rinnovato, nonchè coloro che sono presenti nel territorio statale per motivi diversi da quelli dichiarati per il visto di ingresso o per il permesso di soggiorno. Sebbene non manchino differenze rilevanti tra le diverse sub-categorie, è tuttavia possibile in questa sede considerarle unitariamente, in quanto il dato che le accomuna è rappresentato dalla illegittimità  della presenza sul territorio nazionale, come definita dalle norme che la regolano.

Nei confronti degli stranieri irregolari si potrebbero astrattamente formulare, quanto al tema che qui interessa, le seguenti ipotesi alternative:

a) (tutti) i diritti riconosciuti agli stranieri spettano, per ciò stesso, a tutti, indipendentemente dalla loro situazione di regolarità /irregolarità ;
b) (al contrario), la regolarità  della situazione è presupposto per il godimento (e fors'anche la titolarità ) dei diritti, cosicchè allo straniero irregolare non spetta alcun diritto fondamentale;
c) alcuni diritti spettano a tutti gli stranieri, altri soltanto a quelli regolari.
 La soluzione che ha offerto ora la normativa italiana (la richiamata legge n. 40/1998, le cui disposizioni sono state trasfuse nel testo unico emanato con decreto legislativo n. 286/1998, successivamente parzialmente modificato dalla legge n. 189/2002) va decisamente nella terza direzione.

Essa si apre infatti con l'affermazione secondo cui "allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti" (art. 2, 1° comma, t.u.): formulazione che si pone in perfetta sintonia con la giurisprudenza costituzionale, secondo la quale “lo straniero (anche irregolarmente soggiornante) gode di tutti i diritti fondamentali della persona umana” (sentenza n. 198/2000).

In applicazione di tale previsione generale, la legge vigente specifica alcune situazioni di vantaggio che devono essere garantite agli stranieri irregolari, tra le quali:

a) il divieto di espulsione o di respingimento immediato alla frontiera in presenza di "necessità  di pubblico soccorso" (art. 10, comma 1, lett b) del t.u.): in tale ipotesi la legge stabilisce che "lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino (...) con modalità  tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità " (art. 14 t.u.). Analogo divieto sussiste nei confronti di stranieri minori di anni diciotto, di donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono, nonchè di coloro che devono essere espulsi o respinti verso Stati in cui gli stessi possano essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possano rischiare di essere inviati verso un altro Stato nel quale non siano protetti dalla persecuzione" (art. 19 t.u.);
b) la garanzia per lo straniero respinto dell'"assistenza necessaria presso i valichi di frontiera" (art. 10, comma 5, t.u.), e il diritto alla traduzione "in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato" dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione (art. 2, comma 6, t.u.);
c) la possibilità , nel caso in cui "siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità  (...), che il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità , rilasci uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale" (art. 18 t.u.);
d) l'esplicito riconoscimento "ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno" del diritto a cure mediche urgenti o comunque essenziali per malattia ed infortunio, e l'estensione nei loro confronti dei programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva (art. 35, comma 3, t.u.) (66);
e) il diritto all'istruzione, all'accesso ai servizi educativi, alla partecipazione della vita della comunità  scolastica (art. 38, comma 1, t.u.);
f) la possibilità  di adottare misure di protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità  in Paesi non appartenenti all'Unione europea (art. 20 t.u.).

 A ciò si aggiunga l'esclusione di punibilità  per "le attività  di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato" (art. 12, comma 2, t.u.), oltre all'imposizione anche agli stranieri irregolari del dovere di osservare gli obblighi previsti dalla normativa vigente (art. 2, comma 9, t.u.).

 Il bilanciamento operato dal legislatore appare, sotto questo versante, ragionevole, ma due aspetti critici almeno devono essere sottolineati.

 Il primo riguarda la soluzione sopra richiamata offerta alla necessità  di garantire allo straniero il soddisfacimento delle "necessità  di pubblico soccorso" (art. 10, comma 1, lett. b) del t.u.): l'esperienza dei “centri di permanenza temporanea” suscita forti perplessità  nella sua previsione astratta (traducendosi in una “misura incidente sulla libertà  personale”, dato che il “trattenimento, anche quando non sia disgiunto da una finalità  di assistenza, determina quella mortificazione della dignità  dell'uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere”, come ha rilevato la Corte costituzionale nella sentenza n. 105/2001) ed ancor più nella prassi applicativa, dalla quale emergono condizioni di vita e di trattamento ancor più mortificanti per la dignità  umana (67).

 L'altro aspetto riguarda la disciplina dei flussi migratori e la connessa disciplina del diritto al lavoro. Il previgente art. 23 del testo unico prevedeva la possibilità  della concessione di un permesso di soggiorno per un anno «a fini di inserimento nel mercato del lavoro». Si trattava della norma sul c.d. sponsor, la quale stabiliva che un cittadino italiano o uno straniero regolarmente soggiornante potesse presentare alla questura della provincia di residenza richiesta nominativa per l'ingresso di un altro straniero, in relazione al quale egli si impegnasse alla garanzia di un alloggio ed alla copertura dei costi per sostentamento ed assistenza sanitaria. Detta previsione, che rappresentava un punto di equilibrio ragionevole tra le distinte richiamate esigenze, è stata eliminata dalla legge n. 189/2002, a riprova della volontà  del legislatore del 2002 avversa ad ogni possibile presenza in territorio italiano di stranieri non impegnati in un'attività  lavorativa e, probabilmente, del timore, nel caso specifico, di un'intensificazione del fenomeno per cui immigrati regolari già  soggiornanti in Italia consentano l'ingresso di altri soggetti, considerati, in quanto attualmente privi di un'occupazione, potenziali pericoli per l'ordine pubblico (68).

 A fronte dei diritti riconosciuti agli stranieri “irregolari”, ai non-cittadini in possesso di regolare permesso di soggiorno sono dalla legge riconosciuti (in più) una serie di diritti (che quindi, ovviamente, non sono riconosciuti agli irregolari): quali, tra gli altri, la possibilità  di partecipare alla vita pubblica locale (art. 2, comma 4, t.u.), il diritto all'unità  familiare e al ricongiungimento (di cui subito si dirà ) (artt. 28 e 29 t.u.) (69), oltre che i "diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e la presente legge dispongano diversamente" (art. 2, comma 2, t.u.). All'interno di quest'ultima categoria di diritti devono farsi rientrare i diritti di partecipazione ai rapporti economici, tra cui il diritto al lavoro e del lavoro ("a parità  di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani": art. 2, comma 3, t.u.), le prestazioni di garanzia e sicurezza sociale e sanitaria (art. 34 t.u.), nonchè quelle relative all'accesso all'abitazione (art. 40 t.u.) (70). Da segnalare inoltre come l'art. 3, comma 5, del t.u. estenda il principio di uguaglianza sostanziale (stabilito dall'art. 3, comma 2, Cost. con riferimento a tutti i cittadini) anche agli stranieri regolari, demandando alle regioni, alle province, ai comuni e agli altri enti locali l'adozione di provvedimenti "concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana".

 Una parola deve essere spesa relativamente ai diritti connessi alla tutela familiare.

 La Corte costituzionale, come si è detto, ha riconosciuto agli stranieri il diritto al ricongiungimento familiare: la legge attualmente vigente, come si è visto, non soltanto attribuisce tale diritto soltanto a favore degli stranieri regolari, ma la riforma del 2002 ha eliminato la possibilità  di richiedere il ricongiungimento per tutti i «parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro, secondo la legislazione italiana» prevista dalla normativa vigente, introducendo, in sostituzione, riferimenti a categorie più circoscritte di soggetti. Oltre al coniuge ed ai figli minori a carico, per cui è confermata la possibilità  del ricongiungimento, si stabilisce che i figli maggiorenni a carico potranno entrare soltanto se oggettivamente incapaci a provvedere al proprio sostentamento a causa di invalidità  totale, mentre i genitori a carico potranno fare il loro ingresso in Italia «qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza» ovvero siano ultrasessantacinquenni «qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute» (71). Tale previsione, che contrasta con il diritto al rispetto della propria vita familiare stabilito dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (72), intende evidentemente ridurre significativamente l'ambito dei soggetti per i quali può chiedersi il ricongiungimento e simmetricamente limitare le possibilità  per lo straniero di vivificare dimensioni esistenziali diverse da quella meramente lavorativa e di inserirsi nella società  in cui vive in maniera più piena e dignitosa. Significativo è poi che tali limitazioni siano state introdotte senza mutare in nulla i requisiti relativi al possesso di un alloggio e di un certo reddito, legittimanti alla richiesta di ricongiungimento.

 Al riguardo, pare difficile sostenere che tali condizioni, evidentemente finalizzate ad ostacolare il determinarsi di catene migratorie e l'insediarsi di coese comunità  straniere (non essendo altrimenti spiegabile l'impedimento al ricongiungimento per stranieri che dimostrino la disponibilità  di risorse economiche sufficienti al sostentamento anche dei familiari) soddisfino la tutela del diritto al ricongiungimento familiare così come riconosciuto dalla Corte costituzionale, ed anzi il possibile effetto complessivo, come si dirà , è quello di aumentare le situazioni di irregolarità  rendendo impossibile acquisire la condizione di regolari.

 Analogamente non sembra garantire adeguatamente il diritto a contrarre matrimonio (anch'esso riconosciuto agli stranieri dalla Corte) la previsione contenuta nell'art. 116, comma 1 del codice civile, che obbliga lo straniero che intende contrarre matrimonio nello Stato italiano a presentare all'ufficiale di stato civile una dichiarazione dell'autorità  competente del proprio paese, dalla quale risulti che in base alle leggi cui è sottoposto nulla osta al matrimonio. L'applicazione di tale previsione nel caso di una richiesta di matrimonio tra un cittadino italiano ed una cittadina tunisina, alla quale il nulla osta è stato negato in quanto la legge tunisina impedisce il matrimonio con uno straniero non di religione islamica, ha dato luogo recentemente ad una questione di costituzionalità , risolta dalla Corte con l'ordinanza n. 14/2003 (73), con la quale la Consulta ha ritenuto non applicabile la norma in quanto, in base all'art. 16 della legge n. 218/1995, “la legge straniera non è applicabile se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico”.

Malgrado tale soluzione, resta il (forte) dubbio sull'adeguatezza della disposizione richiamata a garantire il diritto al matrimonio, troppo estesi risultando i margini di discrezionalità  nell'applicare la norma ai casi concreti: e si tratta di un diritto -è bene ricordarlo- cui la Costituzione italiana attribuisce particolare importanza e che nel dibattito politico-istituzionale è costantemente richiamato anche per i forti e persistenti richiami della Chiesa cattolica. La circostanza che tale diritto sia fortemente limitato per gli stranieri regolari, e negato a quelli irregolari suscita pertanto forti perplessità , di cui peraltro l'opinione pubblica non sembra particolarmente avvertita.

 Tornando ai profili generali, si può conclusivamente osservare come la tutela degli stranieri irregolari richieda e presupponga un ulteriore bilanciamento rimesso alla discrezionalità  del legislatore: un bilanciamento che potremmo definire di secondo livello (in quanto ulteriore) rispetto a quello tra cittadini e stranieri. Un bilanciamento tuttavia che non si pone tra le medesime esigenze contrapposte che fondano il bilanciamento tra cittadini e stranieri (garanzia dei diritti della persona vs. tutela dell'appartenenza allo Stato), quanto su altre che devono essere individuate, anche al fine di valutare se quello operato dal legislatore può ritenersi un bilanciamento "ragionevole".

 Una soluzione al riguardo l'ha offerta la Corte nella richiamata sentenza n. 353/1997, in cui la Consulta ha precisato che a dover essere bilanciati sono, da un lato, "le ragioni della solidarietà  umana" e, dall'altro, "il compito ineludibile dello Stato di presidiare le proprie frontiere", che si realizza mediante delle regole "poste a tutela della collettività  nazionale e, insieme, a tutela di coloro che le hanno osservate e che potrebbero ricevere danno dalla tolleranza di situazioni illegali".

 Merita sottolineare quest'ultimo passaggio della motivazione perchè da esso si trae con chiarezza il principio secondo cui la finalità  di una rigorosa applicazione delle sanzioni previste a carico degli irregolari è colta non solo in relazione alla tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini (cui tradizionalmente si ricollega la funzione di difesa delle frontiere), ma altresì in funzione alla garanzia dei diritti degli stranieri "regolari": principio che è stato posto in connessione alla necessità  di garantire l'effettività  dei diritti a questi ultimi riconosciuti, sulla base evidentemente delle risorse organizzative e finanziarie dello Stato (74).

 Il ragionamento della Corte può essere valutato positivamente, sebbene siano da rilevare due possibili rischi.

Il primo riguarda l'astratta possibilità  che da quelle parole potrebbe sorgere di vanificare la portata del riconoscimento dei diritti fondamentali agli stranieri irregolari, oltre che di far venir meno quelle "ragioni della solidarietà  umana" cui fa riferimento la stessa Corte: su questo occorre che il giudizio sul ragionevole bilanciamento operato dal legislatore si mantenga su un binario di scrutinio stretto, perchè il rapporto tra diritti fondamentali della persona e ragioni di sicurezza nazionale non sono valori paritari ma gerarchicamente ben differenziati (75).

In secondo luogo occorre sottolineare che la prospettiva accolta dalla Corte sembra assolutizzare un certo tipo di immigrazione (quella peraltro più diffusa e consistente), e che male invece si adatta all'immigrazione “ricca” (o in termini economici o in termini professionali e culturali), per la quale non valgono nè le ragioni della solidarietà  nè quelli della tutela dell'ordine pubblico. Ed anche nei confronti della immigrazione da Paesi “poveri” tale concezione sembra avvalorare una mentalità  diffusa in ordine all'equazione immigrati=delinquenti che a chi scrive sembra assai semplicistica e fuorviante (76), specie se si tiene conto, come hanno osservato attente ricerche sociologiche svolte in ordine all'analisi degli aspetti strutturali del mondo dell'irregolarità  ed ai suoi caratteri differenziali rispetto all'universo delle presenze regolari, che “più che il bagaglio di caratteri portati al seguito dall'immigrato (…) sono ancora una volta quelli acquisiti nel contesto di insediamento a discriminare lo status giuridico dei presenti”, sì che “l'irregolarità  sembra distribuirsi nel collettivo degli stranieri non tanto in funzione di caratteri ascritti, quanto in relazione alle modalità  con cui si sviluppa ogni singola storia di vita in immigrazione” (77). Ciò significa, detto in altri termini, che spesso la condizione di irregolarità  -che genera a sua volta maggiore propensione alla criminalità  (78)- è determinata non solo o non tanto dalla volontà  della persona che si viene a trovare in tale situazione, ma anche da un sistema giuridico e sociale che non lo tutela adeguatamente nell'esercizio dei suoi diritti.

Al di là  di questo, il giudizio sostanzialmente positivo che poteva darsi nei confronti della legge del 1998 per quanto attiene al bilanciamento da essa operato, si è in parte modificato a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 189/2002, se la stessa Corte di cassazione ha scritto in una propria sentenza che le nuove regole sull'immigrazione “hanno capovolto la visione solidaristica (della precedente legge, la Napolitano-Turco) in una esclusivamente repressiva” (sic!), allorquando la precedente legislazione “non perdeva di vista il legame esistente tra immigrazione, povertà  o indigenza e c.d. lavoro nero ed i principi solidaristici espressi della nostra Costituzione” (79).

 Quanto alla possibile contraddizione che potrebbe notarsi tra l'affermazione della spettanza dei diritti fondamentali anche agli stranieri irregolari e la previsione della possibilità  di respingimento degli stessi alla frontiera, o di espulsione successivamente (possibilità  quest'ultima resa costituzionalmente possibile dalla non sussistenza, come si è visto affermata dalla Corte, di un diritto di ingresso ne
 




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E' inutile discutere con un idiota...prima ti porta al suo livello e poi ti batte per esperienza.

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Andrea
 
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Espulsioni e trattenimenti
di Cristina Seynabou Sebastiani
Coordinatrice di SoS Espulsioni NAGA onlus
 

 

Fonte: testo unico sull'immigrazione legge 286/98 (Turco-Napolitano)  integrata con le successive modifiche apportate dalla legge 189/02 (Bossi-Fini)

 

L'espulsione[1] è disposta dal Prefetto quando lo straniero:

§        è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera (è entrato clandestinamente o comunque non esibisce un timbro di ingresso sul passaporto - per esempio quando si fa scalo in un paese europeo, all'arrivo in aeroporto non viene apposto alcun timbro)

§        si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto[2], salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore; oppure quando, pur essendo in possesso di permesso di soggiorno, il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo

§        è ritento persona pericolosa per la sicurezza pubblica

da questo si deduce che chi entra in Italia deve essere in possesso di regolare visto (per turismo, lavoro, studio, motivi famigliari ecc.) E richiedere il permesso di soggiorno alla Questura della città  dove intende risiedere entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia. Il permesso di soggiorno va periodicamente rinnovato, a partire da un mese prima della scadenza fino a un mese dopo. Il rinnovo può essere chiesto anche in mancanza di un contratto di lavoro e può essere chiesto anche dal carcere.

 

IN CIASCUNO DEI CASI DI CUI SOPRA, L'ESPULSIONE E' DISPOSTA CON DECRETO MOTIVATO, IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

 

Cioè alla persona sprovvista di permesso di soggiorno in corso di validità  e in Italia da più di 8 giorni, viene consegnato un foglio, tradotto in una lingua a lui/lei conosciuta (spesso non la lingua d'origine, ma solo una lingua ponte) che motiva l'espulsione dal territorio italiano.

 

Secondo la legge al decreto di espulsione segue un ORDINE DI TRATTENIMENTO,  disposto dal Questore, che stabilisce il trattenimento in un Centro di Permanenza Temporanea in attesa che sia eseguito il decreto di espulsione cioè di essere identificata tramite ambasciata e riportata al suo paese.

Nell'impossibilità  di procedere al trattenimento e al rimpatrio immediato, (spesso capita che i Centri siano pieni o che non ci sia disponibilità  di aerei nelle settimane seguenti) al decreto di espulsione fa seguito non un decreto di trattenimento ma solo un INVITO A LASCIARE L'ITALIA ENTRO 5 GIORNI.

 

In pratica cosa succede: una persona può venire fermata dalla polizia per un motivo da banale (un normale controllo per la strada, oppure non ha il biglietto del tram e i controllori chiamano la polizia) a più grave (c'è una retata in un luogo di spaccio o in un'area dimessa dove dormono migranti senza casa, o all'uscita dal carcere o in seguito ad una rissa[3] ). In seguito al fermo viene portata in Questura, identificata tramite impronte digitali e fotografia e viene effettuato un controllo sulla sua persona: se non risulta in possesso di un permesso di soggiorno viene espulsa. Se viene disposto il trattenimento in un Centro di Permanenza Temporanea viene accompagnata subito al Centro, altrimenti viene rilasciata con l'ordine di lasciare il territorio italiano.

 

IL DIVIETO DI RIENTRO IN TERRITORIO ITALIANO IN SEGUITO A DECRETO DI ESPULSIONE HA VALIDITA' PER 10 ANNI

 

Non può essere espulso:

·             lo straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno

·             lo straniero che abbia fatto richiesta di permesso di soggiorno per qualunque motivo e sia in attesa di una risposta

·             lo straniero sposato con un cittadino italiano

·             lo straniero padre di un cittadino italiano

·             la straniera in gravidanza fino al 6° mese dalla nascita del figlio

·             il marito della straniera in gravidanza dal 3° mese al 6° mese dalla nascita del figlio

·             i minori di 18 anni

·             persone gravemente malate e impossibilitate a viaggiare

 

Cosa succede se non si obbedisce all'ordine del Questore di lasciare l'Italia
(o se si rientra prima che siano passati 10 anni):

la persona trovata in territorio italiano più di cinque giorni dopo aver ricevuto un ordine del Questore, può venire arrestata e può essere condannata ad una pena detentiva da sei mesi ad un anno, scontata la quale riceve un nuovo decreto di espulsione (in questo secondo caso disposto dal Giudice) e un nuovo invito a lasciare l'Italia.

 

Cosa succede se non si obbedisce all'ordine del Giudice di lasciare l'Italia

(o se si rientra prima che siano passati 10 anni):

la persona trovata in territorio italiano più di cinque giorni dopo aver ricevuto un ordine del Giudice, può venire arrestata e può essere condannata ad una pena detentiva da 1 a 4 anni, scontata la pena viene sicuramente riaccompagnata alla frontiera previo trattenimento in un Centro di Permanenza Temporanea.

 

Cosa si può fare in caso di espulsione

con invito a lasciare l'Italia (cioè senza trattenimento):

si può fare ricorso al tribunale civile entro 60 giorni dalla data del decreto, il ricorso può essere scritto e presentato anche dalla persona stessa, non è obbligatoria la presenza di un avvocato.

Il ricorso non ferma l'obbligo di rientro al proprio paese

Il ricorso può essere presentato anche dalla persona rientrata al suo paese, tramite l'Ambasciata.

L'eventuale revoca dell'espulsione decisa dal giudice non dà  comunque diritto ad un permesso di soggiorno.

 

Cosa si può fare in caso di trattenimento in un Centro di Permanenza Temporanea:

il Giudice deve convalidare il trattenimento entro 48 ore, in un'udienza che si tiene presso il Centro di Permanenza Temporanea, quindi è importante che un avvocato intervenga in questo momento.

Dopo le 48 ore, si può ancora fare ricorso al tribunale civile per richiedere la revoca del decreto di espulsione, ma il ricorso non ferma l'eventuale rimpatrio.

 

Chi è trattenuto in un Centro di Permanenza Temporanea ha diritto:

·             ad avere diversi colloqui con un avvocato (se non ne nomina uno di fiducia gli sarà  assegnato d'ufficio)

·           ad avere diversi colloqui con i famigliari (ogni pomeriggio dalle 15 alle 18, previa richiesta di autorizzazione presentata all'ente che gestisce il Centro - nel caso di Milano, a gestire via Corelli è la Croce Rossa)

·             a poter telefonare

·             ad essere curato in caso di malattia

Non ha diritto ad allontanarsi dal centro

 

Chi è sprovvisto di passaporto e non può, per diversi motivi, essere identificato (per es. ha dichiarato una falsa nazionalità ) verrà  trattenuto presso il Centro per un massimo di 60 giorni (30 giorni rinnovabili di altri 30 giorni previa decisione del Giudice) nel tentativo d essere identificato, ma se questo non riesce, verrà  rilasciato.

Se entro 60 giorni non si renderà  disponibile un vettore (un aereo) per il rimpatrio, le persone dovranno essere rilasciate.

 

[quanto segue non ha nulla a che fare con la legge sull'immigrazione, ma è bene sapere che, secondo i regolamenti aeroportuali, se una persona si rifiuta di imbarcarsi sull'aereo - generalmente, nel caso di un migrante che viene rimpatriato con la forza, se lo fa è attuando una protesta piuttosto veemente - il comandante dell'aereo può disporre che sia sbarcato perchè metterebbe a repentaglio la sicurezza degli altri passeggeri. In questi casi questa persona viene riportata nel Centro in attesa che si renda disponibile un altro aereo, se questo non avviene nei 60 giorni, viene rilasciata]

 

non è assolutamente vero che sono le persone rimpatriate a dover pagare il costo del volo [succede che in diversi Centri venga chiesto ai trattenuti di pagare il biglietto dell'aereo, con la minaccia di venire incarcerati una volta sbarcati nel loro paese - succede piuttosto spesso: non è ancora chiaro se si tratti di uno squallido abuso di alcuni esponenti della polizia italiana o se questo sia dovuto agli accordi internazionali con alcuni paesi che prevedono che siano gli stessi paesi d'origine a pagare il costo del rimpatrio e che questi si rifacciano sui loro concittadini in questa triste maniera - in ogni caso la legge italiana prevede delle modalità  di finanziamento per questo tipo di operazioni e tra queste non figurano gli accordi con i paesi d'origine dei migranti, quindi si tratta in ogni caso di un illecito, che sia legale o meno], se si è oggetto di una richiesta di questo tipo è bene provvedere ad avere dei testimoni della richiesta e parlarne immediatamente con i proprio avvocato.

 

Conseguenze del decreto di espulsione:

oltre al divieto di rientro in territorio italiano per 10 anni (il conto degli anni parte dal momento in cui effettivamente si lascia il territorio italiano, non prima - se una persona resta in Italia e non viene mai fermata per 10 anni, se non dimostra di essersene andata e poi rientrata non avrà  diritto a richiedere un permesso di soggiorno), chi è colpito da decreto di espulsione non potrà  stabilirsi in nessun paese europeo appartenente all'area dell'accordo di Schengen.

Difficilmente potrà  partecipare a successivi provvedimenti di regolarizzazione (“sanatorie”)

Non potrà  chiedere un regolare visto di ingresso in Italia per alcun motivo (studio, lavoro, salute) prima che siano trascorsi 10 anni.

Non potrà  rientrare in seguito a richiesta di ricongiungimento famigliare (ricongiungimento con il coniuge straniero).

 

Potrà  invece rientrare in seguito a matrimonio con un cittadino italiano.

Potrà  anche sposare un cittadino italiano, in territorio italiano, senza alcun impedimento.

 


 

Immigrazione

 


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[1] l'espulsione è diversa dal respingimento alla frontiera - una persona viene respinta alla frontiera quando le viene impedito l'ingresso in territorio italiano direttamente alla frontiera (per es. all'aeroporto) perchè non possiede i requisiti per l'ingresso. La differenza tra i due provvedimenti adottati è che chi viene respinto alla frontiera non ha l'obbligo di non entrare in territorio italiano per 10 anni ma può rientrare non appena ne abbia i requisiti.

[2] Chiunque entri in territorio italiano da un paese esterno all'area Schengen, in possesso di regolare visto (o anche senza visto provenendo da paesi da cui non è necessario, come Romania, Brasile, Ecuador e altri), deve presentarsi in Questura e richiedere un permesso di soggiorno entro 8 giorni. Non basta in visto sul passaporto, è necessario presentarsi in Questura, anche se la permanenza è di soli tre mesi.

[3] succede che un migrante privo di permesso di soggiorno venga segnalato alla polizia dagli operatori dell'Ospedale in cui si è recato per richiedere una cura: è bene sapere che la legge sancisce il diritto alla cura anche per i migranti privi di permesso di soggiorno e che l'Ospedale ha l'obbligo di curarlo/a e di garantirne il rispetto della privacy; non tutti gli ospedali lo fanno, l'associazione NAGA, per chi abita a Milano, offre servizio di medicina di base e soprattutto può indicare a chi ne avesse bisogno in quali ospedali è bene non recarsi.
 




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....azz! Esaustivo!

Ma nella pratica episodi come questo:  http://www.maremmanews.it/default.asp?ID=0128102005231638     mi sembrano comuni,  non credo che quell'albanese scaduti i  5 giorni dalla notifica del provvedimento vada via dal  territorio dello Stato. Per questo stavo riflettendo che tutto sommato una ragazza russa teoricamente potrebbe stare in Italia con il permesso di soggiorno scaduto, e se eventualmente la pizzicassero potrebbe fregarsene e stare ancora qui..... il rischio di essere accompagnata ad un aereo per Mosca  mi sembra limitato: o c'è qualcosa che non torna in questo ragionamento?
 



 
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...ma così anche volendo un giorno non potrà  MAI diventare regolare....
 



 
Lorenzo Invia Messaggio Privato MSN Live
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Infatti il problema che mai dobbiamo dimenticare è proprio quello descritto da Cyberg la futura regolarità . Conosco tante persone tra cui amici che a volte se ne fregano di questo aspetto e fanno le cose alla carlona, poi però quando serve che devono regolamentare definitivamente la loro posizione, si trovano con fascicoli e fascicoli che parlano di loro infrazioni e il tutto si allunga (in alcuni casi diventa irrecuperabile).

Stiamo attenti amici miei  :-?
 




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Mystero Invia Messaggio Privato Invia Email HomePage ICQ MSN Live
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[quote:3213feb597="Cyberg69"]...ma così anche volendo un giorno non potrà  MAI diventare regolare....[/quote:3213feb597]
.....ma se poi si sposa con un italiano? Le marachelle del passato contano o no ai fini del matrimonio?
 



 
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luca ha scritto: 
Cyberg69 ha scritto: 
...ma così anche volendo un giorno non potrà  MAI diventare regolare....

.....ma se poi si sposa con un italiano? Le marachelle del passato contano o no ai fini del matrimonio?


qui ti volevo!
No, mi dispiace, ma non potrà  sposarsi con un italiano,almeno se russa (se smette di russare, allora si!  :-D  :-D  )  :roll:
Il consolato russo non ti rilascia il nullaosta senza visto in corso di validità !
Poi il visto pò anche scadere in giorno dopo e lei sposarsi entro i 3 mesi di validità  del nullaosta, quindi da "clandestina", ma nel caso da te citato l'iiregolarità  è precedente al nullaosta, quindi ciccia! nada!
Se poi rientra in patria (es. sempre Russia) e chiede il visto per rientrare in Italia, altra ciccia! interdetta per almeno 5 anni...
Forse l'unica scappatoia è sposarsi nel paese di lei e poi sperare di ottenere in breve tempo(ma dopo quello che è successo sono prevedibili difficoltà  burocratiche!) il visto per il ricongiungimento famigliare...


Poka!

C69

Come dice il buon Cofferati..... l'illegalità  non paga!
 



 
Ultima modifica di Lorenzo il 03 Novembre 2005, 16:35, modificato 1 volta in totale 
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....affanculo tutti..... io divento anarchico.....
 



 
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[quote:5083c4ee43="luca"]....affanculo tutti..... io divento anarchico..... :evil:[/quote:5083c4ee43]

non dirlo a me porca trota!
devo aspettare un altro anno e mezzo per richiedere la cittadinanza di Naty.....merd!
 



 
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Ma tanto che te frega.... fargli prendere la cittadinanza?

basta fare la carta di soggiorno valida 10 anni... ed e' come avere la cittadinanza (la differenza sta solo che non puoi votare, bella cosa  :-D )

Poka poka
 




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[quote:d9a04bb860="PlutoSPB"]

basta fare la carta di soggiorno valida 10 anni...  [/quote:d9a04bb860]
Carta di soggiorno valida 10 anni?????  :shock:  :shock:
E' la prima volta che sento una notizia del genere!!!! Parla parla.... vorrei sapere di più.....
 



 
ema Invia Messaggio Privato MSN Live
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[quote:a3a7408a81="PlutoSPB"]Ma tanto che te frega.... fargli prendere la cittadinanza?

basta fare la carta di soggiorno valida 10 anni... ed e' come avere la cittadinanza (la differenza sta solo che non puoi votare, bella cosa  :-D )

Poka poka[/quote:a3a7408a81]

   :-?  :-?  :roll:  :roll:  :roll:
   :roll:  :roll:  :-?  :-?  :-?

PROVA AD ANDARE IN GIRO PER IL MONDO, MA ANCHE SOLO UN W/E A LONDRA CON UNA MOGLIE RUSSA!
NON VAI DA NESSUNA PARTE.......

RAGIONACI SU UN PO' PRIMA DI PARLARE!
SI TRATTA SEMPRE DI MIA MOGLIE!
...SE PER TE VOTARE NON HA MOLTO SENSO RIMANI LI' DOVE SEI!!!
 



 
Lorenzo Invia Messaggio Privato MSN Live
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...indipendentemente da tutto non credo che esista una carta di soggiorno di 10 anni, ditemi se sbaglio o no........
 



 
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esiste!...addirittura io sapevo a tempo indefinito. ma solitamente te la rilasciano (ma non sempre) al secondo rinnovo del pds per uso famiglia.
Io ho provato ad averla subito, ma mi hanno detto che come primo pds il questore lo rilascia molto difficilmente.
Solitamente la prendono da subito cittadini di nazioni "amiche", ovvero quelle nazioni per cui non serve il visto per arrivare in Italia, ma non è assolutamnete una regola fissa. dipende da questura a questura....

ciao
C69
 



 
Lorenzo Invia Messaggio Privato MSN Live
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Io sono sposato ormai da quasi 5 anni e ti diro'...

il problema dei visti verso gli altri paesi non sono stati un grosso problema per mia moglie, e' vero che devi fare il visto per molti paesi (ad esempio per l'Estonia oppure come per l'Inghilterra anche se in dogana rilasciano a tutti un visto elettronico di 24 ore), pero' e' vero anche che sono piu' i viaggi che facciamo su Russia-Europa (Shengen) e in questo... lei e' molto avvantaggiata in quanto non necessita di alcun visto.

Onestamente non mi sono ancora informato se puo' tenere le due cittadinanze (se cosi' fosse,forse un giorno quando avro' un attimo di tempo ne faro' richiesta), altrimenti continueremo con la CDS.


Ciao


PS:Poi per il voto...  :-D  :-D  non mi porrei neppure il problema
 




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confermo sulla carta di soggiorno.
Lo straniero la puo' richiedere ed ottenere solo dopo aver prima conseguito gia' almeno due PDS...ve lo dico perche' la gringax si sta facendo gli sbattimenti per averla...E dura 10 anni.

Cmq e' anche vero che la carta di soggiorno non e' come avere la cittadinanza...diciamo che lascia tranquillo lo straniero per una deicna d'anni, ma in fondo si tratta di un PDS prolungato. Anche perche' sulla carta d'identita' lo straniero mantiene la dicitura "non valido per l'espatrio" e il passaporto italiano non gli viene concesso...

gringox
 




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